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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 novembre 2025

Cassazione n. 32152/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27976/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale- Avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n.135/2019 depositata i l 30/01/2020 .

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal ConsigliereGian [OSCURATO:PERSONA].

Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo per riunione ai ricorsi connessi.

Uditi per le parti l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la parte contribuente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nella dichiarazione presentata a mezzo [OSCURATO:PERSONA] SC/2002 per il 2001 in data 29.10.2002 [OSCURATO:SOCIETA]. esponeva al quadro RX un credito Irpeg ammontante ad euro 20.474,00, di cui chiedeva contestualmente il rimborso.

1.1. Il successivo 12.05.2009, l’istituto bancario notificava all’Ufficio di Genova 1dell’Agenzia delle Entrate atto di cessione del suddetto credito in favore dellaSociété Générale SA.

1.2. Successivamente, in data 24.01.2012, veniva notificata all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta risoluzione del richiamato atto di cessione, per sopravvenuto verificarsi di una condizione risolutiva espressa.

1.3. Infine, in data 14.06.2013, [OSCURATO:SOCIETA]. inviava all’Agenzia delle Entrate una “Istanza di sollecito del rimborso” con cui chiedeva la restituzione dellasomma di euro 20.474,00, oltre interessi .

2. Con provvedimento Prot. 2013/137829 notificato il 20.08.2013, l’Agenzia delle Entrate comunicava il rigetto della domanda di restituzione, atteso l’avvenuto decorso del termine decennale di prescrizione ex art.2946 c.c.,spirato il precedente 01.05.2013.

3. L’istituto bancario impugnava il diniego di rimborso, con ricorso che veniva rigettato dalla adita Commissione tributaria provinciale di Genova.

Quindi, con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Liguria, in accoglimento dell’appello di [OSCURATO:SOCIETA], annullava il provvedimento di diniego e condannava l’Amministrazione finanziaria al rimborso.

In particolare, la CTR, pur non ritenendo la cessione del credito un atto avente contenuto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c., e dunque non idoneo ad interrompere la prescrizione, ravvisava tuttavia tale natura nella successiva comunicazione avente ad oggetto la risoluzione del contratto di cessione del credito.

4. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate con tre motivi e resiste la società contribuente con controricorso e ricorso incidentale condizionato sorretto da unico motivo.

5. Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

6. Successivamente, la società contribuente ha depositato istanza di riunione del presente ricorso ai ricorsi nn.

RG 27935/2020, 27978/2020e 12166/2024. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ istanza di riunione depositata in data 4/08/2025, la società contribuente ha espostoche: - questa Corte di cassazione ha fissato per il giorno 19 novembre 2025 pubblica udienza per la discussione dei ricorsi con N.R.G. 27935/2020, 27976/2020, 27978/2020; - i ricorsi hanno ad oggetto il giudizio per la cassazione delle sentenze nn. 133/2020, 134/2020 e 135/2020, pronunciate dalla Commissione tributaria regionale della Liguria il 24 ottobre 2019 e depositate il 30 gennaio 2020, all’esito dei giudizi aventi, rispettivamente, n n. di R.G.A. 1746/2015, R.G.A. 1747/2015 e R.G.A. 1748/2015; - nelle more dei tre giudizi pendenti in c assazione, le sentenze nn. 133/2020, 134/2020, 135/2020 sono state oggetto di tre ulteriori distinti giudiziper revocazione ai sensi degli artt. 64 d.lgs. n. 546/1992 e 395 n.4 c.p.c. dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, all’esito dei quali, con la sentenza n. 788/2023, che ha riunito i giudizi, i giudici hanno accolto i ricorsi per revocazione proposti dall’Agenzia delle Entrate; - la sentenza n. 788/2023 è stata a sua volta oggetto di ricorso per Cassazione presentato dall’odierna ricorrente, il cui giudizio risulta ad oggi ancora pendente con R.G.R. 12166/2024, non essendo ancora stata fissata la data per la discussione dell’udienza.

2. Tanto premesso, occorre disporre il rinvio a nuovo ruolo al fine della riunione con il giudizio RG 12166/2024, vertente sull’impugnazione della sentenza n. 788/23 che ha pronunciato, accogliendoli, sui ricorsi separati, poi riuniti, proposti dall’Agenzia delle entrate per la revocazione delle tre sentenze menzionate.

3. Ciò in quanto, nonostante si tratti di ricorsi aventi ad oggetto distinti provvedimenti, la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 cod. proc. civ. potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione (Cass. Sez.

U.1997, n. 10933, Cass. 06/07/2022, n. 21315).

Inoltre, potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione, quest'ultimo deve essere esaminato con precedenza (cfr. Cass. 22/11/2024, n. 30184).

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il rinvio a nuovo ruolo, per riunione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27976/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale- Avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n.135/2019 depositata i l 30/01/2020 . Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal ConsigliereGian [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo per riunione ai ricorsi connessi. Uditi per le parti l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la parte contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nella dichiarazione presentata a mezzo [OSCURATO:PERSONA] SC/2002 per il 2001 in data 29.10.2002 [OSCURATO:SOCIETA]. esponeva al quadro RX un credito Irpeg ammontante ad euro 20.474,00, di cui chiedeva contestualmente il rimborso. 1.1. Il successivo 12.05.2009, l’istituto bancario notificava all’Ufficio di Genova 1dell’Agenzia delle Entrate atto di cessione del suddetto credito in favore dellaSociété Générale SA. 1.2. Successivamente, in data 24.01.2012, veniva notificata all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta risoluzione del richiamato atto di cessione, per sopravvenuto verificarsi di una condizione risolutiva espressa. 1.3. Infine, in data 14.06.2013, [OSCURATO:SOCIETA]. inviava all’Agenzia delle Entrate una “Istanza di sollecito del rimborso” con cui chiedeva la restituzione dellasomma di euro 20.474,00, oltre interessi . 2. Con provvedimento Prot. 2013/137829 notificato il 20.08.2013, l’Agenzia delle Entrate comunicava il rigetto della domanda di restituzione, atteso l’avvenuto decorso del termine decennale di prescrizione ex art.2946 c.c.,spirato il precedente 01.05.2013. 3. L’istituto bancario impugnava il diniego di rimborso, con ricorso che veniva rigettato dalla adita Commissione tributaria provinciale di Genova. Quindi, con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Liguria, in accoglimento dell’appello di [OSCURATO:SOCIETA], annullava il provvedimento di diniego e condannava l’Amministrazione finanziaria al rimborso. In particolare, la CTR, pur non ritenendo la cessione del credito un atto avente contenuto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c., e dunque non idoneo ad interrompere la prescrizione, ravvisava tuttavia tale natura nella successiva comunicazione avente ad oggetto la risoluzione del contratto di cessione del credito. 4. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate con tre motivi e resiste la società contribuente con controricorso e ricorso incidentale condizionato sorretto da unico motivo. 5. Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 6. Successivamente, la società contribuente ha depositato istanza di riunione del presente ricorso ai ricorsi nn. RG 27935/2020, 27978/2020e 12166/2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ istanza di riunione depositata in data 4/08/2025, la società contribuente ha espostoche: - questa Corte di cassazione ha fissato per il giorno 19 novembre 2025 pubblica udienza per la discussione dei ricorsi con N.R.G. 27935/2020, 27976/2020, 27978/2020; - i ricorsi hanno ad oggetto il giudizio per la cassazione delle sentenze nn. 133/2020, 134/2020 e 135/2020, pronunciate dalla Commissione tributaria regionale della Liguria il 24 ottobre 2019 e depositate il 30 gennaio 2020, all’esito dei giudizi aventi, rispettivamente, n n. di R.G.A. 1746/2015, R.G.A. 1747/2015 e R.G.A. 1748/2015; - nelle more dei tre giudizi pendenti in c assazione, le sentenze nn. 133/2020, 134/2020, 135/2020 sono state oggetto di tre ulteriori distinti giudiziper revocazione ai sensi degli artt. 64 d.lgs. n. 546/1992 e 395 n.4 c.p.c. dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, all’esito dei quali, con la sentenza n. 788/2023, che ha riunito i giudizi, i giudici hanno accolto i ricorsi per revocazione proposti dall’Agenzia delle Entrate; - la sentenza n. 788/2023 è stata a sua volta oggetto di ricorso per Cassazione presentato dall’odierna ricorrente, il cui giudizio risulta ad oggi ancora pendente con R.G.R. 12166/2024, non essendo ancora stata fissata la data per la discussione dell’udienza. 2. Tanto premesso, occorre disporre il rinvio a nuovo ruolo al fine della riunione con il giudizio RG 12166/2024, vertente sull’impugnazione della sentenza n. 788/23 che ha pronunciato, accogliendoli, sui ricorsi separati, poi riuniti, proposti dall’Agenzia delle entrate per la revocazione delle tre sentenze menzionate. 3. Ciò in quanto, nonostante si tratti di ricorsi aventi ad oggetto distinti provvedimenti, la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 cod. proc. civ. potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione (Cass. Sez. U.1997, n. 10933, Cass. 06/07/2022, n. 21315). Inoltre, potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione, quest'ultimo deve essere esaminato con precedenza (cfr. Cass. 22/11/2024, n. 30184). P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il rinvio a nuovo ruolo, per riunione
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