CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 21343/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, volto unicamente a contestare la motivazione spesa nel confermare il riconoscimento della recidiva è inammissibile perché la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione nel rimarcare la maggiore riprovevolezza del fatto e la crescente pericolosità da ascrivere all'imputato alla luce dei precedenti riscontrati; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. P Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]‘iCi) Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] O 1 GIU L