CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 luglio 1975
Cassazione n. 08930/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/07/1975 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/07/1946 / avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente amministratrice e e socio della Autoscuole di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., venivano riconosciuti dal Tribunale di Campobasso in data 8/1/2021 colpevoli di una pluralità di addebiti per aver consapevolmente detenuto e fatto uso, o tentato di fare uso, di valori bollati contraffatti in relazione a domande per il conseguimento di patente di guida di varie categorie, e di aver posto in essere in atti pubblici i falsi materiali ed ideologici, nonché le contraffazioni di sigilli indicati in diversi capi di imputazione. 2. La Corte di appello Campobasso con sentenza in data 10/3/2022 ha parzialmente riformato la pronuncia del primo giudice dichiarando l'estinzione per prescrizione della massima parte dei reati contestati, e confermando la condanna del Crolla e della Rubortone unicamente in relazione al delitto di ricettazione, conseguentemente rideterminando le pene inflitte ai predetti nella misura ritenuta di giustizia. 3. Avverso la sentenza della Corte territoriale i predetti, a mezzo del comune difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, hanno proposto ricorsi per cassazione affidati a due motivi di impugnazione: 3.1. Vizio di motivazione e travisamento della prova per avere la sentenza ignorato che "gli imputati e i testi escussi in dibattimento" hanno riferito i nominativi (Brandiferri e ed Evangelista) di coloro che provvedevano all'acquisto delle marche ed al pagamento dei bollettini postali, soggetti dei quali invano si era chiesto l'esame ex art. 507 cod. proc. pen., poi asserendo la sentenza impugnata che i ricorrenti non avevano fornito alcuna prova della loro estraneità in merito ai fatti di cui all'imputazione. Anche con riferimento a tale affermazione, si assume nel ricorso che numerosi testimoni hanno riferito di aver personalmente consegnato marche e bollettini postali all'autoscuola. Inoltre, la Corte avrebbe ignorato la circostanza che l'Autoscuola di Bojano può operare solo presso la MCTC di Campobasso, mentre alcune patenti risultavano rilasciate dalla MCTC di Isernia, così come non era stato considerato che il codice identificativo della scuola ("CB 003") è diverso da quello sulle pratiche in sequestro. 3.2. Violazione di legge, per essere stati i ricorrenti riconosciuti colpevoli di ricettazione di patenti, marche e bollettini postali della cui contraffazione - reato presupposto - venivano ritenuti anche responsabili, e ciò in violazione dell'art. 648 cod. pen. 4. Il P.G., nella persona di [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. Anche la difesa ha depositato conclusioni scritte recanti la data del 2/11/2022 con le quali ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso sono inammissibili, in quanto si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen.2. Esula dai poteri della Corte di cassazione, infatti, quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369). Il primo motivo di ricorso tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Per di più il ricorso nemmeno allega, né specifica, gli atti il cui significato sarebbe stato travisato dai giudici di merito: la novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, peraltro, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Peraltro, a fronte di una deduzione del vizio di travisamento della prova, genericamente e confusamente indicato, giova anche rilevare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ed altresì quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018), ipotesi che non ricorrono in alcun modo nel caso di specie. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto emerge dalla motivazione della sentenza che i ricorrenti sono stati riconosciuti colpevoli della ricettazione di moduli di patente in bianco provento di furto ai danni della M.C.T.C. di Taranto, come da contestazione al capo C) dell'imputazione, poi oggetto delle contraffazioni contestata al capo D) e dichiarate prescritte dalla sentenza impugnata, così come non risulta esservi identità tra le marche amministrative ed i bollettini postali interi e prepagati oggetto della ricettazione di cui al capo C) dell'imputazione e quelli, anche in diverso numero, oggetto dell'imputazione di falso cui al capo H). 4. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così dec