CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04925/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10734/2019 del ruolo generale, proposto DA l’I STITUTO DEGLI O [OSCURATO:PERSONA] M ARIA V ERGINE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma – [OSCURATO:PERSONA] - alla Via di Ponte di Terra n. 8, [OSCURATO:PERSONA] civilmente riconosciuto, in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, anche in via disgiunta tra loro, giusta procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 51E22 H501 R) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71D47 Z112 D), con studio in Roma, alla Via G. Pisanelli n. 40. - RICORRENTE – CONTRO R OMA C APITALE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e [OSCURATO:PERSONA] .7, CO .1. LETT . I ). D . LGS N .504/1992 nomina poste a margine del controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73C14 G062 H), domiciliato presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] di Giove n. 21 - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 6684/1/2018 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pubblicata il 2 ottobre 2018, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 19 ottobre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello principale proposto dal Comune di Roma avverso la pronuncia n. 3479/49/2017 della Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale aveva, invece, accolto il ricorso proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento n. 141000 emesso dal predetto Comune in ragione dell’omesso versamento dell’ICI relativa all’anno di imposta 2011 su immobili di proprietà del contribuente, riconoscendo (il primo Giudice) l’esenzione dal pagamento dell’imposta sul rilievo che l’istituto non svolgeva negli immobili oggetto di tassazione attività commerciale; 1.1. il Giudice dell’appello ha preliminarmente dato atto che, in ordine al predetto avviso, il Comune aveva adottato «un provvedimento (si immagina di annullamento) di autotutela in relazione agli immobili adibiti per le finalità di culto e religione e per le attività di scuola paritaria riconosciuta», chiarendo, pertanto, che « la presente controversia è limitata a cinque immobili siti in [OSCURATO:PERSONA] di Terra nr. 8 destinate ad attività recettiva» (v pagina n. 1 della sentenza); 1.2. la Corte territoriale, dopo aver richiamato la disciplina della legge n. 214/2011 (istitutiva dell’IMU) e l’art. 143 del T.U.I.R. (secondo cui non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c. rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamenti di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione), riteneva, poi, che l’istituto fosse soggetto all’imposizione, in quanto: a.l’immobile «sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 8 è gestito con strutture che offrono numerosi posti letto non rivolta esclusivamente ad una specifica categoria di utenti per il perseguimento di peculiari fini spirituali propri dell’ente»; b.«… tali strutture recettizie, benchè siano state dichiarate cessate a far data dal dicembre 2009, continuano ad essere utilizzate come struttura specializzata che offre 76 posto letto ed è pubblicizzata su numerosi siti internet specializzato in turismo religioso»; c. « l’attività recettizia produce degli introiti poiché viene svolta contro corresponsione di tariffe totalmente a carico dell’utenza che ne usufruisce»(così a pagina n. 2 della sentenza in rassegna); d.il carattere imprenditoriale prescinde dallo scopo di lucro e che esso è integrato dalla tendenziale idoneità dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio, aggiungendo che la giurisprudenza ha riconosciuto la sussistenza di un’attività di impresa nell’offerta da parte di un istituto religioso di un soggiorno temporaneo ad ospiti, estranei alla comunità, in cambio di un prezzo; 1.2. laCommissione regionale rigettava, invece, l’appello incidentale proposto dall’Istituto «concernente l’eventuale pagamento di una aliquota ridotta e la decisione del Giudice di primo grado di compensazione delle spese», osservando che «quanto al pagamento dell’ICI valgono le considerazioni svolte a proposito dell’appello principale mentre quanto alla compensazione delle spese, la decisione del Giudice di primo grado appare giustificata dalla natura della controversia» (v. pagina n. 3 della sentenza); 2. avverso tale sentenza l’Istituto degli Oblati di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, notificandolo a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 149 c.p.c., in data29 marzo/1° aprile 2019 e formulando tre motivi d’impugnazione e successivamente depositando in data 12 ottobre 2022memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.; 3.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, concludendo per il rigetto dell’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] : 4. con il primo motivo di impugnazione l’istituto ha lamentato, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., «la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. nel combinato disposto con l’art. 7, comma 1, lett. I) D.Lgs. n. 504/1992 con riferimento agli elementi presuntivi forniti da [OSCURATO:PERSONA] circa la destinazione ad attività commerciale degli immobili di [OSCURATO:PERSONA] n. 8» (v. pagina n. 8 del ricorso), lamentando che gli indizi rappresentanti dall’ente non avessero i requisiti della gravità, precisione e concordanza in merito alla destinazione commerciale dell’immobile e che il Giudice regionale non avesse considerato «la ricevuta della comunicazione di cessazione dell’attività di casa per ferie protocollata dal Comune di Roma al n. QA/2009/14595 del 10.12.2009» (v. pagine nn. 9 e 10 del ricorso), valorizzando, invece, ai fini che occupano,le circostanze di fatto fornite dalla controparte, costituite dai menzionati messaggi pubblicitari rinvenuti su internet, inidonei a dar conto della continuazione dell’attività ricettiva nell’anno di imposta; 4.1. l’istante, sotto altro profilo, ribadiva di aver dimostrato che l’attività svolta anche prima del 2009 non aveva avuto scopo di lucro e che nell’anno di riferimento erano state dichiarate perdite, non assumendo, invece, alcuna rilevanza, ai fini che interessano, il possesso della partita IVA; 5.con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la «violazione ai sensi dell’art. 306, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ed all’art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992 nella parte in cui l’Avviso di accertamento, così come rettificato dal provvedimento di annullamento parziale QB/2017/61837, non è stato dichiarato illegittimo con riferimento agli immobili per i quali è stata riconosciuta l’esenzione di cui all’art. 7. comma 1 – lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992» (v. pagine nn. 11 e 12 del ricorso), duolendosi del fatto che, in ragione di tale omissione, «l’Istituto si trova a pagare l’imposta ICI per un importo complessivo di € 72.759,32, così come recata dal provvedimento di annullamento parziale, riferita a tutti gli immobili, anche a quelli per i quali il giudice di secondo grado ha riconosciuto l’esenzione, e non unicamente a quelli di [OSCURATO:PERSONA] n. 8, la cui imposta, ammesso e non concesso che sia dovuta … sarebbe pari ad € 25.549,00» (v. pagina n. 13 del ricorso); 6. con il terzo motivo di impugnazione l’istituto ha denunciato, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c., la «omessa pronuncia ovvero … mancanza sostanziale di motivazione ovvero … motivazione insufficiente e/o incomprensibile in ordine all’appello incidentale … concernente la sanzione irrogata per “omessa dichiarazione ICI”» (v. pagina n. 13 del ricorso), sostenendo che il riferimento operato dal Giudice dell’appello “al pagamento di una aliquota ridotta” … nulla ha a che vedere con le censure rivolte dal ricorrente» (v. pagina n. 13 del ricorso), il quale aveva chiesto che venisse dichiarata l’illegittimità delle sanzioni per l’omessa dichiarazione Ici, in quanto tale obbligo è stato abrogato dall’art. 37, co. 53, del d.l. n. 223/2006 a decorrere dal 1° gennaio 2007, salvo le ipotesi ivi eccettuate, non ricorrenti nella specie. OSSERVA Il ricorso risulta fondato solo in relazione al suo terzo motivo. Di seguito le ragioni. 7.Il primo motivo di impugnazione va dichiarato inammissibile, in quanto rivolto a conseguire un’inesigibile nuova valutazione di merito sulla natura commerciale dell’attività, che la CTR ha effettuato in termini che non denotano errori di diritto. 7.1.Va rammentato, sul piano dei principi, che: a. la denunc ia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (cfr. Cass., Sez. II, 21 marzo 2022, n. 9054/2022); b.con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, conapprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, ma non oggettivamente inconfutabile (cfr. Cass., Sez, L., 8 agosto 2021, n. 22366); c. - il ragionamento presuntivo è, quindi, censurabile in base all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (cfr. Cass., 15 novembre 2021, n. 34248; Cass., 16 novembre 2018, n. 29635; Cass., 6 luglio 2018, n. 17720; Cass., 4 agosto 2017, n. 19485; Cass., 26 giugno 2008, n. 17535; Cass., 9 agosto 2007, n. 17457); d. il giudice di merito è poi libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elem enti in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (cfr. Cass., Sez. V, 29 dicembre 2020, n. 29730). 7.2. Tanto chiarito, va nella specie osservato che la Commissione tributaria regionale ha considerato la documentazione prodotta dall’ente territoriale (che l’istituto indica essere costituiti da partita IVA, volume di affari, documenti fiscali relativi agli utili ed alle perdite di esercizio) riconoscendo la natura commerciale dell’attività, in termini di economicità della stessa, sulla base degli elementi costituiti dal considerevole numero di posti letto della struttura, dall’offerta dell’ospitalità non solo a soggetti dediti ad attività spirituale, nonché dalla corresponsione del prezzo posto a carico totale degli utenti. [OSCURATO:PERSONA] d’appello ha poi ritenuto che l’attività non fosse effettivamente cessata nell’anno 2009, in ragione del fatto che le strutture avevano continuano ad essere utilizzate, offrendo n. 76 posti letto e che la stessa veniva pubblicizzata su numerosi siti internet. Ebbene, in tale percorso logico non sussistono errori di diritto , nel senso che il Giudice a quo ha considerato detti elementi come presunzioni gravi precise e concordanti alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit, in virtù ci oè di una inferenza di natura probabilistica, secondo un criterio di normalità. In tale direzione, pertanto, essendo detta «presunzione semplice affidata alla “prudente” valutazione del decidente (art. 2729 cod. civ.), spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a base della presunzione e le regole d'esperienza - tra quelle realmente esistenti nel sapere collettivo della società - tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge; trattandosi di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 8023/2009, n. 15737/2003, n. 11906/2003; da ultimo, Cass. n. 101/2015)» ([OSCURATO:PERSONA]., Sez. II, 21 marzo 2022, n. 9054 citata). In definitiva, la concludenza dimostrativa dei fatti indiziari risulta contestata dalla ricorrente in relazione ai fatti (in tesi) addotti a loro contrasto, in buona sostanza deducendosi che la loro concludenza probatoria era inficiata dagli opposti dati di prova offerti, il che integra una tipica ipotesi di devoluzione alla Corte di un non consentito riesame della valutazione delle fonti di prova, in quanto tale riservata al giudice del merito. 8.Il secondo motivo risulta in parte infondato e, per altro verso, inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha preliminarmente chiarito che l’oggetto del contendere riguardava solo i cinque immobili ubicati in Via di Ponte di Terra n. 8, dopo che, con provvedimento adottato in sede di autotutela, l’avviso era stato parzialmente annullato in relazione agli immobili adibiti a finalità di culto ed attività scolastica paritaria riconosciuta. La stessa ricorrente dà conto (v. pagina n. 4 del ricorso) che la Commissione tributaria provinciale di Roma con la sentenza di primo grado aveva dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla pretesa impositiva relativa agli altri immobili siti in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 18 e [OSCURATO:PERSONA] II nn. 31 e 30, avendo il Comune annullato parzialmente l’atto. Alla luce di tali elementi può, allora, comprendersi come non vi fosse alcuna necessità per la Commissione tributaria regionale di annullare l’atto impugnato, siccome già rettificato in sede di autotutela. Non solo. La statuizione della Commissione di primo grado tributaria - che a dire della stessa ricorrente aveva dichiarato cessata la materia del contendere rispetto ai suddetti beni - ha precluso al Giudice di appello ogni pronuncia sul punto, essendosi formato il giudicato sulla predetta statuizione, non essendo stata la stessa oggetto di appello. In siffatto contesto, quindi, il Giudice regionale correttamente ha circoscritto il suo tema di indagine sui predetti cinque immobili di [OSCURATO:PERSONA] n. 8 e correttamente ha provveduto solo sul tributo ad essi relativi. 9.Come anticipato risulta, invece, fondato il terzo motivo di ricorso. Sussiste, infatti, l’omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale concernente la decurtazione della sanzione irrogata per l’omessa dichiarazione ICI sull’importo eventualmente dovuto, in ragione della soppressione del relativo obbligo a mente dell’art. 37, co. 53, del d.l. 223/2006 (il tutto come evidenziato, ai fini dell’autosufficienza del ricorso, a pagina n. 6 dell’impugnazione in oggetto). [OSCURATO:PERSONA] regionale ha –come sopra esposto – deciso su tale appello incidentale proposto dall’Istituto « concerne nte l’eventuale pagamento di una aliquota ridotta e la decisione del Giudice di primo grado di compensazione delle spese», osservando – per quel che ora interessa - che « quanto al pagamento dell’ICI valgono le considerazioni svolte a proposito dell’appello principale …» (così a pagina n. 3 della sentenza impugnata). 9.1.Alla luce di quanto precede non par dubbia l’omessa pronuncia sul predetto motivo di appello, ove si consideri che con il gravame l’Istituto aveva posto la questione della soppressione dell’obbligo dichiarativo, a mente del d.l. n. 223 del 2006, art. 37, c. 53, conv. in l. n. 248 del 2006, tema questo del tutto distinto dalla debenza del tributo, che ha invece costituito l’unico profilo esaminato dal Giudice a quo Per tale via, va riconosciuto che la non pertinenza della decisione della Commissione rispetto al motivo di gravame si è risolta in una omessa pronuncia sullo stesso, non ricorrendo alcuna ipotesi di pronuncia implicita, né tanto meno – diversamente da quanto opinato da [OSCURATO:PERSONA] - di assorbimento nella decisione assunta dell’esame della relativa domanda, non essendovi, sotto il primo profilo, incompatibilità logica-giuridica tra debenza del tributo ed applicazione o meno delle sanzioni, mentre sotto il secondo aspetto, i temi di indagini coinvolti nella contestazione circa la debenza del tributo e le sanzioni erano del tutto diverse, per cui distinte ed autonome dovevano essere le relative statuizioni. 9.2.La decisione, tuttavia, può essere assunta dalla Corte, a mente dell’art. 384, co. 2, c.p.c., sulla questione giuridica sottesa al motivo di appello non esaminato dal Giudice regionale, non essendo necessari accertamento in fatto. Non risulta sul punto fondata la tesi di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la previsione dell’art. 37, co. 53, del d.l. n. 223/2006, non integrando un’«abolitio criminis», non avrebbe fatto venir meno l’obbligo della denuncia sin dall’inizio di possesso, nel senso che la soppressione dell’obbligo dichiarativo non avrebbe comportato il venir meno della sanzione con riferimento all’obbligo originario circa il possesso delle unità immobiliari. L’argomento difensivo dell’ente impositore non considera che la sanzione è stata applicata per l’annualità 2011, quando cioè l’obbligo dichiarativo era stato già soppresso, per cui non può farsi applicazione del principio secondo il quale, non essendovi abolitio criminis (ma permanendo la debenza del tributo), l'imposta continua a essere dovuta per il periodo antecedente all'intervento normativo che l'ha poi esclusa e, per quel periodo, sono dovute anche le sanzioni (v. Cass., Sez. U civili, 27 aprile 2022 n. 13145, che richiama Cass. nn. 6189/06 , 24991/06, 2226/15, n. 29328/21e Cass. n. 12936/19). 9.3.Vero è piuttosto che l’art. 37, co. 53, del d.l. n. 223/2006 ha disposto che «A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico». Ebbene, vertendosi nella fattispecie in rassegna di unità immobiliari accatastate, per le quali la base imponibile del tributo è costituita dalla rendita catastale, la soppressione del citato obbligo dichiarativo va fatta risalire all’adozione del decreto dell'Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007, che ha disposto l’effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, con ciò consentendo la disponibilità da parte dell’ente impositore dell’informazione, cui rispondeva l’obbligo dichiarativo, con l’accesso alla banca dati catastale (cfr. sul principio, Cass., Sez. VI Tributaria, 2 novembre 2018, n. 28043; Cass., VI Tributaria, 2 marzo 2017, n. 5362). 9.4. Non può poi, inf ine, trascurarsi di considerare che con la memoria ex art. 380 bis. 1. c.p.c., l’istante ha richiamato sul punto la pronuncia di questa Corte (Cass., Sez., VI Tributaria, 11 giugno 2021, n. 16598) resa tra le stesse parti, con la quale si è ritenuto illegittima l'applicazione della sanzione per omessa dichiarazione a carico della parte contribuente con riguardo all'anno 2010. Ebbene, le considerazioni sopra esposte ribadiscono quanto già sostenuto sul tema in rassegna dalla citata ordinanza, per cui, anche senza far leva sul principio del giudicato sulla questione diritto esaminata, restano viueppiù confermate le ragioni dell’accoglimento del terzo motivo di impugnazione Alla stregua di tali considerazioni, quindi, non sono quindi dovute le sanzioni per l’omessa dichiarazione ICI relativa all’anno d’imposta 2011. 10. Le illustrate valutazioni conducono all’accoglimento del terzo motivo del ricorso, alla declaratoria di inammissibilità del primo ed al rigetto del secondo. La sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, il ricorso originario va parzialmente accolto e l’atto impugnato annullato limitatamente all’applicazione della sanzione per l’omessa dichiarazione ICI per l’anno d’imposta 2011. 11. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio. P . Q . M . la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara