CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41317/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 32/RG. 21549 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza e di lesioni personali aggravate dal nesso teleologico; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi volti a prefigurare una rilettura alternativa di tutte le fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano in particolare i puntuali argomenti -anche logici- circa la condotta aggressiva e oltremodo violenta realizzata dallo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli Agenti di Pg al momento del compimento di attività volte alla identificazione, pagg. 4 e 5 della sentenza) e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con argomenti giuridicamente corretti con cui la difesa non si confronta; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 202