CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 04425/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37499/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. OFANTO 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BARI n. 1952/2019 depositata il19/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. in causa su avvisi di accertamento di maggior TARSU per gli anni 2008-2012 emessi dal Comune di Bari nei confronti della spa [OSCURATO:PERSONA], il Comune ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando, “violazione e falsa applicazione degli art. 1, comma 161, l. 296/2006 e 70 d.lgs. 507/93” per avere la CTR ritenuto che il primo avviso fosse stato notificato quando ormai il termine di decadenza stabilito dal suddetto art.1 era scaduto e “violazione e falsa applicazione di legge e dell'art. 8 del regolamento comunale TARSU” per avere la CTR, in riferimento alle altre annualità, ritenuto di escludere dalle aree in riferimento alle quali calcolare la tassa, ai sensi del comma 2, dell'art.8 del regolamento, in quanto produttive di rifiuti speciali, un locale individuato come “locale per degenze al piano settimo ala A” a fronte invece della inclusione di altri locali di degenza tra le aree soggette ad imposta sia pur ridotta, ai sensi del comma 3 del citato art.8; 2. la società resiste con controricorso illustrato con memoria; considerato che: 1. il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1.L'art. 1, comma 161, della l. 296/2007 prevede che “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e successive modificazioni”. 1.2. I dati di riferimento sono pacifici: l'avviso relativo alla Tarsu dovuta per l'anno 2008 è stato notificato il 30 dicembre 2014; l'avviso è stato notificato in relazione all'accertata occupazione di spazi maggiori rispetto a quelli originariamente dichiarati ex art. 70 d.lgs. 507/93, già in essere ad inizio dell'anno. 1.3. La CTR si è richiamata al, ed ha fatto corretta applicazione del principio più volte affermato da questa Corte e che questo Collegio ribadisce, a mente del quale “In tema di Tarsu, il tenore letterale della disposizione sull'obbligo di denuncia contenuta nell'art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, secondo cui la denuncia deilocali ed aree tassabili va presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso, il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma161, l. n. 296 del 2006 decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo” (da ultimo Sez.5 - , Sentenza n.19531/2022; in precedenza, tra altre, 22224/2016 richiamata dalla CTR); 2. il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 2.1. La CTR, con accertamento in fatto basato sulla destinazione e sulle caratteristiche intrinseche delle singole aree dell'immobile della contribuente ha verificato che il “locale per degenze al piano settimo ala A”, per la sua destinazione e per le sue “caratteristiche intrinseche”, deve ritenersi “potenzialmente produttivo di rifiuti speciali in modo prevalente” (mentre altre zone di degenza, per la loro destinazione e per le loro caratteristiche intrinseche) devono qualificarsi altrimenti. Ha poi coerentemente applicato al suddetto locale l'art.8, comma 2, del regolamento comunale TARSU ai sensi del quale le aree aventi tale potenzialità sono detassate totalmente. Il Comune con il motivo in esame, dietro la formale denuncia di violazione di legge e puntando sulla apparente contraddittorietà tra la qualificazione di alcune “aree di degenza” come esenti in toto e di altre aree di degenza come soggette a tassazione (sia pur) ridotta, vorrebbe mettere in discussione in questa sede di legittimità in cui ogni esame di circostanze fattuali è precluso, gli accertamenti in fatto svolti dalla CTR; 3. il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente alle spese; PQM rigetta il ricorso; condanna il Comune di Bari a rifondere alla spa [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per