Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 659/2011
ECLI:EU:T:2011:27
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑3/09
Repubblica italiana
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Aiuti di Stato — Meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale — Modifica prevista dalle autorità italiane di un regime precedentemente autorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune»
Massime della sentenza
1.
Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Categorie di aiuti, definiti mediante regolamento, che possono essere considerati
compatibili con il mercato comune
(Artt. 87, n. 3, CE e 88, n. 3, CE)
2.
Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] — Applicazione delle norme di diritto sostanziale
vigenti al momento dell’adozione della decisione della [OSCURATO:PERSONA]
(Art. 88, n. 3, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 4)
3.
Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] — Obbligo di diligenza dello Stato membro che concede l’aiuto e del
relativo beneficiario quanto alla comunicazione di ogni elemento pertinente
(Art. 88, n. 2, CE)
4.
Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] — Assenza di osservazioni da parte degli interessati — Irrilevanza
ai fini della validità della decisione della [OSCURATO:PERSONA]
(Art. 88, n. 2, CE)
1.
Ai sensi dell’art. 87, n. 3, CE, determinate categorie di aiuti «possono considerarsi compatibili con il mercato comune».
Quando un regolamento si basa sull’art. 87, n. 3, CE e definisce gli aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato
comune, ciò non significa tuttavia che essi lo siano necessariamente. Spetta infatti alla [OSCURATO:PERSONA] verificare, ai sensi
dell’art. 88, n. 3, CE, che detti aiuti soddisfino tutte le condizioni per essere compatibili con il mercato comune.
(v. punti 35-37)
2.
Per quanto riguarda l’applicazione nel tempo di una norma giuridica in mancanza di disposizioni transitorie, occorre distinguere
le norme in materia di competenza dalle norme di diritto sostanziale. Con riferimento alle norme che disciplinano la competenza
delle istituzioni dell’Unione europea, la disposizione che costituisce il fondamento giuridico di un atto e che autorizza
l’istituzione dell’Unione ad adottare l’atto in questione deve essere in vigore al momento dell’adozione di quest’ultimo.
Quanto alle norme di diritto sostanziale, esse disciplinano a partire dalla loro entrata in vigore tutti gli effetti futuri
delle situazioni sorte durante la vigenza della normativa anteriore. Conseguentemente, le norme di diritto sostanziale non
si applicano agli effetti determinatisi prima della loro entrata in vigore, a meno che non risultino soddisfatte le condizioni
eccezionali per l’applicazione retroattiva.
Quanto agli aiuti notificati e non erogati, nell’ambito del sistema dell’Unione riguardante il controllo degli aiuti di Stato,
la data in cui gli effetti dell’aiuto progettato risultano accertati coincide con il momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] adotta
la decisione in merito alla compatibilità di tale aiuto con il mercato comune. Infatti, le norme, i principi e i criteri di
valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato vigenti nel momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] adotta la sua decisione, in
linea di principio, possono essere considerati più adatti al contesto concorrenziale. Ciò è dovuto al fatto che l’aiuto in
questione darebbe luogo a vantaggi o svantaggi reali nel mercato comune non prima della data in cui la [OSCURATO:PERSONA] decida
o meno di autorizzarlo. Per gli aiuti erogati illegalmente senza previa notifica, invece, si applicano le norme di diritto
sostanziale vigenti al momento in cui l’aiuto è stato erogato, dato che i vantaggi e gli svantaggi generati da un aiuto siffatto
si sono concretizzati durante il periodo in cui l’aiuto di cui trattasi è stato corrisposto.
Certamente, il fatto che la data che determina le norme di diritto sostanziale applicabili coincida, nel caso di un aiuto
notificato e non erogato, con l’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di una decisione che si pronuncia sulla compatibilità
del suddetto aiuto fa sì che tale istituzione possa, modulando la durata dell’esame della misura di aiuto notificata, provocare
l’applicazione di una norma di diritto sostanziale entrata in vigore successivamente alla notifica della citata misura alla
[OSCURATO:PERSONA]. A tale riguardo, occorre rilevare che la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di optare per l’applicazione della nuova
norma ovvero della vecchia è circoscritta e controbilanciata, da un lato, dal fatto che gli Stati membri dispongono di un
potere discrezionale quanto alla data di notifica delle misure di aiuto e, dall’altro, dalla circostanza che l’art. 4 del
regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 88 CE, invita la [OSCURATO:PERSONA], conformemente al principio
di buon andamento dell’amministrazione, ad agire con diligenza.
(v. punti 56-57, 59-61, 64-65)
3.
Quando la [OSCURATO:PERSONA] decide di avviare il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE, spetta allo Stato membro e al potenziale
beneficiario far valere i propri argomenti per dimostrare che il progetto di aiuto corrisponde alle eccezioni previste in
applicazione del Trattato, in quanto lo scopo del procedimento di indagine formale è proprio quello di informare la [OSCURATO:PERSONA]
su tutti gli elementi del caso di specie. Anche se è la [OSCURATO:PERSONA] a dover formulare chiaramente i propri dubbi sulla compatibilità
dell’aiuto nel momento in cui dà avvio a un procedimento formale al fine di consentire allo Stato membro e agli interessati
di replicarvi nel migliore dei modi, resta il fatto che spetta in particolare a chi richiede l’aiuto fugare tali dubbi e dimostrare
che il suo progetto di aiuto soddisfa le condizioni per la concessione.
(v. punto 83)
4.
L’art. 88, n. 2, CE, pur imponendo alla [OSCURATO:PERSONA] di raccogliere i pareri degli interessati prima di adottare la propria
decisione, non le vieta di concludere, in mancanza di tali osservazioni, che un aiuto è incompatibile con il mercato comune.
In particolare, non può essere addebitato alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto di eventuali elementi di fatto o di diritto
che potevano esserle presentati nel corso del procedimento amministrativo, ma che non lo sono stati, non avendo la [OSCURATO:PERSONA]
l’obbligo di esaminare d’ufficio o in via presuntiva quali elementi avrebbero potuto esserle sottoposti.
(v. punto 84)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
3 febbraio 2011 (
*
)
«Aiuti di Stato – Meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale – Modifica prevista dalle autorità italiane di un regime precedentemente autorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune»
Nella causa T‑3/09,
Repubblica italiana,
rappresentata dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dalla sig.ra E. Righini, dai sigg. C. [OSCURATO:PERSONA] e V. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 ottobre 2008, 2010/38/CE, relativa all’aiuto
di Stato C 20/08 (ex N 62/08) cui l’Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 relativo
al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (GU 2010, L 17, pag. 50),
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
composto dalla sig.ra M. E. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dai sigg. S. [OSCURATO:PERSONA] e N. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 giugno 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA] normativo
1
L’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE]
(GU L 83, pag. 1), dispone quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento, si intende per:
(…)
b) “aiuti esistenti”:
i) (…) tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del Trattato, ossia tutti i regimi
di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del Trattato e che sono ancora
applicabili dopo tale entrata in vigore;
ii) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] o dal
Consiglio;
(...)
v) gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano
aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell’evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte
dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un’attività da parte del diritto
comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione;
c) “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche
degli aiuti esistenti;
(...)».
2
Il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 21 aprile 2004, n. 794, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999
(GU L 140, pag. 1), all’art. 4, n. 1, prevede quanto segue:
«Ai fini dell’articolo 1, lettera c) del regolamento (...) n. 659/1999 si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi
cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione
della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune. Un aumento non superiore al 20% della dotazione originaria
di un regime di aiuti non è tuttavia considerato una modifica ad un aiuto esistente».
3
Sulla base dell’art. 87, n. 3, lett. e), CE, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) 27 giugno 2002, n. 1177, relativo
ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (GU L 172, pag. 1). Tale regolamento aveva autorizzato un
simile meccanismo al fine di assistere i cantieri navali comunitari che avevano subìto un grave pregiudizio a causa della
concorrenza sleale dei cantieri navali situati in Corea (terzo ‘considerando’ del regolamento). L’art. 2, nn. 2 e 3, del medesimo
regolamento precisava che gli aiuti diretti a sostegno di determinati contratti di costruzione navale potevano essere considerati
compatibili con il mercato comune a condizione che tali aiuti non fossero superiori al 6% del valore contrattuale e che il
segmento di mercato in questione avesse subìto un grave pregiudizio a causa della concorrenza sleale coreana.
4
L’art. 3 del regolamento n. 1177/2002 subordina la concessione dell’aiuto alla sua notifica, ai sensi dell’art. 88 CE, alla
[OSCURATO:PERSONA], che doveva esaminarlo e adottare una decisione al riguardo a norma del regolamento n. 659/1999.
5
L’art. 2, n. 4, e gli artt. 4 e 5 del regolamento n. 1177/2002 sono del seguente tenore:
«
Articolo 2
(...)
4. Il presente regolamento non si applica alle navi consegnate dopo più di tre anni dalla data della firma del contratto definitivo.
Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] può concedere una proroga del periodo di tre anni qualora ciò sia giustificato dalla complessità
tecnica del progetto di costruzione navale in questione o da ritardi dovuti a perturbazioni inattese, gravi e documentate
che si ripercuotano sul programma di lavoro di un cantiere, causate da circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all’impresa.
(...)
Articolo 4
Il presente regolamento si applica ai contratti definitivi firmati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore fino
a quella di scadenza, ad eccezione dei contratti definitivi firmati prima che la Comunità abbia comunicato nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
che ha avviato nei confronti della Corea la procedura di risoluzione della controversia, chiedendo consultazioni conformemente
all’intesa dell’Organizzazione mondiale per il commercio sulle regole e sulle procedure per la risoluzione delle controversie,
e dei contratti definitivi firmati un mese o più dopo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia comunicato nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
che la procedura suddetta è stata conclusa o sospesa, in quanto la Comunità considera che è stata data effettiva esecuzione
ai verbali concordati.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
e scade il 31 marzo 2004.
(...)».
6
Con regolamento (CE) del Consiglio 11 marzo 2004, n. 502, che modifica il regolamento n. 1177/2002 (GU L 81, pag. 6), la data
di scadenza del regolamento n. 1177/2002 prevista all’art. 5 di quest’ultimo è stata prorogata fino al 31 marzo 2005.
[OSCURATO:PERSONA]
7
Il 15 gennaio 2004 la Repubblica italiana ha notificato un regime di aiuti con il quale intendeva applicare il regolamento
n. 1177/2002 attraverso l’art. 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (Supplemento ordinario alla GURI n. 279 del 27 dicembre
2003; in prosieguo: la «legge n. 350/2003»), che precisava quanto segue:
«Per permettere l’applicazione del [regolamento n. 1177/2002], è stanziata la somma di 10 milioni di euro per l’anno 2004.
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono stabilite le modalità di concessione del contributo.
L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, [CE], alla preventiva
approvazione da parte della [[OSCURATO:PERSONA]]».
8
Le modalità di concessione dell’aiuto sono state stabilite dal decreto ministeriale (Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti)
recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del 27 giugno 2002 del Consiglio, relativo ad un meccanismo difensivo
temporaneo per la costruzione navale (GURI n. 93 del 21 aprile 2004; in prosieguo: il «decreto ministeriale 2 febbraio 2004»).
9
Con decisione 19 maggio 2004, concernente il regime di aiuti N 59/2004, relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la
costruzione navale, notificata con il numero C (2004) 1807 (in prosieguo: la «decisione di approvazione del 2004»), la [OSCURATO:PERSONA]
ha approvato il regime notificato, considerandolo conforme alle disposizioni del regolamento n. 1177/2002 e compatibile con
il mercato comune (in prosieguo: il «regime del 2004»).
10
Ritenendo che la dotazione iniziale di EUR 10 milioni non fosse sufficiente a coprire tutte le domande di aiuti presentate
prima della scadenza del regolamento n. 1177/2002, come modificato dal regolamento n. 502/2004, la Repubblica italiana, in
data 1° febbraio 2008, ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] la propria intenzione di stanziare, tramite l’art. 2, comma 206, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008) (Supplemento ordinario alla GURI n. 300 del 28 dicembre 2007) altri EUR 10 milioni destinati al regime del
2004 (in prosieguo: la «misura notificata»).
11
Con lettera del 30 aprile 2008, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la Repubblica italiana della propria decisione di avviare nei
suoi confronti il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE in merito alla misura notificata. La decisione di avvio del procedimento
è stata inoltre pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(GU 2008, C 140, pag. 20). [OSCURATO:PERSONA] invitava tutti gli interessati a presentare le loro osservazioni entro il termine
di un mese a partire dalla data di pubblicazione.
12
Il 21 ottobre 2008, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 2010/38/CE, relativa all’aiuto di Stato C 20/08 (ex N 62/08) cui
l’Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 relativo al meccanismo difensivo temporaneo
per la costruzione navale (GU 2010, L 17, pag. 50) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), il cui art. 1 dispone quanto
segue:
«L’aiuto di Stato, cui l’Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 concernente un meccanismo
temporaneo di difesa a favore della costruzione navale che comporta un aumento di 10 milioni di [euro] della dotazione del
regime [del 2004], è incompatibile con il mercato comune.
A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione».
13
Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la misura notificata costituisse un nuovo aiuto ai sensi dell’art. 1,
lett. c), del regolamento n. 659/1999 e dell’art. 4 del regolamento n. 794/2004 e che tale aiuto non potesse essere considerato
compatibile con il mercato comune, in quanto il regolamento n. 1177/2002 non era più in vigore e non poteva dunque fungere
da fondamento giuridico per la valutazione della misura notificata. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì precisato che la suddetta misura
non poteva essere considerata compatibile con il mercato comune ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione
navale (GU 2003, C 317, pag. 11), né pareva compatibile con il mercato comune sulla base di una qualunque altra disposizione
applicabile in materia di aiuti di Stato.
14
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento n. 1177/2002, la Repubblica di Corea
aveva sottoposto all’attenzione dell’organo di risoluzione delle controversie (DSB) dell’Organizzazione mondiale del commercio
(OMC) la questione della legittimità del suddetto regolamento alla luce delle norme dell’OMC. Il 22 aprile 2005, un gruppo
di esperti costituito dal DSB avrebbe pubblicato una relazione in cui si concludeva che il regolamento n. 1177/2002 e vari
regimi nazionali che applicavano detto regolamento, esistenti all’epoca in cui la Corea aveva avviato il contenzioso dinanzi
all’OMC, violavano talune norme di quest’ultima. Il 20 giugno 2005, il DSB avrebbe fatto propria la relazione del gruppo di
esperti che raccomandava alla Comunità di conformare il regolamento n. 1177/2002 e i regimi nazionali che lo applicavano agli
obblighi ad essa incombenti in base agli accordi OMC.
Procedimento e conclusioni delle parti
15
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 gennaio 2009, la Repubblica italiana ha proposto
il presente ricorso.
16
Essa chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata.
17
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la Repubblica italiana alle spese.
18
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure
di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del suo regolamento di procedura, ha invitato le parti a pronunciarsi
sull’opportunità di riunire la presente causa alla causa T‑584/08, nella quale la società Cantiere navale [OSCURATO:SOCIETA] aveva
presentato un ricorso avente il medesimo oggetto. A seguito del deposito delle osservazioni delle parti, che non hanno sollevato
alcuna obiezione, le suddette cause sono state riunite con ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione 2 giugno 2010 ai fini
della fase orale, ai sensi dell’art. 50 del regolamento di procedura.
19
Le parti hanno svolto le proprie difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 16 giugno 2010.
In diritto
20
A sostegno del proprio ricorso, la Repubblica italiana deduce sette motivi, attinenti, rispettivamente, all’erronea qualificazione
come nuovo aiuto della misura notificata, alla violazione del regolamento n. 1177/2002, alla violazione degli artt. 87 CE
e 88 CE, alla violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento, alla violazione
del principio del contraddittorio, alla presa in considerazione delle norme dell’OMC nella valutazione della compatibilità
della misura notificata con il mercato comune ed al fatto che la decisione impugnata si basa sulla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA]
all’OMC 20 luglio 2005 (in prosieguo: la «comunicazione all’OMC»).
Sul primo motivo, attinente all’erronea qualificazione come nuovo aiuto della misura notificata
Argomenti delle parti
21
La Repubblica italiana rammenta che il regolamento n. 1177/2002 non prevedeva alcun limite massimo nominale all’importo totale
degli aiuti che ciascuno Stato membro poteva concedere ai sensi del regolamento medesimo. Parimenti, il regime del 2004, come
notificato alla [OSCURATO:PERSONA] e da questa approvato, non avrebbe precisato né limitato il finanziamento complessivo che doveva
essere stanziato per gli aiuti diretti ai costruttori navali. Il solo limite finanziario contenuto nel regime del 2004 sarebbe
stato quello precisato all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 1177/2002, vale a dire l’«intensità massima del 6% del valore
contrattuale» prima dell’aiuto.
22
In altri termini, l’impegno della Repubblica italiana, quale previsto dall’art. 4, comma 153, della legge n. 350/03 e dal
decreto ministeriale 2 febbraio 2004, sarebbe stato illimitato per quanto riguarda la somma totale degli eventuali aiuti.
Infatti, sarebbe stato insito nella struttura stessa del regime del 2004 che l’importo complessivo degli aiuti fosse indeterminabile
a priori, poiché questo dipendeva dal numero e dal valore dei contratti soggetti agli effetti negativi della concorrenza sleale
coreana nel periodo preso in considerazione dal regolamento n. 1177/2002, come modificato dal regolamento n. 502/2004.
23
L’importo iniziale di EUR 10 milioni previsto dall’art. 4, comma 153, della legge n. 350/2003 avrebbe costituito un semplice
stanziamento di bilancio, di natura meramente indicativa, per l’anno 2004, privo di incidenza sull’entità dell’impegno e sull’obbligo
giuridico della Repubblica italiana nei confronti dei costruttori navali soggetti alla concorrenza sleale coreana. Peraltro,
la valutazione della compatibilità del regime del 2004 con il mercato comune avrebbe dovuto essere basata unicamente sulle
disposizioni del decreto ministeriale 2 febbraio 2004 che, alla pari del regolamento n. 1177/2002, non conteneva alcun limite
finanziario. Infatti, nell’adottare la decisione di approvazione del 2004, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe conferito alcun rilievo
all’importo di EUR 10 milioni della dotazione finanziaria.
24
Pertanto, l’importo finale e complessivo della spesa pubblica non avrebbe fatto parte della struttura del regime di aiuti
notificato alla [OSCURATO:PERSONA] dalla Repubblica italiana nel 2004. Al contrario, quest’ultima si sarebbe riservata la possibilità
di incrementare lo stanziamento negli anni successivi.
25
A sostegno della propria tesi secondo cui l’entità del regime del 2004 era indipendente rispetto alla sua copertura finanziaria,
la Repubblica italiana afferma che il finanziamento stanziato per il suddetto regime era già stato incrementato di EUR 1 milione
nel 2005 senza che la [OSCURATO:PERSONA] sollevasse alcuna obiezione.
26
Di conseguenza, ritenendo che l’importo iniziale di EUR 10 milioni costituisse parte integrante del regime del 2004, la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe valutato erroneamente i fatti.
27
Peraltro, tale errore avrebbe indotto la [OSCURATO:PERSONA] ad applicare in maniera erronea varie disposizioni del diritto dell’Unione
europea, segnatamente l’art. 87, n. 1, CE, l’art. 88, n. 3, CE, l’art. 1, lett. c), del regolamento n. 659/1999 e l’art. 4
del regolamento n. 794/2004.
28
La misura notificata non potrebbe essere considerata una modifica del regime del 2004, dal momento che il nuovo stanziamento
avrebbe rappresentato solamente un’operazione di natura contabile e non avrebbe affatto inciso sull’entità degli impegni e
sugli obblighi della Repubblica italiana nei confronti dei cantieri navali italiani soggetti alla concorrenza sleale coreana.
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato nel concludere che la misura notificata costituiva un nuovo aiuto ai sensi dell’art. 1,
lett. c), del regolamento n. 659/1999.
29
Il suddetto stanziamento avrebbe in realtà costituito una modifica di carattere puramente amministrativo, ai sensi dell’art. 4
del regolamento n. 794/2004. Ciò premesso, la Repubblica italiana rileva che, incrementando il finanziamento destinato al
regime del 2004, essa non ha modificato le condizioni che disciplinavano l’applicazione di tale regime, né ha esteso la sua
applicazione nel tempo.
30
La circostanza che il legislatore italiano abbia considerato opportuno notificare alla [OSCURATO:PERSONA] il nuovo stanziamento non
sarebbe rilevante al fine di determinare se questo costituisca un nuovo aiuto, dal momento che una disposizione nazionale
non può prevalere sulle norme comunitarie.
31
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del presente motivo sostenendo, in sostanza, che la dotazione iniziale di EUR 10 milioni
destinata al regime del 2004 costituiva parte integrante di tale regime.
Giudizio del Tribunale
32
Occorre rilevare che l’insieme delle censure dedotte dalla Repubblica italiana nell’ambito di questo primo motivo si basa
sul presupposto secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione di approvazione del 2004, non ha considerato, e non poteva peraltro
considerare, che il regime del 2004 notificato dalla Repubblica italiana implicasse un limite finanziario di EUR 10 milioni.
Ne conseguirebbe che la misura notificata, vale a dire l’ulteriore stanziamento di EUR 10 milioni nel 2008, non rappresenterebbe
la modifica di un aiuto esistente.
33
Le affermazioni della Repubblica italiana a tale riguardo si sviluppano, in sostanza, intorno a due argomenti, il primo vertente
sulla peculiarità del regolamento n. 1177/2002, ed il secondo riguardante la maniera in cui le autorità italiane avevano definito
le modalità di applicazione del regolamento n. 1177/2002 nell’ordinamento nazionale.
34
In primo luogo, quanto all’argomento secondo cui il regolamento n. 1177/2002 non prevedeva alcun limite massimo nominale all’importo
totale degli aiuti che ciascuno Stato membro poteva concedere ai sensi del regolamento medesimo, occorre rilevare che l’iter
logico della Repubblica italiana non risulta convincente sotto due profili fondamentali.
35
A tale riguardo, si deve sottolineare che il regolamento n. 1177/2002 è basato sull’art. 87, n. 3, lett. e), CE. Di conseguenza,
gli aiuti che esso contempla costituiscono solo una categoria di aiuti che «possono considerarsi compatibili con il mercato
comune». Del resto, l’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1177/2002 riproduce fedelmente tale formulazione.
36
Pertanto, sebbene tali aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato comune, ciò non significa tuttavia che
essi lo siano necessariamente (v., in tal senso, sentenza della Corte 15 ottobre 1996, causa C‑311/94, IJssel-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5023,
punti 26‑28).
37
Spetta infatti alla [OSCURATO:PERSONA] verificare, ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, che detti aiuti soddisfino tutte le condizioni
per essere compatibili con il mercato comune. Ciò è ricordato dall’art. 3 del regolamento n. 1177/2002, il quale prevede espressamente
che agli aiuti in questione si applichino l’art. 88 CE ed il regolamento n. 659/1999.
38
Inoltre, occorre sottolineare che il regolamento n. 1177/2002 si inscrive in una lunga serie di misure adottate dal Consiglio,
ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. e), CE, per affrontare i problemi di competitività e di sovraccapacità ai quali i cantieri
navali dell’Unione sono stati soggetti. Tali misure hanno sempre perseguito un duplice obiettivo, vale a dire, da un lato,
colmare il divario concorrenziale che separa i cantieri navali europei dai loro rivali internazionali e, dall’altro, garantire
condizioni eque ed uniformi di concorrenza intracomunitaria [v., a titolo esemplificativo, i ‘considerando’ secondo e sesto
della direttiva del Consiglio 26 gennaio 1987, 87/167/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale (GU L 69, pag. 55),
i ‘considerando’ quinto e nono nonché l’art. 4, n. 5, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1990, 90/684/CEE, concernente
gli aiuti alla costruzione navale (GU L 380, pag. 27), e i ‘considerando’ terzo e sesto nonché l’art. 3, n. 3, del regolamento
(CE) del Consiglio 29 giugno 1998, n. 1540, relativo agli aiuti alla costruzione navale (GU L 202, pag. 1)].
39
Deriva da quanto sopra che, al contrario di quanto sostiene la Repubblica italiana, la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata ad integrare,
nella sua valutazione della compatibilità del regime del 2004 con il mercato comune, il finanziamento destinato dalla Repubblica
italiana al regime medesimo, dal momento che ciò le consentiva di vigilare sulle condizioni di concorrenza intracomunitaria
nel settore della costruzione navale.
40
In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui il regime del 2004 derivava effettivamente soltanto dal decreto
ministeriale 2 febbraio 2004, che non prevedeva alcun limite finanziario, esso va direttamente respinto. Infatti, la norma
nazionale di rango superiore costituita dalla legge n. 350/2003, che prevede l’adozione di una norma inferiore, nel caso di
specie il decreto ministeriale 2 febbraio 2004, non può essere ignorata nella valutazione del fondamento giuridico del regime
del 2004.
41
Peraltro, è pacifico che la legge n. 350/2003, che precisava che la dotazione iniziale del regime di aiuti ammontava a EUR 10
milioni, faceva parte degli elementi che la Repubblica italiana aveva sottoposto all’esame della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del
procedimento che aveva dato luogo alla decisione di approvazione del 2004.
42
Tanto premesso, occorre dichiarare che l’argomento della Repubblica italiana secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha attribuito
alcuna importanza all’importo iniziale di EUR 10 milioni nella decisione di approvazione del 2004 non può essere accolto.
È incontestabile che la [OSCURATO:PERSONA] ha approvato il regime del 2004 così come notificato dalla Repubblica italiana. Come sopra
menzionato, e come emerge peraltro dal punto 11 della decisione di approvazione del 2004, la dotazione iniziale di EUR 10
milioni faceva parte dei parametri che la Repubblica italiana aveva sottoposto alla valutazione della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti,
nella lettera di trasmissione della misura di cui trattasi è indicato che la dotazione finanziaria è limitata a EUR 10 milioni
sia per il 2004, sia per l’importo totale stanziato.
43
Pertanto, la Repubblica italiana non può validamente sostenere che la dotazione iniziale stanziata per il regime del 2004
non costituisse un elemento pertinente per determinare se la misura notificata costituisse o meno un nuovo aiuto.
44
Inoltre, il fatto che la Repubblica italiana abbia destinato, nel 2005, EUR 1 milione in più alla dotazione del regime del
2004 è irrilevante per determinare se la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, abbia correttamente qualificato la misura
notificata come aiuto nuovo. Infatti, l’aumento della dotazione finanziaria effettuato dalla Repubblica italiana nel 2005
non è mai stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA] e potrebbe, comunque, considerarsi ricadente nella deroga prevista dall’art. 4,
n. 1, del regolamento n. 794/2004, secondo cui un aumento non superiore al 20% della dotazione originaria non è considerato
una modifica ad un aiuto esistente.
45
Infine, e ad abundantiam, si deve rilevare che l’eventuale compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune non può,
di per sé, incidere sulla definizione di modifica di un aiuto esistente e, quindi, sull’obbligo di notificarlo previamente
alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE (v., in tal senso, sentenza della Corte 21 luglio 2005, causa C‑71/04, Xunta
de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7419, punti 26‑31). Pertanto, il fatto che la Repubblica italiana abbia potuto notificare, ed eventualmente
anche ottenere, l’approvazione nel 2004 di una dotazione complessiva di EUR 20 milioni non ha incidenza sulla conclusione
secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] poteva validamente qualificare la misura notificata come nuovo aiuto.
46
Deriva da quanto precede che il presupposto sul quale si basa il presente motivo, vale a dire l’indipendenza del regime del
2004 rispetto alla dotazione iniziale di EUR 10 milioni, è erroneo. Pertanto, non si può addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver
dichiarato che la misura notificata costituiva un nuovo aiuto ai sensi delle disposizioni del diritto dell’Unione, quali l’art. 1,
lett. c), del regolamento n. 659/1999 e l’art. 4 del regolamento n. 794/2004.
47
Tenuto conto di quanto precede, il primo motivo dev’essere respinto.
Sul secondo motivo, attinente alla violazione del regolamento n. 1177/2002
Argomenti delle parti
48
La Repubblica italiana si sofferma sull’affermazione della [OSCURATO:PERSONA], che figura al punto 26 della decisione impugnata,
secondo cui il regolamento n. 1177/2002 non poteva fungere da fondamento giuridico per la valutazione della misura notificata,
in quanto detto regolamento non era più in vigore al momento della notifica della suddetta misura.
49
A suo avviso, da una lettura corretta degli artt. 2‑5 del regolamento n. 1177/2002, come modificato dal regolamento n. 502/2004,
emerge che la data di scadenza in esso prevista, vale a dire il 31 marzo 2005, implica solamente che i contratti stipulati
successivamente a tale data non possano beneficiare del regime istituito dal regolamento n. 1177/2002. Per contro, nessuna
disposizione del regolamento in questione implicherebbe che quest’ultimo non possa essere applicato successivamente al 31
marzo 2005 per contratti regolarmente stipulati prima di tale data. Dall’art. 2, n. 4, del regolamento n. 1177/2002 emergerebbe
anzi che il pagamento degli aiuti concessi in base al medesimo poteva essere effettuato fino al 31 marzo 2008 o, nell’ipotesi
di una proroga per casi particolari, fino al 31 marzo 2011.
50
A tale riguardo, la Repubblica italiana ricorda che la misura notificata era stata adottata il 24 dicembre 2007 ed era entrata
in vigore il 1° gennaio 2008. Tale misura avrebbe avuto lo scopo di consentire, sul piano amministrativo e contabile, l’erogazione
degli aiuti in favore di tutti i contratti di costruzione navale stipulati prima del 31 marzo 2005. Tali contratti avrebbero
dovuto rispettare tutte le altre prescrizioni del regolamento n. 1177/2002, compresa quella secondo cui la consegna doveva
essere effettuata entro tre anni dalla stipula del contratto, salvo proroga di altri tre anni per uno dei motivi previsti
nel suddetto regolamento. Sarebbe pertanto evidente che la misura notificata costituiva un’applicazione corretta del regolamento
n. 1177/2002 e che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di diritto, in quanto non ha tenuto conto di detto regolamento nella
decisione impugnata. Tale errore di diritto sarebbe di per sé sufficiente a giustificare l’annullamento della decisione impugnata.
51
La Repubblica italiana contesta l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la situazione concorrenziale che aveva determinato
l’adozione del regolamento n. 1177/2002 non sussisteva più all’epoca in cui la decisione impugnata è stata adottata. A tale
riguardo, in primo luogo, essa sostiene che l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] è irricevibile, in quanto implica un limite sostanziale
nell’esecuzione del regolamento n. 1177/2002 e non figura né nella decisione impugnata né nella decisione di approvazione
del 2004.
52
In secondo luogo, essa sostiene che l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] è infondato, poiché essa non ha prodotto alcun elemento
concreto in grado di corroborare l’affermazione secondo cui, nel 2008, le imprese cantieristiche all’interno dell’Unione che
avevano stipulato contratti prima del 31 marzo 2005 non soffrivano più, relativamente a tali contratti, le conseguenze del
dumping coreano.
53
[OSCURATO:PERSONA] si oppone agli argomenti della Repubblica italiana.
Giudizio del Tribunale
54
Nell’ambito di questo motivo, occorre stabilire se il regolamento n. 1177/2002 poteva applicarsi dopo il 31 marzo 2005, data
della sua scadenza, al fine di valutare la compatibilità della misura notificata con il mercato comune.
55
È pacifico che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il regolamento n. 1177/2002 non potesse fungere
da fondamento giuridico per la valutazione della misura notificata, dato che esso era scaduto il 31 marzo 2005 (punti 11,
25 e 26 della decisione impugnata).
56
Venendo in rilievo l’applicazione nel tempo di una norma giuridica in mancanza di disposizioni transitorie, occorre distinguere,
nel caso di specie, le norme in materia di competenza dalle norme di diritto sostanziale.
57
Con riferimento alle norme che disciplinano la competenza delle istituzioni dell’Unione, dalla giurisprudenza emerge che la
disposizione che costituisce il fondamento giuridico di un atto e che autorizza l’istituzione dell’Unione ad adottare l’atto
in questione deve essere in vigore al momento dell’adozione di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza della Corte 4 aprile
2000, causa C‑269/97, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2257, punto 45).
58
Nel caso di specie, è l’art. 88 CE che costituisce il fondamento giuridico che attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] la competenza
ad adottare decisioni in materia di aiuti di Stato e che l’autorizza in maniera permanente, dal 1968, a decidere sulla compatibilità
delle misure di aiuto, alla luce dell’art. 87 CE, con il mercato comune.
59
Quanto alle norme di diritto sostanziale, esse disciplinano a partire dalla loro entrata in vigore tutti gli effetti futuri
delle situazioni sorte durante la vigenza della normativa anteriore. Conseguentemente, le norme di diritto sostanziale non
si applicano agli effetti determinatisi prima della loro entrata in vigore, a meno che non risultino soddisfatte le condizioni
eccezionali per l’applicazione retroattiva (v., in tal senso, sentenze della Corte 14 aprile 1970, causa 68/69, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 171,
punto 6; 29 gennaio 2002, causa C‑162/00, Pokrzeptowicz-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1049, punto 49, e 24 settembre 2002, cause riunite
C‑74/00 P e C‑75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7869, punto 119; sentenze del Tribunale 14
febbraio 2007, causa T‑435/04, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 100, e 12 settembre 2007,
causa T‑25/04, González y Díez/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3121, punto 70).
60
Quanto agli aiuti notificati e non erogati, nell’ambito del sistema dell’Unione riguardante il controllo degli aiuti di Stato,
la data in cui gli effetti dell’aiuto progettato risultano accertati coincide con il momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] adotta
la decisione in merito alla compatibilità di tale aiuto con il mercato comune. Infatti, le norme, i principi e i criteri di
valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato vigenti nel momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] adotta la sua decisione, in
linea di principio, possono essere considerati più adatti al contesto concorrenziale (sentenza della Corte 11 dicembre 2008,
causa C‑334/07 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9465, punti 50‑53). Ciò è dovuto al fatto che l’aiuto in questione
non darebbe luogo a vantaggi o svantaggi reali nel mercato comune prima della data in cui la [OSCURATO:PERSONA] decida o meno di
autorizzarlo.
61
Per gli aiuti erogati illegalmente senza previa notifica, invece, si applicano le norme di diritto sostanziale vigenti al
momento in cui l’aiuto è stato erogato, dato che i vantaggi e gli svantaggi generati da un aiuto siffatto si sono concretizzati
durante il periodo in cui l’aiuto di cui trattasi è stato corrisposto (sentenza del Tribunale 15 aprile 2008, causa T‑348/04,
SIDE/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑625, punti 58‑60).
62
Ne consegue che, nel caso di specie, non si può addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver applicato il regolamento n. 1177/2002,
dal momento che l’aiuto previsto era stato notificato e non erogato. Infatti, i vantaggi e gli svantaggi effettivi della misura
notificata nel mercato comune non potevano concretizzarsi prima dell’adozione della decisione impugnata, che è stata adottata
successivamente alla data di scadenza del regolamento n. 1177/2002, vale a dire il 31 marzo 2005.
63
L’argomento secondo cui l’art. 4 del regolamento n. 1177/2002 prevedeva che quest’ultimo si applicasse ai contratti stipulati
prima del 31 marzo 2005 non infirma la conclusione secondo la quale il regolamento n. 1177/2002 non era applicabile alla misura
notificata. Infatti, l’art. 4 del regolamento n. 1177/2002 precisa, sulla scia dell’art. 2 del medesimo regolamento, le condizioni
materiali che devono essere soddisfatte affinché la [OSCURATO:PERSONA] possa, ai sensi di detto regolamento, adottare una decisione
che dichiari l’aiuto di cui trattasi compatibile con il mercato comune. Tuttavia, l’applicazione nel tempo del suddetto regolamento
è disciplinata dal suo art. 5 e dai principi illustrati ai precedenti punti 57‑60.
64
Certamente, il fatto che la data che determina le norme di diritto sostanziale applicabili coincida, nel caso di un aiuto
notificato e non erogato, con l’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di una decisione che si pronuncia sulla compatibilità
del suddetto aiuto fa sì che tale istituzione possa, modulando la durata dell’esame della misura di aiuto notificata, provocare
l’applicazione di una norma di diritto sostanziale entrata in vigore successivamente alla notifica della citata misura alla
[OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, tale ipotesi – che, del resto, non ricorre nel caso di specie, dato che la misura è stata notificata
dopo la data di scadenza del regolamento n. 1177/2002 – non può giustificare una deroga al principio in base al quale le nuove
norme di diritto sostanziale disciplinano, a partire dalla loro entrata in vigore, tutti gli effetti futuri di situazioni
createsi durante la vigenza delle vecchie norme.
65
A tale riguardo, occorre rilevare che la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di optare per l’applicazione della nuova norma ovvero
della vecchia è circoscritta e controbilanciata, da un lato, dal fatto che gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale
quanto alla data di notifica delle misure di aiuto e, dall’altro, dalla circostanza che l’art. 4 del regolamento n. 659/1999
invita la [OSCURATO:PERSONA], conformemente al principio di buon andamento dell’amministrazione, ad agire con diligenza (v., in tal
senso e per analogia, sentenza del Tribunale 18 novembre 2004, causa T‑176/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3931,
punto 62 e giurisprudenza ivi citata).
66
Il fatto che, per beneficiare dell’applicazione del regolamento n. 1177/2002, gli Stati membri fossero tenuti a notificare
le misure di aiuto progettate prima della scadenza di detto regolamento e prima che tutti i contratti sovvenzionabili fossero
stipulati non può rimettere in discussione l’applicazione, al sistema dell’Unione riguardante il controllo degli aiuti di
Stato, dei principi che regolano l’applicazione nel tempo delle norme di diritto sostanziale. Infatti, è insito nel sistema
di controllo preventivo delle misure di aiuto di Stato che le notifiche debbano necessariamente contenere stime relative agli
importi complessivi degli aiuti previsti. Ciò vale specialmente nel caso di una misura avente ad oggetto aiuti operativi,
come quelli di cui al caso di specie.
67
Alla luce di quanto sopra e in mancanza di disposizioni transitorie che estendano l’ambito di applicazione ratione temporis
del regolamento n. 1177/2002, occorre respingere integralmente il secondo motivo.
Sul terzo motivo, attinente alla violazione degli artt. 87 CE, 88 CE e 253 CE
Argomenti delle parti
68
La Repubblica italiana afferma che, anche qualora la misura notificata dovesse essere considerata un nuovo aiuto, in quanto
non rientrante nel campo di applicazione del regolamento n. 1177/2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’art. 87, nn. 2 e 3, CE
e l’art. 88, n. 3, CE, avendo essa omesso, nella decisione impugnata, di esaminare effettivamente se la misura notificata
potesse essere ritenuta compatibile con il mercato comune in forza di una delle deroghe previste dall’art. 87, nn. 2 e 3,
CE, in particolare di quelle precisate dall’art. 87, n. 3, lett. b) e c), CE.
69
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe infatti dichiarato che la misura notificata era incompatibile con il mercato comune per il solo motivo
che il regolamento n. 1177/2002 era scaduto e che tale misura non rientrava in alcuna delle ipotesi contemplate dalle sezioni
3.1 e 3.2 della disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale, citata al precedente punto 12.
70
Secondo la Repubblica italiana, dalla giurisprudenza emerge che la [OSCURATO:PERSONA] deve sempre esaminare d’ufficio l’eventuale
compatibilità dell’aiuto ai sensi dell’art. 87, nn. 2 e 3, CE, salvo che sussistano circostanze evidenti che privino il regime
di cui trattasi di qualsiasi possibile giustificazione. Quest’ultima ipotesi non ricorrerebbe nel caso di specie, poiché la
misura notificata consisteva unicamente nel rifinanziamento di un regime di aiuti che era già stato dichiarato compatibile
con il mercato comune e nel quale tutte le altre condizioni erano rimaste immutate.
71
In ogni caso, la Repubblica italiana aggiunge che, nel corso del procedimento amministrativo, essa aveva tentato di attirare
l’attenzione della [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che la misura notificata era necessaria per conseguire una parità concorrenziale
tra tutti gli operatori che potevano beneficiare degli aiuti. Essa sottolinea altresì che la mancanza di aiuti avrebbe potuto
condurre alla chiusura dei cantieri navali. Ciononostante, nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito alcuna
risposta adeguata a tali affermazioni.
72
Peraltro, la Repubblica italiana chiede al Tribunale di valutare esso stesso la misura notificata e di dichiararla compatibile
con il mercato comune.
73
Inoltre, la Repubblica italiana, per ragioni identiche a quelle esposte ai precedenti punti 68‑71, afferma che la motivazione
illustrata al punto 26 della decisione impugnata è insufficiente, il che equivale, a suo avviso, ad una violazione dell’art. 253 CE.
A tale riguardo, essa rinvia alla giurisprudenza secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], per rispettare il proprio obbligo di motivazione,
deve addurre circostanze specifiche e non generiche.
74
Infine, la ricorrente deduce che la decisione impugnata è altresì viziata da una carenza di motivazione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA]
si è limitata ad esaminare la misura notificata senza tenere conto, nella propria analisi, del regime del 2004, al quale la
misura notificata rinviava.
75
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del motivo.
Giudizio del Tribunale
76
In via preliminare, occorre dichiarare irricevibile la domanda della Repubblica italiana che invita il Tribunale a qualificare
la misura notificata come compatibile con il mercato comune. Infatti, poiché il controllo del giudice ai sensi dell’art. 230 CE
verte esclusivamente sulla legittimità della decisione impugnata, esso non può condurre alla riforma della decisione da parte
del Tribunale o all’adozione di una nuova decisione che la sostituisca (v., in tal senso, sentenza della Corte 22 dicembre
2008, causa C‑487/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10505, punto 141). Ne consegue che, nel caso di specie,
il Tribunale deve limitarsi ad esaminare la legittimità della decisione impugnata alla luce delle censure così come dedotte
dalla Repubblica italiana nei confronti della medesima.
77
Del resto, qualora la domanda summenzionata debba essere intesa come diretta all’annullamento della decisione impugnata in
quanto quest’ultima violerebbe i principi della parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento, essa sarà trattata
nell’ambito dell’esame del quarto motivo.
78
Per quanto riguarda la censura vertente sull’asserita carenza di motivazione del punto 26 della decisione impugnata, si deve
rammentare che, secondo costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura
dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da
cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al
giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze
del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto
o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione
non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se
la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 230 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma
anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza della Corte 1° luglio
2008, cause riunite C‑341/06 P e C‑342/06 P, Chronopost/UFEX e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4777, punto 88 e giurisprudenza ivi citata).
79
Nel caso di specie, è necessario constatare che sia la Repubblica italiana sia il Tribunale sono in grado, alla luce di quanto
enunciato ai punti 11 e 25-35 della decisione impugnata, di cogliere l’iter logico della [OSCURATO:PERSONA] relativo all’esame della
compatibilità della misura notificata con il mercato comune. Infatti, dai punti 11 e 26 della decisione impugnata emerge che
la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il regolamento n. 1177/2002 fosse scaduto il 31 marzo 2005 e che esso non fosse applicabile
alla misura notificata. Ai punti 29 e 30 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato irrilevanti i principi di
tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento, con la motivazione che essa non aveva fornito, con la decisione
di approvazione del 2004, alcuna assicurazione in merito ad un eventuale ed ulteriore aumento dello stanziamento destinato
al regime del 2004. Infine, ai punti 31 e seguenti della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto esaurientemente le
ragioni in base alle quali essa riteneva che la giurisprudenza richiamata dalla Repubblica italiana non fosse applicabile
nel caso di specie.
80
Alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 78, e tenuto conto dei punti 11 e 25-35 della decisione impugnata
nonché del fatto che, nel caso in esame, spettava alla Repubblica italiana dimostrare che la misura notificata fosse compatibile
con il mercato comune (v. punti 83‑85 infra), occorre dichiarare infondata la censura vertente su un’insufficienza di motivazione.
81
Quanto all’affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata ad esaminare la misura notificata senza includere nella
propria analisi il regime del 2004, essa va respinta. Dalla decisione impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente
considerato che la dotazione iniziale di EUR 10 milioni formasse parte integrante del regime del 2004, poiché essa ha concluso
che l’aumento di tale dotazione costituiva una modifica dell’aiuto esistente (punti 7-9 e 11 della decisione impugnata). Qualora
tale censura debba essere interpretata come diretta a contestare la suddetta conclusione, occorre rilevare che il Tribunale
ha già dichiarato la fondatezza di quest’ultima nell’ambito dell’esame del primo motivo.
82
Per quanto riguarda la censura secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore nell’omettere di valutare se la misura notificata
potesse essere considerata compatibile con il mercato comune in base ad una delle deroghe previste dall’art. 87, nn. 2 e 3,
CE, in particolare di quelle precisate dall’art. 87, n. 3, lett. b) e c), CE, essa va a sua volta respinta.
83
Infatti, secondo costante giurisprudenza, quando la [OSCURATO:PERSONA] decide di avviare il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2,
CE, spetta allo Stato membro e al potenziale beneficiario far valere i propri argomenti per dimostrare che il progetto di
aiuto corrisponde alle eccezioni previste in applicazione del Trattato, in quanto lo scopo del procedimento di indagine formale
è proprio quello di informare la [OSCURATO:PERSONA] su tutti gli elementi del caso di specie. Anche se è la [OSCURATO:PERSONA] a dover formulare
chiaramente i propri dubbi sulla compatibilità dell’aiuto nel momento in cui dà avvio a un procedimento formale al fine di
consentire allo Stato membro e agli interessati di replicarvi nel migliore dei modi, resta il fatto che spetta in particolare
a chi richiede l’aiuto fugare tali dubbi e dimostrare che il suo progetto di aiuto soddisfa le condizioni per la concessione
(v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 65 supra, punti 93 e 94 nonché giurisprudenza ivi citata).
84
Sempre secondo tale giurisprudenza, l’art. 88, n. 2, CE, pur imponendo alla [OSCURATO:PERSONA] di raccogliere i pareri degli interessati
prima di adottare la propria decisione, non le vieta di concludere, in mancanza di tali osservazioni, che un aiuto è incompatibile
con il mercato comune. In particolare, non può essere addebitato alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto di eventuali elementi
di fatto o di diritto che potevano esserle presentati nel corso del procedimento amministrativo, ma che non lo sono stati,
non avendo la [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di esaminare d’ufficio o in via presuntiva quali elementi avrebbero potuto esserle sottoposti
(v. sentenza del Tribunale 14 gennaio 2004, causa T‑109/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑127, punti 48 e 49
nonché giurisprudenza ivi citata).
85
Poiché la legittimità di una decisione in materia di aiuti dev’essere valutata alla luce delle informazioni di cui la [OSCURATO:PERSONA]
poteva disporre quando l’ha adottata, nessuno può valersi dinanzi al giudice dell’Unione di elementi che non sono stati dedotti
durante il procedimento precontenzioso previsto dall’art. 88 CE (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 84
supra, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).
86
Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, ai punti 26 e 27 della decisione impugnata, che la Repubblica italiana avesse
fatto riferimento, nel corso del procedimento amministrativo, al regolamento n. 1177/2002 e ai principi della tutela del legittimo
affidamento e della parità di trattamento per fondare la propria domanda di autorizzazione della misura notificata. Peraltro,
dai punti 25-36 della decisione impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente esaminato e confutato gli argomenti
dedotti a tale proposito dalla Repubblica italiana.
87
Nel corso dell’udienza, la Repubblica italiana è stata invitata dal Tribunale a precisare gli ulteriori elementi pertinenti
che essa avrebbe presentato alla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo, ma che quest’ultima aveva rifiutato
di esaminare. Orbene, si deve constatare che la Repubblica italiana non ha potuto fare riferimento ad argomenti diversi da
quelli esaminati e confutati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata.
88
Alla luce di quanto precede, occorre respingere il terzo motivo nel suo complesso.
Sul quarto motivo, attinente alla violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento
Argomenti delle parti
89
La Repubblica italiana sostiene che, anche ammettendo che la misura notificata fosse stata incompatibile con il mercato comune,
emerge dalla giurisprudenza che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto approvarla, in base ai principi della tutela del legittimo affidamento
e della parità di trattamento.
90
Infatti, dato che la decisione di approvazione del 2004 non avrebbe attribuito alcun rilievo al finanziamento stanziato per
i contributi destinati ai cantieri navali, la ricorrente ed i destinatari finali del regime di aiuti potevano legittimamente
attendersi che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe approvato la misura notificata, poiché quest’ultima si sarebbe inscritta nel regime
del 2004, avendo essa esclusivamente incrementato il finanziamento complessivo senza apportare alcun’altra modifica alle condizioni
di applicazione di detto regime.
91
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe altresì violato il principio della parità di trattamento, dal momento che la decisione impugnata avrebbe
condotto alcuni cantieri ad essere esclusi del regime di aiuti, benché si trovassero in una situazione di fatto e di diritto
identica a quella dei beneficiari effettivi del suddetto regime.
92
Con la misura notificata la Repubblica italiana intendeva precisamente ristabilire il principio della parità di trattamento.
Essa avrebbe aumentato il finanziamento complessivo stanziato per il regime di aiuti in questione affinché nessuno dei cantieri
che aveva concluso un contratto di costruzione navale che poteva beneficiare di tale regime fosse privato del proprio diritto
a causa di una copertura finanziaria insufficiente.
93
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del motivo.
Giudizio del Tribunale
94
In via preliminare, occorre sottolineare che la premessa sulla quale si basa, in parte, il motivo della Repubblica italiana,
cioè che la decisione di approvazione del 2004 non avrebbe attribuito alcun rilievo alla dotazione stanziata per i contributi
destinati ai cantieri navali, è già stata dichiarata infondata al precedente punto 42.
95
Pertanto, l’affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio della tutela del legittimo affidamento non
può essere condivisa, dal momento che nessuno può lamentare una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento
in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall’istituzione interessata (sentenza del Tribunale 19 marzo 2003, causa
T‑273/01, [OSCURATO:PERSONA]‑Akademie/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1093, punto 26).
96
Del resto, si deve rilevare che il regolamento n. 1177/2002 non contiene né disposizioni che esentano gli Stati membri dal
loro obbligo di notifica ex art. 88, n. 3, CE, né disposizioni che modificano la definizione delle nozioni correlate, come
la nozione di modifica di un aiuto esistente. Al contrario, tale regolamento subordina la propria applicazione al rispetto
delle disposizioni dell’art. 88 CE e del regolamento n. 659/1999. Pertanto, la decisione di approvazione del 2004, fondata
sul regolamento n. 1177/2002, non poteva affatto essere idonea ad ingenerare un legittimo affidamento in qualcosa di diverso
da quanto esplicitamente esposto nella suddetta decisione, vale a dire l’autorizzazione per la Repubblica italiana a concedere
aiuti di importo complessivo pari a EUR 10 milioni.
97
Quanto all’argomento attinente alla violazione del principio della parità di trattamento, se ne deve sottolineare la manifesta
infondatezza. Il fatto che il regolamento n. 1177/2002 non si applichi alla misura notificata deriva dall’applicazione di
una norma giuridica e non dall’esercizio di un potere discrezionale. Pertanto, la ragione per cui i contratti oggetto della
misura notificata non beneficerebbero di aiuti ai sensi del regolamento n. 1177/2002 è unicamente legata alla temporaneità
del medesimo regolamento ed al fatto che la Repubblica italiana non ha notificato la misura in questione, in modo da consentire
alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare una decisione prima della scadenza di detto regolamento.
98
Di conseguenza, il quarto motivo deve essere respinto.
Sul quinto motivo, attinente alla violazione del principio del contraddittorio
Argomenti delle parti
99
La Repubblica italiana addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di avere, nella decisione impugnata, tenuto conto della raccomandazione del
DSB nei confronti del regolamento n. 1177/2002 senza previa instaurazione di un contraddittorio con le autorità italiane al
riguardo nel corso del procedimento amministrativo. Pertanto, secondo la Repubblica italiana, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva basare
la propria decisione sul procedimento dinanzi al DSB e sui suoi esiti. Il fatto che essa, nel corso del procedimento amministrativo,
abbia sollevato la questione della procedura in sede di DSB non sarebbe pertinente, in quanto essa lo avrebbe fatto ad abundantiam,
per rimarcare che quest’ultima procedura non aveva alcun effetto sospensivo sull’applicazione del regolamento n. 1177/2002,
né sulla misura notificata.
100
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del motivo.
Giudizio del Tribunale
101
Occorre rammentare che, con la propria lettera del 7 luglio 2008, la Repubblica italiana ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] che,
a suo avviso, il procedimento dinanzi al DSB relativo al regolamento n. 1177/2002 non poteva impedire ai cantieri navali che
avevano presentato domanda di aiuto prima della conclusione del suddetto procedimento di beneficiare dell’aiuto ai sensi del
regolamento n. 1177/2002 e del regime del 2004.
102
[OSCURATO:PERSONA] ha replicato a tale affermazione ai punti 35-37 della decisione impugnata. A tale riguardo, essa ha sostenuto
che dalla giurisprudenza emergeva che il regolamento n. 1177/2002 doveva essere interpretato, per quanto possibile, alla luce
degli obblighi della Comunità nell’ambito dell’OMC. Successivamente, essa ha rilevato che il procedimento dinanzi al DSB,
al quale la Repubblica italiana aveva fatto riferimento nella sua lettera del 7 luglio 2008, aveva indotto il DSB a concludere,
in data 20 giugno 2005, che il regolamento n. 1177/2002 ed i vari regimi nazionali che lo applicavano violavano le norme dell’OMC.
[OSCURATO:PERSONA] ha in seguito dichiarato che la Comunità aveva informato l’OMC, il 20 luglio 2005, del fatto che il regolamento
n. 1177/2002 era scaduto il 31 marzo 2005 e che gli Stati membri, quindi, non potevano più concedere aiuti in base a detto
regolamento. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, a tale riguardo, che la comunicazione all’OMC costituiva un impegno della Comunità
nei confronti dell’OMC a non applicare più il regolamento n. 1177/2002.
103
Alla luce di tali circostanze, non si può addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver violato il principio del contraddittorio. Al
contrario, rispondendo ad un’affermazione della Repubblica italiana, la [OSCURATO:PERSONA] ha rispettato i suoi diritti della difesa,
in particolare il suo diritto ad essere ascoltata. Il fatto che tale risposta contenesse la conclusione che la [OSCURATO:PERSONA]
aveva tratto dall’esito del procedimento dinanzi al DSB non inficia questa considerazione, dato che proprio la Repubblica
italiana aveva evocato, nella sua lettera del 7 luglio 2008, la questione delle implicazioni del suddetto procedimento sull’applicazione
del regolamento n. 1177/2002.
104
Occorre dunque respingere il quinto motivo.
Sul sesto motivo, attinente alla presa in considerazione delle norme dell’OMC nella valutazione della compatibilità della
misura notificata con il mercato comune
Argomenti delle parti
105
Con questo motivo, la Repubblica italiana sostiene che, valutando la compatibilità della misura notificata con le norme dell’OMC,
la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di diritto. Infatti, nell’esaminare un progetto di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 88,
n. 3, CE, come quello del caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva basare la propria valutazione su considerazioni diverse
da quelle precisate dall’art. 87 CE.
106
La Repubblica italiana sottolinea inoltre che la valutazione della potenziale incompatibilità di un regime di aiuti con le
norme dell’OMC deve essere risolta dalla Corte nell’ambito del procedimento previsto dall’art. 226 CE.
107
Conseguirebbe da quanto sopra che la [OSCURATO:PERSONA], avendo valutato la compatibilità della misura notificata con le norme dell’OMC,
avrebbe ecceduto la propria competenza ed avrebbe violato l’art. 88, n. 3, CE, nonché gli artt. 87 CE e 226 CE.
108
[OSCURATO:PERSONA] contesta l’affermazione secondo cui essa avrebbe esaminato la compatibilità della misura notificata con le
norme dell’OMC.
Giudizio del Tribunale
109
È necessario rilevare che dal punto 26 della decisione impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che la misura notificata
era incompatibile con il mercato comune alla luce, da un lato, del fatto che il regolamento n. 1177/2002 era scaduto e, dall’altro,
del fatto che non esisteva alcun altro fondamento giuridico su cui basare una decisione di compatibilità.
110
Al punto 37 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, in risposta all’argomento della Repubblica italiana illustrato
al punto 35 della medesima, che la Comunità aveva informato l’OMC, in data 20 luglio 2005, del fatto che il regolamento n. 1177/2002
era scaduto il 31 marzo 2005 e che gli Stati membri quindi non potevano più concedere aiuti sulla base di detto regolamento.
[OSCURATO:PERSONA] ha concluso, a tale riguardo, che la comunicazione all’OMC costituiva un impegno della Comunità nei confronti
dell’OMC a non applicare più il regolamento n. 1177/2002.
111
Pertanto, una lettura congiunta dei punti 26 e 37 della decisione impugnata rivela che, in quest’ultima, la [OSCURATO:PERSONA] ha
ritenuto che l’eventuale approvazione della misura notificata sarebbe stata contemporaneamente incompatibile con il mercato
comune ed in contrasto con gli impegni della Comunità nei confronti dell’OMC, essendo la conclusione relativa all’incompatibilità
della misura notificata con il mercato comune una valutazione distinta, autonoma e preventiva rispetto a quella vertente sulle
responsabilità della Comunità nei confronti dell’OMC.
112
Ne consegue che il sesto motivo della ricorrente non può essere accolto.
Sul settimo motivo, attinente al fatto che la decisione impugnata si basa sulla comunicazione all’OMC
Argomenti delle parti
113
La Repubblica italiana deduce che la decisione impugnata è viziata da illegittimità, in quanto si basa sulla comunicazione
della [OSCURATO:PERSONA] all’OMC che dichiara che gli Stati membri non potevano più concedere aiuti fondati sul regolamento n. 1177/2002,
perché questo era scaduto il 31 marzo 2005.
114
A tale riguardo, in primo luogo, la Repubblica italiana afferma che essa non è mai stata informata della comunicazione all’OMC,
il che avrebbe dovuto impedire alla [OSCURATO:PERSONA] di prenderla in considerazione nell’adozione della decisione impugnata.
115
In secondo luogo, la Repubblica italiana sostiene che la suddetta comunicazione, in ogni caso, non consentiva alla [OSCURATO:PERSONA]
di negare l’autorizzazione della misura notificata. Infatti, con la comunicazione all’OMC, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe solo dichiarato
che non avrebbe prorogato il regolamento n. 1177/2002. Pertanto, gli Stati membri sarebbero stati vincolati a non concedere
aiuti alle imprese per contratti di costruzione navale stipulati successivamente al 31 marzo 2005. Tuttavia, la comunicazione
all’OMC non li avrebbe esonerati dall’obbligo di onorare i diritti agli aiuti maturati dalle imprese in base a contratti stipulati
entro il 31 marzo 2005.
116
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del motivo.
Giudizio del Tribunale
117
Occorre rilevare che l’art. 1 della decisione impugnata precisa che non può essere data esecuzione alla misura notificata,
dato che essa è incompatibile con il mercato comune.
118
Come sottolineato al precedente punto 111, il riferimento figurante nella decisione impugnata alla comunicazione all’OMC aveva
il solo scopo di specificare, in risposta agli interrogativi della Repubblica italiana e ad abundantiam, che l’eventuale approvazione
della misura notificata sarebbe stata, fra l’altro, incompatibile con gli impegni della Comunità nei confronti dell’OMC. Infatti,
dal punto 26 della decisione impugnata emerge che, nel trarre la conclusione che la misura notificata era incompatibile con
il mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] non si è affatto fondata sulla comunicazione all’OMC.
119
Ne consegue che la comunicazione all’OMC, in ogni caso, non ha avuto alcuna incidenza sul dispositivo della decisione impugnata.
120
Occorre quindi concludere che neppure il settimo motivo può essere accolto.
121
Il ricorso dev’essere pertanto respinto nella sua interezza.
Sulle spese
122
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle
spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 febbraio 2011.
[OSCURATO:PERSONA] normativo
[OSCURATO:PERSONA] e conclusioni delle parti
In diritto
Sul primo motivo, attinente all’erronea qualificazione come nuovo aiuto della misura notificata
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul secondo motivo, attinente alla violazione del regolamento n. 1177/2002
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul terzo motivo, attinente alla violazione degli artt. 87 CE, 88 CE e 253 CE
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul quarto motivo, attinente alla violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul quinto motivo, attinente alla violazione del principio del contraddittorio
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul sesto motivo, attinente alla presa in considerazione delle norme dell’OMC nella valutazione della compatibilità della
misura notificata con il mercato comune
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul settimo motivo, attinente al fatto che la decisione impugnata si basa sulla comunicazione all’OMC
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulle spese
*
Lingua processuale: l’italiano.