CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 45708/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03MQ663) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 648 e 337 cod. pen., è meramente reiterativo delle medesime doglianze già avanzate con l'atto di appello cui la Corte territoriale ha fornito una risposta esaustiva (cfr., pag. 1 della sentenza impugnata) che, peraltro, viene totalmente ignorata dal ricorrente sicché l'impugnazione - omettendo un confronto critico con il contenuto del provvedimento impugnato - si connota per assoluta genericità; considerato che la stessa considerazione va fatta con riguardo anche al secondo motivo, che a sua volta ripropone la stessa doglianza già avanzata con il gravame di merito su cui la Corte di ha fornito una motivazione articolata (cfr., pag. 1 della sentenza) di cui il ricorso non tiene affatto conto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]