CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22256/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata in parziale riforma della sentenza in data 13 maggio 2014 con cui il Tribunale di Napoli nord aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commessi il 20 ottobre 2017, ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ridotto la pena ad anni uno di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in ordine alla commisurazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo è generico, senza alcun riferimento specifico alla motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata, mentre il secondo motivo è manifestamente infondato, essendo state riconosciute le attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 maggio 2