Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13305/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 AGIM nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine all'entità della pena inflitta e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché afferente al trattamento sanzionatorio, benché lo stesso sia sorretto da adeguata motivazione, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, per un verso, individuato, come elemento ostativo ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali - due dei quali specifici - di cui è gravato l'imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, la quale ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato) - elemento ritenuto in ogni caso prevalente rispetto alla presunta confessione, peraltro tale non ritenuta dalla Corte di merito, posto che, in relazione al reato più grave, si era in presenza di una situazione di flagranza del reato; per altro verso, ritenuto la congruità della pena inflitta sulla base di una corretta e motivata applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., vale a dire in considerazione del considerevole quantitativo di stupefacente sequestrato, dell'intensità del dolo e della vita anteatta dell'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15/03/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 AGIM nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine all'entità della pena inflitta e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché afferente al trattamento sanzionatorio, benché lo stesso sia sorretto da adeguata motivazione, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, per un verso, individuato, come elemento ostativo ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali - due dei quali specifici - di cui è gravato l'imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, la quale ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato) - elemento ritenuto in ogni caso prevalente rispetto alla presunta confessione, peraltro tale non ritenuta dalla Corte di merito, posto che, in relazione al reato più grave, si era in presenza di una situazione di flagranza del reato; per altro verso, ritenuto la congruità della pena inflitta sulla base di una corretta e motivata applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., vale a dire in considerazione del considerevole quantitativo di stupefacente sequestrato, dell'intensità del dolo e della vita anteatta dell'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/03/2
Sentenza Cassazione n. 13305/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris