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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 07502/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2463-2022 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso Ric. 2022 n. 02463 sez.

SU -ud. 13-12-2022 - 2 - lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 624/2021 del [OSCURATO:PERSONA] REGIONE SICILIANA - [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]. adiva il giudice amministrativo chiedendo l’annullamento dell’ordinanza sindacale n . 150 dell’aprile 2003 con la quale il Comune di Misterbianco aveva disposto l’annullamento di ufficio della concessione edilizia assentita alla società ricorrente ai sensi dell’art. 2 della l.r. n. 17/1994; contestualmente la società formulava richiesta di risarcimento del danno.

2. Il ricorso era respinto con statuizione confermata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione [OSCURATO:PERSONA] quel che ancora rileva, il giudice amministrativo di secondo grado ha ritenuto che, in assenza dei prescritti adempimenti (comunicazione di inizio lavori, inoltro di perizia giurata asseverativa della conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie, versamento del previsto contributo accessorio) nessun (valido) silenzio assenso si fosse formato sulla istanza di concessione presentata dalla società I.P.C. al Comune di Misterbianco.

Ha convenuto, quindi, con la sentenza di primo grado nel qualificare l’ordinanza impugnata come espressione di diniego da parte del Comune sull’istanza di rilascio della concessione edilizia avanzata dalla Società ed osservato che l’intervento edilizio in oggetto si Ric. 2022 n. 02463 sez.

SU -ud. 13-12-2022 - 3 - poneva, per più profili, in violazione delle norme tecniche di attuazione del Pianoregolatore.

3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo sconfinamento nell’area riservata alla pubblica amministrazione sulla base di due motivi; ha resistito con controricorso il Comune di Misterbianco. 4.

Entrambele parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1. cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 8, Cost., dell’art. 362 cod. proc. civ., dell’art. 110 cod. proc. amm. in relazione al profilo che regola il difetto di giurisdizione.

Sostiene che la sentenza impugnata, nel fare riferimento, in adesione alla “motivazione postuma” contenuta nelle difese del Comune di Misterbianco, alla violazione delle prescrizioni imposte dall’art. 22 delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore, avrebbe sconfinato in un un’area riservata alla [OSCURATO:PERSONA] integrando il contenuto del provvedimento impugnato; invero, il tema della insussistenza delle ragioni di carattere eccezionale che a mente dell’art. 22 l. r. n. 71/1978 cit. avrebbero consentito - in deroga alla contraria disposizione che ne prevedeva l’insediamento in altre zone - l’insediamento di impianti industriali e di manufatti artigianali anche nelle zone destinate a verde agricolo, era del tutto estraneo al contenuto del provvedimento oggetto di impugnazione; la ordinanza sindacale era infatti stata adottata sul presupposto della asserita carenza documentale e per la presunta violazione dell’art. 18 delle [OSCURATO:PERSONA] di Attuazione ; secondo parte ricorrente, in sostanza, il giudice amministrativo non solo non aveva dichiarato la inammissibilità della motivazione postuma dell’ordinanza ma aveva effettuato una valutazione riservata all’[OSCURATO:PERSONA] e quindi Ric. 2022 n. 02463 sez.

SU -ud. 13-12-2022 - 4 - sconfinato dal limite del riscontro sulla legittimità del provvedimento impugnato, ritenendo che l’intervento difettasse del requisito tale da consentire l’ampliamento ex art.22 l.r. 71/78.

2. Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 8, Cost., dell’art.362 cod. proc. civ., dell’art. 110 cod. proc. amm. in relazione al profilo che regola il difetto di giurisdizione; secondo parte ricorrenteil giudice amministrativo aveva invaso la sfera riservata all’[OSCURATO:PERSONA] allorquando, confermando sul punto la decisione di primo grado, aveva qualificato, in contrasto con la volontà espressa dall’[OSCURATO:PERSONA], la ordinanza sindacale quale provvedimento di diniego di concessione edificatoria e non atto di annullamento in autotutela di un atto concessorio già intervenuto, rilasciato per silentium .

In tal modo era stato messo in discussione un effetto giuridico che, viceversa, era stato ritenuto sussistente dall’[OSCURATO:PERSONA], la quale per ovviare alla asserita illegittimità di tale effetto, vale a dire l’assenso all’intervento edilizio, aveva utilizzato il provvedimento tipico previsto dalla legge e cioè l’annullamento di ufficio della concessione edilizia assentita ex art. 2, comma 5 , l n. 17/1994.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto il dedotto sconfinamento da parte del giudice amministrativo nell’area riservata all’[OSCURATO:PERSONA] muove dalla inesatta ricostruzione delle ragioni a base della decisione di secondo grado del giudice amministrativo.

La sentenza impugnata non ha attribuito alla ordinanza sindacale un contenuto integrativo ad essa estraneo, essendosi limitata ad esercitare il proprio sindacato sulle effettive ragioni del provvedimento, ragioni rappresentate, come riconosce la medesima parte ricorrente, dalla non conformità dell’intervento proposto allo strumento urbanistico vigente, in quanto in contrasto con l’art. 18 Ric. 2022 n. 02463 sez.

SU -ud. 13-12-2022 - 5 - delle norme tecniche di attuazione per essere l’area interessata dalle opere distante meno di 200 mt dal limite delle zone residenziali individuate nel PNRG e per essere l’altezza del manufatto edilizio superiore a quella massima consentita per la zona agricola.

Rispetto a tale motivazione il giudice amministrativo ha espresso una valutazione di congruità, vale a dire che ha ritenuto il riferimento alla violazione dei parametri urbanistici posti dall’art. 18 delle norme di attuazione, motivazione idonea e sufficiente a giustificare il provvedimento.

3.1. Il riferimento, nel contesto argomentativo della decisione di secondo grado, alla contrarietà dell’intervento proposto (anche) all’art. 22 delle norme tecniche di attuazione non comporta alcuna indebita integrazione del contenuto dell’originarioprovvedimento con invasione della sfera propria dell’[OSCURATO:PERSONA].

3.2. Secondo quanto emerge dallo storico di lite della sentenza impugnata, non specificamente contrastato dall’odierna ricorrente, ed anzi confermato dal medesimo ricorso per cassazione (v. ricorso, pag. 4) era stata la società I.P.C., nell’impugnare la ordinanza sindacale, a denunziare, fra l’altro, la violazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’art. 22 l. n. 71/1978 (terzo motivo del ricorso di primo grado) .

In sede di gravame, per quel che qui rileva, l’odierna ricorrente aveva denunziato la violazione dell’art. 112 cod. proc civ. per non avere il giudice di prime cure esaminato il terzo motivo del ricorso di primo grado con il quale si lamentava, appunto, la mancata applicazionedell’art. 22 l.r. n. 71/1978, l’insufficiente motivazione e comunque la contraddittoria ed illogica motivazione contenuta nel provvedimento impugnato oltre che l’erronea valutazione dei presupposti (quinto motivo del ricorso in appello).

3.3. È in relazione a tale specifica questione, introdotta dall’odierna ricorrente, che il giudice di secondo grado si è pronunziato osservando, in sintesi, che non vi era spazio per l’applicabilità dell’art.

Ric. 2022 n. 02463 sez.

SU -ud. 13-12-2022 - 6 - 22 l.r. cit. invocato dalla società; questo, tuttavia, non implica, come, viceversa denunziato da [OSCURATO:SOCIETA]., che la decisione sul punto del giudice amministrativo abbia comportato una (inammissibile) modifica successiva delle ragioni poste dall’[OSCURATO:PERSONA] alla base dell’ordinanza impugnata; tali ragioni risultano infatti precisamente individuate dal giudice amministrativo in relazione al contenuto della ordinanza in oggetto, trascritta nelle parti di interesse, con espresso riconoscimento che il diniego della concessione era stato adottato alla stregua dei due parametri urbanistico - edilizi (vale a dire violazione del limite di distanza dalle zone residenziali e del limite di altezza massima del manufatto, previsti dal [OSCURATO:PERSONA] - v. sentenza penultima pagina); in coerenza con tale ricostruzione il sindacato del giudice amministrativo ha avuto ad oggetto la congruità della motivazione dell’ordinanza sindacale riferita esclusivamente alla violazione dei due richiamati parametri, senza che in tale contesto assumesse alcun rilievo la questione relativa all’applicabilità dell’art. 22 cit., quale profilo che nel ragionamento decisorio del giudice amministrativo era destinato ad integrare il contenuto del provvedimento impugnato.

4. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile perché si sostanzia in una critica che investe il piano dell’interpretazione ed esatta qualificazione del contenuto del provvedimento amministrativo, vale a dire di un’attività che si colloca all’interno del perimetro della giurisdizione del giudice speciale.

L’accertamento di errores in iudicando come di errores in procedendo rientra infatti nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni dellagiurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all'essenza dellagiurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata.del giudice speciale (Cass. Sez.

Un. 20529/2018, Cass. Sez.

Un. n. 12643/2008).

Ric. 2022 n. 02463 sez.

SU -ud. 13-12-2022 - 7 -

5. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

7. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 6.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2463-2022 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso Ric. 2022 n. 02463 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 2 - lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 624/2021 del [OSCURATO:PERSONA] REGIONE SICILIANA - [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. adiva il giudice amministrativo chiedendo l’annullamento dell’ordinanza sindacale n . 150 dell’aprile 2003 con la quale il Comune di Misterbianco aveva disposto l’annullamento di ufficio della concessione edilizia assentita alla società ricorrente ai sensi dell’art. 2 della l.r. n. 17/1994; contestualmente la società formulava richiesta di risarcimento del danno. 2. Il ricorso era respinto con statuizione confermata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione [OSCURATO:PERSONA] quel che ancora rileva, il giudice amministrativo di secondo grado ha ritenuto che, in assenza dei prescritti adempimenti (comunicazione di inizio lavori, inoltro di perizia giurata asseverativa della conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie, versamento del previsto contributo accessorio) nessun (valido) silenzio assenso si fosse formato sulla istanza di concessione presentata dalla società I.P.C. al Comune di Misterbianco. Ha convenuto, quindi, con la sentenza di primo grado nel qualificare l’ordinanza impugnata come espressione di diniego da parte del Comune sull’istanza di rilascio della concessione edilizia avanzata dalla Società ed osservato che l’intervento edilizio in oggetto si Ric. 2022 n. 02463 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 3 - poneva, per più profili, in violazione delle norme tecniche di attuazione del Pianoregolatore. 3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo sconfinamento nell’area riservata alla pubblica amministrazione sulla base di due motivi; ha resistito con controricorso il Comune di Misterbianco. 4. Entrambele parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1. cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 8, Cost., dell’art. 362 cod. proc. civ., dell’art. 110 cod. proc. amm. in relazione al profilo che regola il difetto di giurisdizione. Sostiene che la sentenza impugnata, nel fare riferimento, in adesione alla “motivazione postuma” contenuta nelle difese del Comune di Misterbianco, alla violazione delle prescrizioni imposte dall’art. 22 delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore, avrebbe sconfinato in un un’area riservata alla [OSCURATO:PERSONA] integrando il contenuto del provvedimento impugnato; invero, il tema della insussistenza delle ragioni di carattere eccezionale che a mente dell’art. 22 l. r. n. 71/1978 cit. avrebbero consentito - in deroga alla contraria disposizione che ne prevedeva l’insediamento in altre zone - l’insediamento di impianti industriali e di manufatti artigianali anche nelle zone destinate a verde agricolo, era del tutto estraneo al contenuto del provvedimento oggetto di impugnazione; la ordinanza sindacale era infatti stata adottata sul presupposto della asserita carenza documentale e per la presunta violazione dell’art. 18 delle [OSCURATO:PERSONA] di Attuazione ; secondo parte ricorrente, in sostanza, il giudice amministrativo non solo non aveva dichiarato la inammissibilità della motivazione postuma dell’ordinanza ma aveva effettuato una valutazione riservata all’[OSCURATO:PERSONA] e quindi Ric. 2022 n. 02463 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 4 - sconfinato dal limite del riscontro sulla legittimità del provvedimento impugnato, ritenendo che l’intervento difettasse del requisito tale da consentire l’ampliamento ex art.22 l.r. 71/78. 2. Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 8, Cost., dell’art.362 cod. proc. civ., dell’art. 110 cod. proc. amm. in relazione al profilo che regola il difetto di giurisdizione; secondo parte ricorrenteil giudice amministrativo aveva invaso la sfera riservata all’[OSCURATO:PERSONA] allorquando, confermando sul punto la decisione di primo grado, aveva qualificato, in contrasto con la volontà espressa dall’[OSCURATO:PERSONA], la ordinanza sindacale quale provvedimento di diniego di concessione edificatoria e non atto di annullamento in autotutela di un atto concessorio già intervenuto, rilasciato per silentium . In tal modo era stato messo in discussione un effetto giuridico che, viceversa, era stato ritenuto sussistente dall’[OSCURATO:PERSONA], la quale per ovviare alla asserita illegittimità di tale effetto, vale a dire l’assenso all’intervento edilizio, aveva utilizzato il provvedimento tipico previsto dalla legge e cioè l’annullamento di ufficio della concessione edilizia assentita ex art. 2, comma 5 , l n. 17/1994. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto il dedotto sconfinamento da parte del giudice amministrativo nell’area riservata all’[OSCURATO:PERSONA] muove dalla inesatta ricostruzione delle ragioni a base della decisione di secondo grado del giudice amministrativo. La sentenza impugnata non ha attribuito alla ordinanza sindacale un contenuto integrativo ad essa estraneo, essendosi limitata ad esercitare il proprio sindacato sulle effettive ragioni del provvedimento, ragioni rappresentate, come riconosce la medesima parte ricorrente, dalla non conformità dell’intervento proposto allo strumento urbanistico vigente, in quanto in contrasto con l’art. 18 Ric. 2022 n. 02463 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 5 - delle norme tecniche di attuazione per essere l’area interessata dalle opere distante meno di 200 mt dal limite delle zone residenziali individuate nel PNRG e per essere l’altezza del manufatto edilizio superiore a quella massima consentita per la zona agricola. Rispetto a tale motivazione il giudice amministrativo ha espresso una valutazione di congruità, vale a dire che ha ritenuto il riferimento alla violazione dei parametri urbanistici posti dall’art. 18 delle norme di attuazione, motivazione idonea e sufficiente a giustificare il provvedimento. 3.1. Il riferimento, nel contesto argomentativo della decisione di secondo grado, alla contrarietà dell’intervento proposto (anche) all’art. 22 delle norme tecniche di attuazione non comporta alcuna indebita integrazione del contenuto dell’originarioprovvedimento con invasione della sfera propria dell’[OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Secondo quanto emerge dallo storico di lite della sentenza impugnata, non specificamente contrastato dall’odierna ricorrente, ed anzi confermato dal medesimo ricorso per cassazione (v. ricorso, pag. 4) era stata la società I.P.C., nell’impugnare la ordinanza sindacale, a denunziare, fra l’altro, la violazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’art. 22 l. n. 71/1978 (terzo motivo del ricorso di primo grado) . In sede di gravame, per quel che qui rileva, l’odierna ricorrente aveva denunziato la violazione dell’art. 112 cod. proc civ. per non avere il giudice di prime cure esaminato il terzo motivo del ricorso di primo grado con il quale si lamentava, appunto, la mancata applicazionedell’art. 22 l.r. n. 71/1978, l’insufficiente motivazione e comunque la contraddittoria ed illogica motivazione contenuta nel provvedimento impugnato oltre che l’erronea valutazione dei presupposti (quinto motivo del ricorso in appello). 3.3. È in relazione a tale specifica questione, introdotta dall’odierna ricorrente, che il giudice di secondo grado si è pronunziato osservando, in sintesi, che non vi era spazio per l’applicabilità dell’art. Ric. 2022 n. 02463 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 6 - 22 l.r. cit. invocato dalla società; questo, tuttavia, non implica, come, viceversa denunziato da [OSCURATO:SOCIETA]., che la decisione sul punto del giudice amministrativo abbia comportato una (inammissibile) modifica successiva delle ragioni poste dall’[OSCURATO:PERSONA] alla base dell’ordinanza impugnata; tali ragioni risultano infatti precisamente individuate dal giudice amministrativo in relazione al contenuto della ordinanza in oggetto, trascritta nelle parti di interesse, con espresso riconoscimento che il diniego della concessione era stato adottato alla stregua dei due parametri urbanistico - edilizi (vale a dire violazione del limite di distanza dalle zone residenziali e del limite di altezza massima del manufatto, previsti dal [OSCURATO:PERSONA] - v. sentenza penultima pagina); in coerenza con tale ricostruzione il sindacato del giudice amministrativo ha avuto ad oggetto la congruità della motivazione dell’ordinanza sindacale riferita esclusivamente alla violazione dei due richiamati parametri, senza che in tale contesto assumesse alcun rilievo la questione relativa all’applicabilità dell’art. 22 cit., quale profilo che nel ragionamento decisorio del giudice amministrativo era destinato ad integrare il contenuto del provvedimento impugnato. 4. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile perché si sostanzia in una critica che investe il piano dell’interpretazione ed esatta qualificazione del contenuto del provvedimento amministrativo, vale a dire di un’attività che si colloca all’interno del perimetro della giurisdizione del giudice speciale. L’accertamento di errores in iudicando come di errores in procedendo rientra infatti nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni dellagiurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all'essenza dellagiurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata.del giudice speciale (Cass. Sez. Un. 20529/2018, Cass. Sez. Un. n. 12643/2008). Ric. 2022 n. 02463 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 7 - 5. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza. 7. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 6.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo
Sentenza Cassazione n. 07502/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris