CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2021
Cassazione n. 27018/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 114-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 141/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 25/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Campobasso ha rigettato il gravame interposto dall'[OSCURATO:PERSONA] del Molise (di seguito, Asrem) avverso la sentenza del Tribunale di Larino che, nel rigettare la domanda di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, ha invece accolto la domanda di condanna al risarcimento del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA], per abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, la cui causale era ritenuta difettosa rispetto alle esigenze che avevano cagionato le stipulazione a termine; 2. la Corte territoriale confermava l'assenza di giustificazione dei termini apposti ed anzi rilevava come l'avvenuta proroga dei contratti fosse ulteriore riprova della precarizzazione del lavoratore, riconoscendo in favore del lavoratore un risarcimento in misura di sei mensilità della retribuzione globale di fatto; 3. Asrem ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti dallo Sciarretta con controricorso; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; 5. Asrem ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. i tre motivi di ricorso fanno riferimento, da diversi punti di vista, al fatto che i rapporti a termine dello Sciarretta siano stati prorogati fino all'avvio di procedure di stabilizzazione, cui il medesimo ha partecipato, finendo poi per essere assunto a tempo indeterminato solo poche settimane dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, profili che fondano una prima censura con cui è denunciata la violazione dell'art. 100 c.p.c., per difetto di interesse ad agire, nonché (secondo motivo) per omessa pronuncia (art. Ric. 2020 n. 00114 sez. ML - ud. 11-05-2021 -2- 112 c.p.c.) sul motivo di appello con cui era stata evidenziata l'inesistenza o l'inattualità del danno c.d. eurounitario ed infine (terzo motivo) la motivazione apparente, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art.1223 c.c. nella parte in cui non è stata esaminata l'eccezione di compensatio lucri cum damno in relazione al vantaggio garantito al ricorrente di accedere ad una procedura agevolata di accesso al pubblico impiego; 2. il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione, va disatteso; 3. questa Corte ha infatti chiarito che, in generale, la stabilizzazione di chi abbia lavorato a tempo determinato comporta il venire meno del danno da precarizzazione eventualmente riconnesso all'abuso pregresso della contrattazione a termine, soltanto allorquando la immissione in ruolo sia «ricollegablle alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa- effetto» (Cass. 15353/2020; Cass. 6315/2021); 4. pertanto, al di là di quanto stabilito per il sistema scolastico, la mera possibilità di accesso a procedure concorsuali o selettive riservate non vale di per sé ad impedire il danno e ciò sia perché solo l'assunzione effettiva può determinare quell'effetto, sia perché ulteriore condizione è che l'immissione in ruolo non sia comunque riconnessa al superamento di prove comparative, in quanto in tal caso l'assunzione deriva dai meriti del candidato e si perde il nesso di stretta causalità richiesto tra pregressa precarizzazione e successiva stabilizzazione; 5. tali principi, già insiti nella giurisprudenza di questa Corte, rendono in ogni caso infondata l'insistenza della ricorrente sul fatto che, prima della sentenza di appello, il ricorrente fosse stato avviato alla procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 1, co. 543 L. 208/2015, in quanto si trattava di stabilizzazione sulla base di "procedure concorsuali straordinarie", per quanto suscettibili di riserva di posti a favore dei precari, come tali destinate a far conseguire l'immissione in ruolo ai meriti dimostrati dal candidato in sede selettiva; 6. pertanto non vi era ragione di disattendere la pretesa del ricorrente, in quanto neppure la stabilizzazione, poi avvenuta, avrebbe permesso, secondo la normativa che la sosteneva, di escludere il risarcimento; 7. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. Ric. 2020 n. 00114 sez. ML - ud. 11-05-2021 -3- La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 11.5.2021. [OSCURATO:PERSONA] sidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]