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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35959/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno del 11 aprile 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale in riferimento alla ritenuta insussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 131-bs cod. pen., ed il secondo motivo, con cui il ricorrente si duole della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa il mancato riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondati, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con i quali il ricorrente mostra di non volersi confrontare (si veda, in particolare, pagina 5 della motivazione della sentenza impugnata in cui si evidenzia che l'omessa tenuta della contabilità è stata particolarmente grave perché ha impedito la ricostruzione del patrimonio della società); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. • Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno del 11 aprile 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale in riferimento alla ritenuta insussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 131-bs cod. pen., ed il secondo motivo, con cui il ricorrente si duole della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa il mancato riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondati, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con i quali il ricorrente mostra di non volersi confrontare (si veda, in particolare, pagina 5 della motivazione della sentenza impugnata in cui si evidenzia che l'omessa tenuta della contabilità è stata particolarmente grave perché ha impedito la ricostruzione del patrimonio della società); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. • Così deci
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