CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07577/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso straordinario di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce errore di fatto del quale sarebbe affetta la sentenza emessa dalla Sezione Seconda di questa Corte, n. 8322 del 2 febbraio 2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello che ne ha confermato la condanna per il delitto di ricettazione - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, in quanto proposto fuori dai casi consentiti (art. 625 bis, comma 4, cod. proc. pen.). Rilevato che il ricorrente invoca una - inammissibile - rivalutazione dell'originario ricorso per cassazione. Invero, la sentenza di legittimità impugnata ha evidenziato, a sostegno della pronuncia di appello che aveva ritenuto sussistenti i presupposti del delitto di ricettazione, che era emerso che il prezzo del motociclo oggetto di furto era particolarmente basso, che mancava l'esecuzione di adempimenti formali ai fini del perfezionamento dell'atto di compravendita (adempimenti che l'imputato, venditore di autoveicoli, certamente avrebbe dovuto conoscere), che il bonifico effettuato a favore di un soggetto - non proprietario del mezzo - era avvenuto con modalità non trasparenti e che la relativa causale, per ammissione dello stesso imputato, era fittizia; elementi in base ai quali doveva essere esclusa la invocata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen.; Rilevato che il ricorrente intende introdurre con il rimedio straordinario elementi dai quali si dovrebbe evincere la buona fede dell'imputato nell'acquisto del bene di provenienza furtiva; deduzioni che risultano, da un lato, ulteriori rispetto ai profili oggetto del giudizio di legittimità e, dall'altro lato, prive di decisività, atteso che con esse si vorrebbe sostenere che questa Corte abbia errato nella valutazione delle prove e proporre una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quanto operato dai Giudici di merito, aspetti chiaramente estranei al sindacato di legittimità ex art. 625 bis cod. proc. pen.; Ritenuto dunque che il ricorso deve essere, con procedura de plano, dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.