CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36141/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA nelprocedimento iscritto al n. 23358 / 20 1 5 R.G. tra : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. F abrizio Iacopini, in forza di procura in calce al la memoria di costituzione di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 294; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata– per la cassazione della sentenza della COMM. TRIB. DELLE MARCHE, n. 89/1/2015 depositata in data 16/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PAGAMENTIORilevato che: La CTR delle Marche rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA].p.a. contro la sentenza della CTP di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] contro la cartella di pagamento inerente a Irpef 2001, ritenendo la mancanza di prova della notifica dell’avviso di accertamento presupposto. In particolare, i giudici di appello evidenziavano l’ammissibilità della costituzione della resistente in udienza, ferma la decadenza dalle produzioni documentali; ritenevano infondato il motivo di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] che aveva sosten uto il proprio difetto di legittimazione passiva (vertendo la lite non su vizi propri della cartella), in quanto se il concessionario non vuole rispondere dell’esito della lite contro di lui proposta ha l’onere di chiamare in causa l’ente impositore, ciò rendendo peraltro in sussistente la necessità di ordin are l’integrazione del contraddittorio; ri teneva no poi che la documentazionedepositata in appello dall’ente di riscossione , volta a provare la notifica dell’avviso di accertamento, non fosse legittimata dalla proposizione in primo grado di un’ eccezione in tal senso ( in quantoEquitalia aveva solo dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva) e che comunque la notifica non era riferibile all’avviso, non prodotto. Contro tale decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,cui è subentrata [OSCURATO:PERSONA] di riscossione s.p.a., come da memoria di costituzione in atti, con sette motivi. E’ rimasta intimata la contribuente, alla quale il ricorso è stato notificato oltre che presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] anche presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che risulta, dal corpo della motivazione della sentenza, essersi costituito in grado di appello in luogo del primo. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 26/10/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ.Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità del procedimento e della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 101 cod. proc. civ. e degli artt. 1, comma 2 , e 10 d.lgs. n. 546/1992, in quanto la lite, pur avendo ad oggetto vizi derivanti dall’attività dell’ente impositore, era stata incardinata solo nei confronti dell’agente della riscossione, privo di legittimazione passiva. Con il secondo motivo la ricorrente deduce nullità del procedimento e della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ. , per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 102cod. proc. civ. e degli artt. 1,comma 2, e 10 d.lgs. n. 546/1992 , in quanto sussistendo litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione, la mancata integrazione del contraddittorio poteva essere rilevata anche di ufficio. Con il terzo motivo la ricorrente deduce nullità del procedimento e della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ. per omesso esame ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., non avendo i giudici nulla deciso in merito alla domanda di chiamata in causa dell’ente impositore, contenuta nelle proprie controdeduzioni di primo grado. Con il quarto motivo deduce,ex art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2697,primo comma, cod. civ., e degli artt. 12, 24 e 25 d.P.R. n. 602/1973, non essendo onerato di provare la legittimità dell’azione impositiva. Con il quinto motivo deduce nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3 e n. 4,cod. proc. civ., degli artt. 57 e 58 d.lgs. 546/1992, censurando la decisione laddove ha ritenuto che Equitalia in primo grado non avesse eccepito la notifica dell’avviso di accertamento, in quanto: a) tale affermazione non corrisponde al vero andamento del processo; b) comunque trattasi dimera difesa in quanto il vizio della cartella derivante dalla mancata notifica dell’atto presupposto era stato introdotto in lite dalla stessa ricorrente. Con il sesto motivo deduce nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione, exart. 360, n. 4, cod. proc. civ., degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., lamentando che il giudice avrebbedovuto, in base agli elementi acquisiti,rigettare la domanda attorea. Con il settimo motivo deduce violazionee falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., deg li a rt t . 2697 , primo comma, cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. , non occorrendo produrre in giudizio la copia dell’avviso di accertamento ma solo la prova della sua notifica, presumendosi con ciò l’atto pervenuto nella disponibilità del destinatario. 2. Il primo, il secondo ed il quarto motivo vanno esaminati congiuntamente e sono infondati, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, intema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 d.lgs . 112/1999, così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite (principi risalenti a Cass., Sez. U., 25/07/2007, n. 16412; ribaditi da Cass. 28/11/2012, n. 21220; Cass. 28/04/2017, n. 10528; Cass.15/07/2020, n. 14991). Il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina quindi l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio. Pertanto, la CTR ha esattamente applicato tali principi nell’affermare che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era legittimata passivamente alla lite e che non occorreva integrare il contraddittorio in quanto non sussisteva alcun litisconsorzio necessario. Né, evidentemente, ciò determina alcuna inversione degli oneri probatori, rimanendo a carico dell’ufficio la prova dei presupposti di legittimità del procedimento (giova appena precisare che la giurisprudenza citata nel quarto motivo di ricorso attiene a sanzioni amministrative e non alla materia tributaria). 3. Il terzo motivo, con cui la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sulla richiesta di chiamare in causal’ente impositore, è i nammissibile e comunqueinfondato. Sotto il primo profilo, infatti, la ricorrente ha evidenziato i passaggi delle controdeduzioni di primo grado ove aveva chiesto la chiamata in causa ma non ha in alcun modo indicato se tale questione, evidentemente trasformatasi in vizio della sentenza di primo grado, fosse stata poi fatta oggetto di appello (i motivi di appello riassunti a pagina 7 e 8 del ricorso concernono, sul punto, solo la diversa questione dell’omessa integrazione del contraddittorio). Il motivo è comunque infondato, alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo il quale il dovere del concessionario del servizio di riscossione di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112/1999, ha natura di litis denuntiatio sicché non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria (Cass. 21/06/2019, n. 16685). 4. Il quinto, il sesto e il settimo motivo attengono alla parte della sentenza ove i giudici della CTR hanno ritenuto che l’inammissibilità dell’eccezione erariale relativa alla notificazione dell’atto prodromico, proposta solo in appello, determinasse altresì l’inammissibilità dei relativi documenti probatori, precisando tuttavia, nel merito, che non era stato prodotto l’avviso di accertamento ma solo la relata di notifica ad esso non correlabile, quindi con duplice ratio decidendi sul punto che escludeva sia l’ammissibilità che la rilevanza probatoria della prodotta prova documentale. Si premette che la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento costante ha ritenuto che, nel processo tributario, sia ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello, ciò in quanto, «alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado» (vediCass. 22/11/2017, n. 27774). In secondo luogo, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall'art. 57, comma secondo, del d.lgs. 31/12/1992, n. 546, riguarda l'eccezione in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell'Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un'eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezione in senso tecnico; quindi tale disposizione non limita la possibilità dell'Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte. Ciò premesso, dalla descrizione dello svolgimento del processo, compiuta dalla stessa CTR, appare evidente che il ricorso proposto contro la cartella di pagamento si fondasse sulla mancata notifica dell’atto prodromico, l’avviso di accertamento; la mancata notifica è quindi il fatto dedotto dalla ricorrente a fondamento del ricorso, rispetto al quale l’avvenuta notifica non può che costituire una mera difesa e non un’eccezione, in quanto non introduce un fatto diverso, con funzione estintiva, modificativa oimpeditiva del primo. Tali considerazioni sono ampiamente consolidate nell’orientamento di questa Corte , secondo cui il principio di ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, «opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'art. 57 del detto decreto» (Cass. 04/04/2018, n. 8313); con particolare riferimento a fattispecie analoga a quella in esame, è stato detto che nel giudizio tributario è ammessa la produzione per la prima volta in appello delle cartelle notificate (e delle quali era contestata dal contribuente l'avvenuta notifica), in quanto questa costituisce una mera difesa, concernendo il divieto di cui ald.lgs. n. 546 del 1992, art. 57, solo le eccezioni in senso stretto (Cass. 26/05/2021, n. 14567; Cass. 31/05/2011, n. 12008; Cass.07/06/2013, n. 14486) . Ovviamente l’ente impositore o l’agente della riscossione ha l’onere non solo di produrre la prova della notificazione ma anche di provare che la relata di notifica sia correlabile all’atto prodromico in questione.La ricorrente, col settimo motivo, sul punto si limita a dedurre che non fosse necessario produrre l’avviso di accertamento e che fosse sufficiente la produzione della prova della sola sua notifica ma non censura il proprium della decisione della CTR, relativo ad un accertamento di fatto, pure contenuto nella sentenza, per la quale la produzione comprendeva solo la copia di documenti attestanti l’avvenuta notifica di un atto ma senza la prova della correlazione tra la notifica e l’atto ( non si capisce neppure di quale atto ). Ne segue che la CTR, pur dovendosi certamente pronunciare sul punto (questione oggetto del sesto motivo), e pur se errando ove ha ritenuto inammissibile la produzione documentale probante l’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento, trattandosi evidentemente di mera difesa ammissibile in appello (questione oggetto del quinto motivo), con statuizione non validamente censurata (dal settimo motivo) ha ritenuto la relata di notifica non correlabile all’atto prodromico, il che costituisce valida motivazione idonea a reggere il decisum. Ciò detto, il ricorso va quindi rigettato. 5. Non vi è a provvedere sulle spese di legittimità alla luce del mancato svolgimento di attività difensiva da parte della intimata. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto; a tal proposito, è il caso di evidenziare che la ricorrente non può beneficiare dell’art. 22 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/05/2023, n. 56, il quale ha modificato il testo dell’art. 12, comma 5, del d.l. 2/03/2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/04/2012, n. 44, nel senso di estendere all’Agenzia delle Entrate – Riscossione – con decorrenza dal 31/03/2023 (art. 25 del citato d .l.30/03/2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/05/2023, n. 56), con efficacia anche per i procedimenti già pendenti (Cass. 6/06/2023, n. 15845; Cass. 23/08/2023, n. 25161; Cass.31/08/2023, n. 25487) - il regime previsto dall’art. 158 del d.P. R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 115. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da