CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 06631/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2022 del TRIBUNALE di MESSINA=rattcrerzicecazae:pecti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Messina in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Rilevato che il motivo (mancanza di motivazione in ordine all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.) dedotto con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, non rientrando nel novero di quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 gennaio 2023 Il consigliereie sore Orlarli-0°M! o • .\ 1 fA\ f