CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 16768/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 54/2020 della [OSCURATO:PERSONA] - I [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO - ROMA, depositata il 30/01/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per la Campania, per quanto in questa sede rileva, ha convenuto in giudizio l'attuale ricorrente, nella sua qualità di revisore dei conti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], per il danno, in termini di maggiore spesa, che aveva concorso a causare in conseguenza della violazione del patto di stabilità, negli esercizi 2012 e 2013, e dei rilevanti disavanzi emergenti a fronte dell'avanzamento di amministrazione inizialmente attestato dai rendiconti inveritieri approvati inizialmente dall'organo consiliare; Ric. 2021 n. 00002 sez. SU - ud. 10-05-2022 -2- 2. la sentenza di condanna della locale sezione regionale della Corte dei Conti veniva gravata dall'attuale ricorrente; 3. la Sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, con sentenza n. 54 del 2020, confermava la decisione di prime cure; 4. ricorre, avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato a un motivo, per difetto di giurisdizione ed error in iudicando; 5. la Procura Generale della Corte dei Conti ha resistito con controricorso; 6. ha resistito, con controricorso, anche [OSCURATO:PERSONA] per ribadire l'estraneità alla vicenda, come accertata dalla sentenza limpugnata; 7. le altre parti, in epigrafe indicate, sono rimaste intimate; [OSCURATO:PERSONA] 8. deve darsi atto che in prossimità dell'Adunanza camerate è stato depositato atto di rinunzia al ricorso, ritualmente notificato alle parti controricorrenti e recante sottoscrizione della parte rinunciante e autentica del difensore; 9. risultano, quindi, soddisfatti i presupposti previsti dagli artt. 390 e 391 cod.proc.civ., per la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia; 10. nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in ragione della modalità di definizione del procedimento, in quanto l'art. 391, secondo comma, cod.proc.civ., conferisce al giudice dichiarante l'estinzione la facoltà e non l'obbligo di condannare alle spese; 11. quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto integrale dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. 3 aprile 2015 n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. 29 settembre 2015 n. 19562) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Ric. 2021 n. 00002 sez. SU - ud. 10-05-2022 -3- P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezio nite de 10 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] CANCELLEfiA oggi, Z 4 [OSCURATO:PERSONA] (Dott.ssa S