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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2021

Cassazione n. 30150/2021

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ORDINANZA sul ricorso 3812-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso 2021 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso cui 1425 Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 8361/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/01/2014 R.G.N. 11343/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che con sentenza del 23 gennaio 2014, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto il pagamento in favore del Guarino, transitato alle dipendenze del Ministero predetto in data 15.4.1991, della specifica somma a titolo di maggiorazione RIA ( retribuzione individuale di anzianità) ai sensi dell'art 9, d.P.R. n. 44/1990 per il servizio prestato in precedenza presso le Ferrovie dello Stato; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sussistere la propria giurisdizione e valutato infondata la pretesa del Guarino di beneficiare presso il Ministero di destinazione di un trattamento retributivo comprensivo delle maggiorazioni a titolo di RIA per l'anzianità decennale maturata presso le Ferrovie dello Stato nel periodo 1981/1991 già alla stregua dell'orientamento di questa Corte, per cui la RIA spetta soltanto a coloro che possono vantare il requisito dell'anzianità di servizio nello specifico settore lavorativo nel quale vige la maggiorazione stessa (ovvero presso il Ministero di destinazione), ma, altresì, ai sensi dell'art. 51, comma 3,

I. n. 388/2000 che, in sede di interpretazione autentica dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in i. n.438/1992, confermava nel 31 dicembre 1990 la data di maturazione delle anzianità di servizio utili ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Guarino, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero il quale a sua volta, propone ricorso incidentale condizionato, articolato su un unico motivo, in relazione al quale il Guarino non ha svolto alcuna difesa; che il ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., lamenta a carico della Corte territoriale di essersi pronunciata in contrasto con un precedente giudicato del Consiglio di Stato che aveva riconosciuto al ricorrente il diritto alla RIA dovendosi ritenere pertanto il thema decidendum limitato alla determinazione del relativo importo; che, con il secondo motivo, il ricorrente prospetta sotto il profilo del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio la mancata considerazione dell'intervenuto giudicato di cui ha dato conto nel motivo che precede; che, dal canto suo, il Ministero ricorrente incidentale, condizionatamente all'accoglimento del ricorso principale, deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario già eccepito in sede di gravame; che entrambi i motivi del ricorso principale, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, meritano accoglimento risultando l'erroneità di quanto rilevato nella motivazione dell'impugnata sentenza circa l'estraneità del ricorrente al giudizio di gravame celebratosi innanzi al Consiglio di Stato avverso la pronunzia resa in primo grado di rigetto del ricorso proposto anche dal ricorrente e derivandone la necessità di riconoscere in questa sede la rilevanza del giudicato esterno; che a ciò consegue l'esame dell'unico motivo di ricorso incidentale proposto sub condicione, da ritenersi infondato alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte a sezioni unite con la sentenza n. 3183/2012, che ha ritenuto doversi devolvere alla giurisdizione del giudice ordinario anche l'accertamento e la decisione sui crediti sorti nel periodo anteriore al 30 giugno 1998 onde evitare un frazionamento del processo con onere dell'interessato di attivare più giudizi per ottenere la riparazione di un torto sostanzialmente unico; che, pertanto, il ricorso principale va accolto, rigettato il ricorso incidentale, e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per acottazi delle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigettato l'incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del controricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 14 aprile 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] O CIUDIZIARI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 3812-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso 2021 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso cui 1425 Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 8361/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/01/2014 R.G.N. 11343/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che con sentenza del 23 gennaio 2014, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto il pagamento in favore del Guarino, transitato alle dipendenze del Ministero predetto in data 15.4.1991, della specifica somma a titolo di maggiorazione RIA ( retribuzione individuale di anzianità) ai sensi dell'art 9, d.P.R. n. 44/1990 per il servizio prestato in precedenza presso le Ferrovie dello Stato; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sussistere la propria giurisdizione e valutato infondata la pretesa del Guarino di beneficiare presso il Ministero di destinazione di un trattamento retributivo comprensivo delle maggiorazioni a titolo di RIA per l'anzianità decennale maturata presso le Ferrovie dello Stato nel periodo 1981/1991 già alla stregua dell'orientamento di questa Corte, per cui la RIA spetta soltanto a coloro che possono vantare il requisito dell'anzianità di servizio nello specifico settore lavorativo nel quale vige la maggiorazione stessa (ovvero presso il Ministero di destinazione), ma, altresì, ai sensi dell'art. 51, comma 3, I. n. 388/2000 che, in sede di interpretazione autentica dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in i. n.438/1992, confermava nel 31 dicembre 1990 la data di maturazione delle anzianità di servizio utili ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Guarino, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero il quale a sua volta, propone ricorso incidentale condizionato, articolato su un unico motivo, in relazione al quale il Guarino non ha svolto alcuna difesa; che il ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., lamenta a carico della Corte territoriale di essersi pronunciata in contrasto con un precedente giudicato del Consiglio di Stato che aveva riconosciuto al ricorrente il diritto alla RIA dovendosi ritenere pertanto il thema decidendum limitato alla determinazione del relativo importo; che, con il secondo motivo, il ricorrente prospetta sotto il profilo del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio la mancata considerazione dell'intervenuto giudicato di cui ha dato conto nel motivo che precede; che, dal canto suo, il Ministero ricorrente incidentale, condizionatamente all'accoglimento del ricorso principale, deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario già eccepito in sede di gravame; che entrambi i motivi del ricorso principale, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, meritano accoglimento risultando l'erroneità di quanto rilevato nella motivazione dell'impugnata sentenza circa l'estraneità del ricorrente al giudizio di gravame celebratosi innanzi al Consiglio di Stato avverso la pronunzia resa in primo grado di rigetto del ricorso proposto anche dal ricorrente e derivandone la necessità di riconoscere in questa sede la rilevanza del giudicato esterno; che a ciò consegue l'esame dell'unico motivo di ricorso incidentale proposto sub condicione, da ritenersi infondato alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte a sezioni unite con la sentenza n. 3183/2012, che ha ritenuto doversi devolvere alla giurisdizione del giudice ordinario anche l'accertamento e la decisione sui crediti sorti nel periodo anteriore al 30 giugno 1998 onde evitare un frazionamento del processo con onere dell'interessato di attivare più giudizi per ottenere la riparazione di un torto sostanzialmente unico; che, pertanto, il ricorso principale va accolto, rigettato il ricorso incidentale, e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per acottazi delle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale, rigettato l'incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del controricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 14 aprile 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] O CIUDIZIARI
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