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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41524/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi 5 e giorni 17 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 477, 482 e 5, comma 8 bis D.Lgs. 286/1998; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con il riferimento agli elementi acquisiti e alla pacifica falsità dei documenti, tenuto anche conto della versione fornita dal ricorrente (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata che fa riferimento alla ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado e pure riportata nelle pagine da 1 a 4), ha fornito adeguata e coerente risposta alle analoghe censure contenute nell'atto di appello, ora reiterate; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi 5 e giorni 17 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 477, 482 e 5, comma 8 bis D.Lgs. 286/1998; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con il riferimento agli elementi acquisiti e alla pacifica falsità dei documenti, tenuto anche conto della versione fornita dal ricorrente (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata che fa riferimento alla ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado e pure riportata nelle pagine da 1 a 4), ha fornito adeguata e coerente risposta alle analoghe censure contenute nell'atto di appello, ora reiterate; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 41524/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris