CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11188/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 34310/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo due distinti difensori, ha proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale io stesso è stato assolto dal reato di cui al capo b) (detenzione e porto illegale di una pistola) ed è stata confermata la affermazione di responsabilità per il reato di rapina aggravata, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio in anni quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. Con il primo ricorso, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al giudizio di minusvalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti nonché relativamente all' omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 4 c.p. Con il secondo ricorso, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, proponendo una censura sostanzialmente sovrapponibile a quella analoga formulata con il primo ricorso. 2. Entrambi i ricorsi sono inammissibili in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 2.1. Occorre rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto . Invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 - 01, sicchè la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione complessiva, tenendo conto della particolare gravità della condotta dell'imputato e della mancanza di significativi elementi favorevoli nei!' ottica prospettata dalla difesa. 2.2. La sentenza è da ritenere, poi, congrua in fatto e corretta in diritto nella parte in cui ha escluso che il danno in questione, pari ad euro 700,00, poteva essere considerato modico. I giudici territoriali, quindi, - a prescindere da ogni valutazione circa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto - si sono condivisibilmente conformati al principio di diritto per cui l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa. (Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017 Ud. (dep. 07/11/2017) Rv. 271695 - 01. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma