CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43500/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Tribunale di Napoli, in sede di riesame, rigettava l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere presentata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, denuncia il difetto di motivazione in relazione alla mancata valutazione della memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. Lamenta che detta memoria non sia stata valutata in sede di riesame e, quindi, non considerata nella parte in cui il fratello Michele e il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] hanno affermato che egli non avrebbe mai fatto parte del clan Moccia. Il Tribunale si è limitato ad affermare l'inattendibilità del fratello senza approfondire i verbali prodotti con la memoria. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione di legge in relazione all'art.192 cod. proc. pen. Si ribadiscono gli argomenti di cui al motivo precedente, aggiungendo che i collaboratori Iovinella e Cinquegrana facevano parte di gruppi distinti da quello di [OSCURATO:PERSONA]. 3. È stata chiesta e ottenuta la trattazione orale. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato. 2. In relazione al primo motivo, che attiene alla mancata valutazione della memoria difensiva che si assume non essere stata correttamente valutata dal Tribunale del riesame, si premette che effettivamente l'omessa valutazione determina la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto impedisce all'interessato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto- reato, comportando «la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell'imputato stesso, oltre a configurare una violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie» (Sez. 1, n. 31245 del 07/07/2009, Rv. 244321). Va, tuttavia, aggiunto che la parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato, con la precisazione che l'omessa valutazione di memorie difensive non costituisce causa di nullità della decisione, ma può unicamente incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Rv. 276511). Il motivo di ricorso, in realtà, pur indicando che il fratello Michele e il [OSCURATO:PERSONA] hanno affermato che il ricorrente non avrebbe mai fatto parte del clan Moccia, non si confronta con gli ulteriori elementi a fondamento della motivazione ritenuta viziata. In particolare non considera affatto, come dettagliatamente riportato nel provvedimento impugnato, che il ricorrente è già stato condannato, insieme al fratello Giuseppe, con sentenza emessa in data 11/11/2011 dal Tribunale di Napoli, nell'ambito del procedimento penale n. 65666/10 RGRN, confermata dalla Corte di appello in data 28/11/2012, irrevocabile il 15/03/2013, in relazione ad alcune estorsioni consumate e tentate, commesse in Afragola e Casoria nel 2009, aggravate ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991 per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. e comunque al fine di agevolare le attività del clan camorristico Moccia, ed è stato altresì condannato per una estorsione aggravata ex art. 7 legge n. 203 del 1991, commessa in Acerra nel gennaio del 2010, con sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 10/6/2013 nel procedimento penale n. 2039/11 R.G.N.R., confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 19/6/2014, esecutiva il 03/7/2015. Il Tribunale, inoltre, ha dato atto che [OSCURATO:PERSONA] è stato destinatario del provvedimento di fermo emesso dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli il 28/9/2017, nel procedimento penale n.27222/17 RGNR, convalidato dal Gip con ordinanza di custodia cautelare in carcere del 24/10/2017 (confermata dal Tribunale del riesame, n.5564/17 RIMC), anche a carico di [OSCURATO:PERSONA] e lovinella Alessandro (divenuti poi collaboratori di giustizia), per tentata estorsione aggravata ex art. 7 legge n. 203 del 1991, commessa in data 15/09/2017, con le aggravanti di aver agito in più persone riunite, nonché avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione camorristica denominata clan Moccia. A ciò si aggiunge che il compendio indiziario a carico del ricorrente, come ricostruito alle pagine da 1872 e seguenti dell'ordinanza genetica, consta essenzialmente dei contributi dei collaboratori di giustizia Cinguegrana, Iovinella e [OSCURATO:PERSONA], nonché dei precedenti giudiziari a carico del medesimo e del processo attualmente in corso per la estorsione cd. Baia, che ne delineano condotte partecipative materiali commesse nel periodo di riferimento, nonché da alcune conversazioni intercettate. A pag. 25 e 26 dell'ordinanza impugnata, con motivazione logica, congrua e immune dal vizio rappresentato, il Tribunale ha, infine, dato conto delle ragioni difensive qui reiterate, sia pure non richiamandole nel dettaglio, specificando il ruolo subalterno del ricorrente al fratello Michele nel "sottogruppo", addetto in particolare alle estorsioni del clan Moccia. In particolare, sono stati considerati numerosi elementi di riscontro all'ipotesi accusatoria rappresentati dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, già dichiarati attendibili, e i risultati di numerose intercettazioni inter alios in tema di gestione degli affari illeciti del clan da cui era emerso l'intraneità dei fratelli di [OSCURATO:PERSONA], tra i quali l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo così dedotto risulta, quindi, infondato. 3. Il secondo motivo è destituito di fondamento per le medesime argomentazioni già esposte, aggiungendosi che, anche se Iovinella e Cinquegrana abbiano fatto parte di gruppi distinti da quello di [OSCURATO:PERSONA], non è dato intendere quale sia l'elemento decisivo che dovrebbe costituire la violazione di legge relativa all'art. 192 cod. proc. pen., essendo il motivo formulato a norma della lett. b) dell'art. 606 cod. proc. pen. Su detto punto si rileva che «è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione, che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso con i quali era stato denunciato il vizio di violazione di legge dell'ordinanza del tribunale del riesame in ordine all'affermata attendibilità soggettiva dei dichiaranti ed all'autonomia genetica delle dichiarazioni accusatorie poste a fondamento della misura cautelare)» (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, Rv. 266924). Anche a voler considerare il motivo proposto come inteso a contestare un vizio motivazionale, va comunque ribadito che y «nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all'indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione precisa, coerente e circostanziata rilasciata anche da un solo collaboratore di giustizia, sempre che tale dichiarazione abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, tali da renderne verosimile il contenuto» (Sez. 2, n. 16183 del 01/02/2017, Rv. 269987), come avvenuto nel caso in esame. 4. In definitiva, sulla base delle espresse considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria p