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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04511/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002.

Rilevato che la difesa lamenta:

1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 62-bis cod. pen.;

2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, carenza di motivazione della sentenza impugnata.

Considerato che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto per le modalità della condotta e l'assenza di positivi elementi di valutazione; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Considerato che le ragioni di doglianza contenute nel secondo motivo di ricorso sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.

Considerato che la pronuncia impugnata, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argonnentativo, esente da vizi logici e convergente con quello del Tribunale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Rilevato che la difesa lamenta: 1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 62-bis cod. pen.; 2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, carenza di motivazione della sentenza impugnata. Considerato che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto per le modalità della condotta e l'assenza di positivi elementi di valutazione; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Considerato che le ragioni di doglianza contenute nel secondo motivo di ricorso sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Considerato che la pronuncia impugnata, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argonnentativo, esente da vizi logici e convergente con quello del Tribunale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
Sentenza Cassazione n. 04511/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris