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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04582/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte di appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce erronea applicazione della legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 61 n. 11-ter cod. pen. che disciplina la circostanza aggravante dell’aver commesso il delitto di rapina disciplinato dall’art. 628, comma primo e terzo, cod. pen.nei confronti di un soggetto minore nell’adiacenza di un istituto di formazione/istruzione non è consentito dalla legge perché fondato su censure meramente riproduttive di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di appello di Bologna con argomentazioni avulse da illogicità circa la sussistenza della circostanza aggravante (si vedano in particolare le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata nelle quali si evidenziano gli elementi probatori valutati che hanno portato i giudici territoriali a ritenere che la condotta criminosa si è, difatti, realizzata esattamente in adiacenza di un istituto di formazione, con richiamo specifico sul punto alla annotazione di polizia giudiziaria acquisita agli atti che identificava il luogo della rapina nel voltone della ex fabbrica dismessa della [OSCURATO:PERSONA]); rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce erronea applicazione della legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. è anch’esso non consentito dalla legge perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), nonché perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha riportato le ragioni del suo convincimento evidenziando che le circostanze temporali e spaziali effettive nelle quali la condotta del ricorrente è stata realizzata non lasciano dubbi circa la giustificazione dell’applicazione della circostanza in analisi (pag. 4 in particolare dove è stata valorizzato l’orario notturno - 22.15 – in assenza di qualsiasi rilevanza sul punto delle allegazioni difensive secondo le quali la frequentazione del luogo escluderebbe la possibile sussistenza della aggravante); rilevato che con il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge e vizio di motivazione con particolare riferimento all’esclusione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto nell’aver commesso il fatto e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo anch’esso di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e puntualmente disattese, con congrua motivazione, esente da manifesta illogicità, con la quale il ricorrente non si confronta (pag. 5 dove si è valorizzata la particolare offensività della condotta, la direzione della stessa verso ben tre persone offese, l’uso di mezzi aggressivi nei confronti delle stesse, la violenza agita con calci e pugni quale sintomo di protervia e sopraffazione e dunque sintomatica della particolare intensità del dolo); che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non occorre che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (come avvenuto nel caso di specie mediante il richiamo alla pervicacia e determinazione, oltre che alla gravità della condotta indicativa di volontà predatoria radicata, nonostante la giovane età) rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte di appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce erronea applicazione della legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 61 n. 11-ter cod. pen. che disciplina la circostanza aggravante dell’aver commesso il delitto di rapina disciplinato dall’art. 628, comma primo e terzo, cod. pen.nei confronti di un soggetto minore nell’adiacenza di un istituto di formazione/istruzione non è consentito dalla legge perché fondato su censure meramente riproduttive di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di appello di Bologna con argomentazioni avulse da illogicità circa la sussistenza della circostanza aggravante (si vedano in particolare le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata nelle quali si evidenziano gli elementi probatori valutati che hanno portato i giudici territoriali a ritenere che la condotta criminosa si è, difatti, realizzata esattamente in adiacenza di un istituto di formazione, con richiamo specifico sul punto alla annotazione di polizia giudiziaria acquisita agli atti che identificava il luogo della rapina nel voltone della ex fabbrica dismessa della [OSCURATO:PERSONA]); rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce erronea applicazione della legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. è anch’esso non consentito dalla legge perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), nonché perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha riportato le ragioni del suo convincimento evidenziando che le circostanze temporali e spaziali effettive nelle quali la condotta del ricorrente è stata realizzata non lasciano dubbi circa la giustificazione dell’applicazione della circostanza in analisi (pag. 4 in particolare dove è stata valorizzato l’orario notturno - 22.15 – in assenza di qualsiasi rilevanza sul punto delle allegazioni difensive secondo le quali la frequentazione del luogo escluderebbe la possibile sussistenza della aggravante); rilevato che con il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge e vizio di motivazione con particolare riferimento all’esclusione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto nell’aver commesso il fatto e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo anch’esso di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e puntualmente disattese, con congrua motivazione, esente da manifesta illogicità, con la quale il ricorrente non si confronta (pag. 5 dove si è valorizzata la particolare offensività della condotta, la direzione della stessa verso ben tre persone offese, l’uso di mezzi aggressivi nei confronti delle stesse, la violenza agita con calci e pugni quale sintomo di protervia e sopraffazione e dunque sintomatica della particolare intensità del dolo); che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non occorre che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (come avvenuto nel caso di specie mediante il richiamo alla pervicacia e determinazione, oltre che alla gravità della condotta indicativa di volontà predatoria radicata, nonostante la giovane età) rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
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