CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 30024/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17434- 20 19 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini 146, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso con l’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] C.I.P.A. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. , [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona dei rispettivilegali rappresentant i pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima impresa individuale, tutti elettivamente domiciliatiin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 84 , presso Ric. 2019n. 17434sez. S2 - ud. 21 - 2 - 20 2 4 - 2 - lo studio dell'avv.Gianluca della Gatta, rappresentati e difes i da ll’ avv . [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrenti – e contro [OSCURATO:SOCIETA]di [OSCURATO:PERSONA] e FRANCO , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti quali ex soci di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 978/2018della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, pubblicatail 24/4/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/2/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a del ricorrente . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato in data 26/07/2004, il [OSCURATO:PERSONA] C.I.P.A.e i consorziati F alegnameria [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e Franco, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] c. proposero opposizione, dinnanzi al Tribunale di Padova, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Consorzio quale debitore principale e delle società consorziate quali obbligate in solido, a titolo di compenso professionale per l’attività giudiziale e stragiudiziale svolta dal 1998 al 2002. Ric. 2019n. 17434sez. S2 - ud. 21 - 2 - 20 2 4 - 3 - In particolare, i due avvocati avevano chiesto e ottenuto, per il Consorzio, l’annullamento di una delibera del Comune di diniego di apertura di un accesso alla strada statale n. 53 «Postumia», senza del quale, a loro dire, la lottizzazione non avrebbe potuto avere realizzazione. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova aveva liquidato Euro 293.003,48 oltre altri oneri (ossia IVA, CPA e tassa liquidazione parcella) per l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Euro 288.833,14 oltre oneri per l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al valore dell’inter a la lottizzazione pari , con le opere di urbanizzazione, a 15 miliardi di lire ; da detti importi erano stati detratti gli acconti già percepiti. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] e le società consociate eccepirono che i parametri individuati per la liquidazione fossero incongrui perché il valore della causa non era pari al valore dell’intera lottizzazione ma era invece indeterminabile, perché l’attività era consistita soltanto nell’azione di annullamento del provvedimento amministrativo avente ad oggetto la negazione dell’accesso dalla strada pubblica; sostennero perciò di aver già corrisposto il dovuto. 1.3. Costituendosi, gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Costa ribadirono che il compenso dovesse essere calcolato in riferimento all’interesse sostanziale perseguito dalle parti e, perciò, al valore dell’intera lottizzazione che, in mancanza di accesso alla strada pubblica , non avrebbe potuto essere realizzata; chiesero, inoltre , che fosse dovuto l’onorario per la voce «esame e studio»per ciascuna delle 16 pratiche in cui si era articolata l’attività difensiva, secondo i parametri massimi della tariffa; chiesero pure che, qualora fossero stati ritenuti applicabili i parametri di uno scaglione di valore inferiore, il compenso fosse liquidato per l’intero per ognuno di loro, nei limiti delle somme pretese con il decreto ingiuntivo opposto. Ric. 2019n. 17434sez. S2 - ud. 21 - 2 - 20 2 4 - 4 - 2. Con sentenza n. 3264/2014, il Tribunale di Padova revocò il decreto ingiuntivo e, condannò gli opponenti al pagamento a favore di Bonino della differenza fra Euro 63.417,86 ed Euro 37.184,90, già corrisposti, oltre IVA e CPA e con interessi legali dal 16.01.2004 al saldo e in favore di Costa della differenza fra Euro 54.711,14 ed Euro 37.184,90, già corrisposti, oltre IVA, CPA e con interessi legali dal 16.01.2004 al saldo. In particolare, il Tribunale utilizzò i parametri delle cause di valore indeterminabile e di particolare importanza, rimarcò che il lavoro effettivamente svolto avrebbe dovuto essere dimostrato in concreto da ogni singolo professionista, escluse l’ammissibilità della domanda ulteriore relativa ai compensi per «esame e studio»in quanto costituente estensione del petitum, determinò il valore della domanda di condanna al risarcimento del danno, azionata nei confronti dei funzionari pubblici, in 700 milioni di lire, in quanto erano stati gli stessi avvocati ad indicare tale ammontare; infine, ritenne ammissibile la domanda di liquidazione del compenso per l’intero per ciascuno di loro, come proposta in comparsa di risposta, ma divise a metà tra idue legali gli onorarinella misura rideterminata, sottraendo le somme già da loro percepite. 3. Con sentenza n. 978/2018, la Corte di Appello di Venezia accolse parzialmente l’appello degli avv.ti Bonino e Costa, ritenendo corretta l’applicazione delle tariffe di cui allo scaglione indeterminabile, ma aumentando nella misura massima il compenso delle prestazioni professionali; condannò, perciò,gli appellati al pagamento a favore di Bonino della maggior somma costituita dalla differenza fra E uro 82.635,09 oltre oneri ed Euro 37.184,90 oltre agli interessi legali dal 16.01.2004 al saldo e a favore di Costa della differenza fra Euro 73.928,37 oltre oneri ed Euro 37.184,90 oltre agli interessi legali dal 16.01.2004 al saldo, confermando per il resto il provvedimento impugnato. Ric. 2019n. 17434sez. S2 - ud. 21 - 2 - 20 2 4 - 5 - In particolare, per quel che qui ancora rileva, confermò che i compensi non potessero essere parametrati al valore della intera lottizzazione e delle opere di urbanizzazione, perché l’attività aveva riguardato il diniego di un’apertura di accesso alla pubblica via e ribadì che la domanda di pagamento degli onorari per «esame e studio»era inammissibile perché nuova e proposta soltanto in comparsa di risposta nell’opposizione a decreto ingiuntivo; ritenne quindi che non potesse essere riconosciuto l’intero compenso a ciascuno dei legali, perché la domanda di pagamento dell’intero compenso per ognuno risultava nuova, in quanto proposta soltanto in comparsa di risposta ed era, perciò, inammissibile. 4. Avverso questa sentenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, illustrati da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] C.I.P.A. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] c . , [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] c . , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima impresa individuale hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e Franco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti quali ex soci di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], erede universale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more del giudizio di appello, non hanno svolto difese. In data 15.02.2022 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], uno dei difensori dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato dichiarazione di rinuncia al mandato. Ric. 2019n. 17434sez. S2 - ud. 21 - 2 - 20 2 4 - 6 - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto la violazione dell’art. 1362 commi I e II cod. civ., per avere la Corte interpretato erroneamente il provvedimento del 25/03/1998 dell’ANAS e per averlo qualificato come autorizzazione condizionata con prescrizioni e non come provvedimento interlocutorio con cui l’ANAS indicava le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione futura, il cui diniego definitivo era stato poi oggetto della causa da loro patrocinata; avrebbe omesso di considerare il comportamento delle parti e non avrebbe correttamente valuta to i due provvedimenti dell’ANAS e, in conseguenza, avrebbe erroneamente individuato il valore della causa e,quindi, lo scaglione cui parametrare il compenso dei difensori , senza correlarli all’intero valore della lottizzazione e alle opere di urbanizzazione; al contrario, senza l’attività di difesa da loro svolta, l’area avrebbe subito un inevitabile declassamento. 1.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato la violazione dell’art. 7 l. 1150/1942 e dell’art. 9 l. Regione Veneto n. 61/1985, per aver e la Corte di appello affermato che l’accesso alla strada fosse soltanto particolarmente importante e non anche essenziale, in quanto sarebbe stata una precondizione per l’approvazione dello stesso piano di lottizzazione; senza l’accesso alla strada statale non avrebbe potuto esserci lalottizzazione; pertanto, il valore della causa avrebbe dovuto essere parametrato al valore dell’intera opera urbanistica da costruire, che altrimenti non avrebbe potuto essere realizzata; la causa istaurata per porre rimedio all’impedimento assoluto di realizzazione delle opere avrebbe,quindi, il medesimo valore di quello dell’intera opera di urbanizzazione e l a Ric. 2019n. 17434sez. S2 - ud. 21 - 2 - 20 2 4 - 7 - Corte avrebbe sbagliato ad affermare che si controvertesse sol tanto dell’accesso e non dell’intera lottizzazione. 1.3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione dell’art. 5 comma 5 e dell’art. 6 comma 4 del d.m. 585/1994 rispettivamente per l’attività giudiziale e per l’attività stragiudiziale per avere la Corte affermato che il valore della vicenda non corrispondesse al valore della lottizzazione e delle opere di urbanizzazione e che l’interesse del consorzio aveva alla realizzazione della lottizzazione fossesoltanto un i ndice per orientarsi fra il minimo e il massimo in sede di liquidazione o anche per superare il massimo in caso di ipotesi particolarmente rilevante, ma non per il valore della causa, comunque indeterminabile; la Corte avrebbe così disatteso le disposizioni applicabili ratione temporis, la cd. tariffa del 1994, secondo cui per la liquidazione dei compensi nelle cause amministrative sarebbe necessario far riferimento al valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Secondo la prospettazione del ricorrente, per identificare l’esatto valore delle controversie sarebbe stato necessario stabilire quali fossero i confliggenti interessi delle parti ed eventualmente procedere alla loro sommatoria; in questo caso, il valore da attribuire alla causa sarebbe stato equivalente al valore di lottizzazione e delle opere dei lotti in quanto l’interesse perseguito dal consorzio era quello di edificare i lotti. 1.4. Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato la violazione dell’art. 111 comma VI Cost. e dell’art. 132 comma I n. 4 cod. proc. civ. per non avere la Corte motivato il rigetto di una parte del primo motivo di appello. In particolare, la Corte territoriale si sarebbe pronunciata sol tanto sulla prima parte del motivo, vertente sulle attività svolte dalla primavera all’autunno del 1998, ma non sulla Ric. 2019n. 17434sez. S2 - ud. 21 - 2 - 20 2 4 - 8 - seconda parte del motivo, relativa alle attività svolte dal 1998 al 2003, consistente essenzialmente nei due ricorsi al TAR depositati in data 12/12/2001 e 18/12/2001 con richiesta di condanna ai funzionari pubblici al risarcimento del danno; queste cause sarebbero state, invece, fondamentali e necessarie per la realizzazione d ella lottizzazione, altrimenti preclusa; pertanto, anche il valore di queste controversie e dell’attività profusa avrebbe dovuto essere parametrato al valore dell’intera lottizzazione e delle opere di urbanizzazione. 2. Prima di esaminare i così riassunti motivi, occorre rilevare che appare ininfluente il dato, sopra riportato, che uno dei difensori del ricorrente abbia successivamente rinunciato al mandato difensivo, perché, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, per effetto del principio della cosiddetta perpetuatiodell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell'ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore delricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell'udienza di discussione già fissata (così, tra le altre, Cass. civ., sez. VI-1, ord. 8.11.2017, n. 26429, e in termini id. n. 16121/2009), peraltro nella specie si tratta di parte difesa da ben tre procuratori. Tutti i quattromotivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono infondati perché si fondano su un presupposto erroneo in diritto: la sovrapposizione dell’importanza economica dell’affare con il valore della domanda oggetto dell’attività di difesa. Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di determinazione degli onorari di avvocato, ai sensi dell'articolo 6 della tariffa forense approvata con decreto ministeriale n. 585 del 1994 (applicabile ratione temporis), va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice Ric. 2019n. 17434sez. S2 - ud. 21 - 2 - 20 2 4 - 9 - amministrativo per l'annullamento di un atto, poiché la causa petendi della domanda è l'illegittimità dell'atto stesso, mentre il petitum è la sua eliminazione, senza che rilevino gli eventuali e ulteriori risvolti patrimoniali della vicenda(Cass. Sez. 2, n. 1754 del 24/01/2013, Sez. 2, n. 15061 del 11/06/2018, Sez. 2, n. 8599 del 16/03/2022). Anche per i ricorsi dinanzi al Giudice amministrativo, infatti,vige il principio per cui, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, il valore della causa va desunto dalla domanda e cioè dall'entit à obbiettiva della pretesa fatta valere, a prescindere dall'importanza economica che soggettivamente possa essere attribuita alla controversia dagli interessati. La Corte d’appello e, prima ancora, il Tribunale hanno correttamente applicato questo principio alla fattispecie, esaminando in dettaglio il contenuto dell’attività svolta dai due legali. In particolare, in riferimento alle doglianze contenute nel quarto motivo di ricorso, la Corte d’appello, esaminando il terzo motivo di impugnazione (pag. 5 e 6),ha p ure considerato che «oggetto de i due ricorsi al TAR del 2001 e della transazione che avrebbe posto fine ai relativi giudizi fu in principialità la richiesta di annullamento di provvedimenti amministrativi illegittimi […] e che solo in via conseguenziale era stata formulata la domanda risarcitoria » , ma ha evidenziato –come già aveva fatto il Tribunale -che sono stati gli stessi avvocati a determinare la domanda di risarcimento nel valore di 700 milioni di lire per anno; ha quindi confermato nei minimi l’attività del secondo ricorso perché conseguenziale al primo, mentre per quest’ultimo ha riformato e aumentato il compenso (pag. 5, 6 e 8 della sentenza). 4. Con il quinto motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 132 comma I n. 6 cod. proc. civ. Ric. 2019n. 17434sez. S2 - ud. 21 - 2 - 20 2 4 - 10 - nonché dell’art. 6 l. 794/1942, come trasfuso nell’art. 7 d.m. 585/1994, per essersi la Corte pronunciata ultrapetita e aver ritenuto nuova e quindi inammissibile la domanda, avanzata in via subordinata e volta ad ottenere il riconoscimento dell’intero compenso per ciascun avvocato,perché non proposta con il ricorso per ingiunzione e pertanto non più proponibile in v ia riconvenzionale . Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe violato il principio fra chiesto e il pronunciato, in quanto avrebbe riformato una parte della sentenza di primo grado in carenza di un apposito motivo di appello incidentale, sul quale si sarebbe formato il giudicato interno. 4.1. Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha rigettato il quarto motivo di appello ( pag. 6 della sentenza),con cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto di accertare che l’attività giudiziale e stragiudiziale era stata interamente svolta da ciascuno di loro, sicché spettava a ciascuno un compenso nella misura del 100%: sul punto, ha rimarcato che gli stessi avvocati avevano dichiarato di voler ridurre espressamente la domanda di pagamento al 50% di quanto liquidato per ciascuno e che, in conseguenza, la domanda di condanna all’intero compenso per ognuno fosse inammissibile perché «nuova». Deve rilevarsi, tuttavia, che il Tribunale aveva esplicitamente ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità, sollevata dagli opponenti, della domanda avente ad oggetto la corresponsione dell’intero, proposta dagli opposti in comparsa di risposta : aveva rimarcato, sul punto, che « nella misura in cui le somme da liquidare non superino le somme ingiunte, […] il petitum e la causa petendi rimangono i medesimi», atteso che «la causa è sempre il corrispettivo di prestazioni professionali e, quanto all’oggetto, il più contiene il meno». Ric. 2019n. 17434sez. S2 - ud. 21 - 2 - 20 2 4 - 11 - Avverso questa esplicita statuizione del Tribunale di rigetto della loro eccezione di inammissibilità dell’avversa domanda, allora, gli opponenti avrebbero dovuto proporre appello incidentale, in quanto il discrimine tra la mera riproponibilità di una eccezione ex articolo 346 del cod. proc. civ. e la necessità dell'appello incidentale è segnato dal presupposto della esistenza o inesistenza di una decisione formalmente emessa sulla domanda o sulla eccezione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 11799 del 12/05/2017); a ciò si aggiunga che gli opponenti appellati non in ogni caso hanno riproposto la questione dell’ammissibilità della domanda neppure ex art. 346 cod. proc. civ., sicché la Corte d’appello ha certamente violato il principio dispositivo, perché la questione della ammissibilità della domanda di condanna risultava ormai definitivamente risoltacon l’esplicita statuizione sul punto. In tal senso la sentenza impugnata deve essere cassatacon rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione per il riesame in merito della fondatezza della domanda dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e della sussistenza del suo diritto ad ottenere il compenso per l’intero e non soltanto per il 50%, restando ferm i e non più discutibili i criteri di liquidazione già adottatinella sentenza impugnata. 5. Con il sesto motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell’art. 183 cod. proc. civ. e la violazione del principio di inderogabilità dei minimi tariffari di cui agli artt. 24 l. 794/1942 e 4 d.m. 585/1994 per avere la Corte ritenuto nuova e , quindi , inammissibile la domanda, proposta in via subordinata, volta ad ottenere il riconoscimento degli onorari per la voce «esame e studio»in relazione a tutte le 17 pratiche seguite dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Costa. 5.1. Il motivo è infondato. Correttamente la Corte d’appello ha confermatola inammissibilità per tardività di questa domanda, perché Ric. 2019n. 17434sez. S2 - ud. 21 - 2 - 20 2 4 - 12 - nel sistema del d.m. 5 ottobre 1994, n. 585 applicato alla fattispecie, l’attività difensiva era retribuita per «voci» cui corrispondeva una «tariffa» caratterizzata da inderogabilità; ne consegue che costituiva domanda nuova, per diversità del petitume della causa petendi, e non mera emendatio libelli, la richiesta di pagamento di vocinon contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall'avvocato per il pagamento delle sue spettanze, ed avanzata per la prima volta con la comparsa di risposta nelgiudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., proprio in quanto avente ad oggetto la retribuzione di una attività diversa e ulteriore, distintamente considerata nel tariffario ( cfr. Cass. Sez. 2, n. 51 del 03/01/2014). 6. Il ricorso è, perciò, accolto limitatamente al quinto motivo, rigettate le restanti censure e la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia,in diversa composizione, perché provveda al riesame della domanda dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di corresponsione dell’intero compenso, come riproposta con il quarto motivo di appello. Decidendo in rinvio, la Corte d’appello statuirà anche sulle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglieil quinto motivo di ri