CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 27701/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 31 ottobre 2022, parzialmente riformando, in punto di misure di sicurezza e benefici di legge, la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, emessa in data 11 maggio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna della stessa in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 582, 493-ter e 624-bis cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per il reato di furto in abitazione, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente vagliato e disatteso le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, le pagg. 6 e 7 sulla mancanza di prova e sull'inverosimiglianza delle prospettazioni difensive a fronte degli elementi probatori a carico); ritenuto che il secondo motivo, inerente al trattamento circostanziale e sanzionatorio, è aspecifico e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di attenuanti generiche (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02) e di dosimetria della pena (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto l'esercizio della discrezionalità attribuita ai giudici del merito è stata ampiamente argomentata (si veda la pag. 7 sulla gravità del reato per l'odiosità della condotta e l'intensità del dolo, negativamente valorizzate sia con riguardo al diniego delle generiche che in relazione alla congruità della pena irrogata); osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'applicazione della misura dell'espulsione dello straniero dallo Stato, non è specifico né consentito in sede di legittimità perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto mediante criteri valutativi differenti da quelli adottati dalla Corte territoriale, che ha ampiamente espresso le ragioni del proprio convincimento, con argomentazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 7 e 8 sulla pericolosità dell'imputata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.