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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2026

Cassazione n. 25739/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica e pro-tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 7629/22 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, pubblicata in data 30 novembre 2022.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, [OSCURATO:PERSONA], nellacamera di consiglio del 18 settembre 2026.1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza in epigrafe, la quale - in controversia avente ad oggettol’impugnazione di ingiunzione di pagamento n. 0235875 del 27 dicembre2019, emessa dal Comune di Serino per l’importo di euro 6.675,88, indipendenza di avviso di accertamento per omesso versamento dell’IMUNumero registro generale 12801/2023Numero sezionale 5981/2026Numero di raccolta generale 25739/2026Data pubblicazione 23/09/2026per l’anno 2014 - ha rigettato l’appello proposto dal contribuente neiconfronti dell’ente impositore avverso la sentenza della Commissionetributaria provinciale di Avellino n. 610/2021, che aveva a sua voltarespinto il ricorso di primo grado sulla rilevata regolarità della notificazionedell’atto presupposto.2.

Sull’impugnazione del contribuente, che ha chiesto la riforma dellasentenza di primo grado, evidenziando di aver disconosciuto la copiafotostatica dell’avviso di ricevimento della notifica a mezzo postadell’avviso di ricevimento e di aver contestato la sottoscrizione del figlioconvivente che figurava ivi apposta, il giudice di appello rigettava ilgravame.

La Corte regionale riteneva valida la notificazione dell’attopresupposto e, quanto alla dichiarazione di disconoscimento dellaconformità all’originale della copia dell’avviso di ricevimento, rilevava lasua genericità e insufficienza, attesa la totale mancanza di indicazioni circai profili per i quali si assumeva la non conformità all’originale, affermandoinoltre che tale contestazione, distinta da quella relativa all’autenticità deldocumento, non vincolava il giudice, che poteva ricorrere ad altri elementidi prova per accertare la conformità.3.

Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a un unico motivo e ha depositato memoria.4.

Il Comune di Serino, al quale il ricorso risulta notificato in data 30maggio 2023, non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente deduce violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., in relazione all’art.360, comma primo, n. 3) c.p.c., per non avere la Corte di secondo gradotenuto conto del disconoscimento della conformità dell’avviso diricevimento all’originale, avvenuto con dichiarazione dal chiaro contenutovolto a contestare la genuinità della copia fotostatica: “al riguardoeccependo la falsità perché non riconosce la firma del figlio”.

Osserva che,Numero registro generale 12801/2023Numero sezionale 5981/2026Numero di raccolta generale 25739/2026Data pubblicazione 23/09/2026come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini deldisconoscimento della conformità di una scrittura in copia fotostatica alsuo originale, non sono necessarie formule sacramentali, essendo invecesufficiente una dichiarazione che individui in modo chiaro il documentoevidenziando i profili differenziali di quello prodotto rispetto all’originale.Richiama poi la contestazione della sottoscrizione che figurava appostasull’avviso, sufficiente a determinare, in capo all’ente impositore, l’oneredel deposito del documento in originale, al fine di consentire la formalepresentazione della querela di falso.1.1.

La censura è inammissibile e comunque infondata.1.2.

In tema di prova documentale il disconoscimento delle copiefotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 cod.civ., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione dellaconformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia,mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia ildocumento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quelloprodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso aclausole di stile né generiche asserzioni (Cass., n. 16557/2019; Cass. n.14945/2025).

L'eccezione di non conformità tra copia ed originale vasollevata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specificasia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali siassume differisca dall'originale (Cass., n. 7775/2014; Cass., n.29993/2017; Cass., n. 27633/2018; Cass., n. 14279/2021).

Lacontestazione della conformità all'originale degli atti prodotti in copia (art.2719 c.c.), infatti, come qualsiasi domanda od eccezione, ha lo scopo didelimitare l'oggetto del contendere; e ciò non potrebbe avvenire se nonquando tale eccezione sia precisa e circostanziata.

Non può, dunque,ammettersi che la parte controinteressata a quel documento possalimitarsi ad eccepire che la copia non è conforme (Cass., n. 40750/2021).Numero registro generale 12801/2023Numero sezionale 5981/2026Numero di raccolta generale 25739/2026Data pubblicazione 23/09/20261.3.

Nella specie, premesso che non è chiaro in quali termini specificil’eccezione sia stata formulata dal ricorrente e con quale atto – in primogrado o in grado d’appello – il che comporterebbe l’inammissibilità dellacensura per violazione del principio di autosufficienza, risulta tuttaviacerto che l’unico profilo di contestazione sia stato individuato neldisconoscimento della sottoscrizione apposta dal figlio convivente in calceall’avviso di ricevimento.Tale eccezione, in quanto volta a negare l’autenticità della firma delricevente e finalizzata a dimostrare la falsità dell’avviso, non è valutabilealla stregua di un elemento differenziale rispetto all’originale deldocumento e pertanto non può costituire valido fondamento fattuale dellacontestazione della difformità, secondo l’indirizzo giurisprudenziale innanzirichiamato.Disconoscere la sottoscrizione, infatti, non attiene alla contestazionedel contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità diespungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiedela querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio,per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre ildisconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documentoprodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendol'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, inparticolare, l'accertamento della conformità all'originale della copiaprodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni(Cass., n. 24029/2024; Cass., n. 13/2025; Cass., n. 8718/2023; Cass., n.14945/2025).La Corte regionale si è attenuta ai principi enunciati.

In assenza dicontestazione di specifiche difformità della copia e di chiare indicazionicirca gli aspetti differenziali dell’avviso prodotto rispetto all'originale, lacensura va disattesa.Numero registro generale 12801/2023Numero sezionale 5981/2026Numero di raccolta generale 25739/2026Data pubblicazione 23/09/20262.

Nulla per le spese del giudizio, non avendo il Comune intimatosvolto difese.

P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica e pro-tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 7629/22 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, pubblicata in data 30 novembre 2022.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, [OSCURATO:PERSONA], nellacamera di consiglio del 18 settembre 2026.1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza in epigrafe, la quale - in controversia avente ad oggettol’impugnazione di ingiunzione di pagamento n. 0235875 del 27 dicembre2019, emessa dal Comune di Serino per l’importo di euro 6.675,88, indipendenza di avviso di accertamento per omesso versamento dell’IMUNumero registro generale 12801/2023Numero sezionale 5981/2026Numero di raccolta generale 25739/2026Data pubblicazione 23/09/2026per l’anno 2014 - ha rigettato l’appello proposto dal contribuente neiconfronti dell’ente impositore avverso la sentenza della Commissionetributaria provinciale di Avellino n. 610/2021, che aveva a sua voltarespinto il ricorso di primo grado sulla rilevata regolarità della notificazionedell’atto presupposto.2. Sull’impugnazione del contribuente, che ha chiesto la riforma dellasentenza di primo grado, evidenziando di aver disconosciuto la copiafotostatica dell’avviso di ricevimento della notifica a mezzo postadell’avviso di ricevimento e di aver contestato la sottoscrizione del figlioconvivente che figurava ivi apposta, il giudice di appello rigettava ilgravame. La Corte regionale riteneva valida la notificazione dell’attopresupposto e, quanto alla dichiarazione di disconoscimento dellaconformità all’originale della copia dell’avviso di ricevimento, rilevava lasua genericità e insufficienza, attesa la totale mancanza di indicazioni circai profili per i quali si assumeva la non conformità all’originale, affermandoinoltre che tale contestazione, distinta da quella relativa all’autenticità deldocumento, non vincolava il giudice, che poteva ricorrere ad altri elementidi prova per accertare la conformità.3. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a un unico motivo e ha depositato memoria.4. Il Comune di Serino, al quale il ricorso risulta notificato in data 30maggio 2023, non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente deduce violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., in relazione all’art.360, comma primo, n. 3) c.p.c., per non avere la Corte di secondo gradotenuto conto del disconoscimento della conformità dell’avviso diricevimento all’originale, avvenuto con dichiarazione dal chiaro contenutovolto a contestare la genuinità della copia fotostatica: “al riguardoeccependo la falsità perché non riconosce la firma del figlio”. Osserva che,Numero registro generale 12801/2023Numero sezionale 5981/2026Numero di raccolta generale 25739/2026Data pubblicazione 23/09/2026come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini deldisconoscimento della conformità di una scrittura in copia fotostatica alsuo originale, non sono necessarie formule sacramentali, essendo invecesufficiente una dichiarazione che individui in modo chiaro il documentoevidenziando i profili differenziali di quello prodotto rispetto all’originale.Richiama poi la contestazione della sottoscrizione che figurava appostasull’avviso, sufficiente a determinare, in capo all’ente impositore, l’oneredel deposito del documento in originale, al fine di consentire la formalepresentazione della querela di falso.1.1. La censura è inammissibile e comunque infondata.1.2. In tema di prova documentale il disconoscimento delle copiefotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 cod.civ., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione dellaconformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia,mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia ildocumento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quelloprodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso aclausole di stile né generiche asserzioni (Cass., n. 16557/2019; Cass. n.14945/2025). L'eccezione di non conformità tra copia ed originale vasollevata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specificasia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali siassume differisca dall'originale (Cass., n. 7775/2014; Cass., n.29993/2017; Cass., n. 27633/2018; Cass., n. 14279/2021). Lacontestazione della conformità all'originale degli atti prodotti in copia (art.2719 c.c.), infatti, come qualsiasi domanda od eccezione, ha lo scopo didelimitare l'oggetto del contendere; e ciò non potrebbe avvenire se nonquando tale eccezione sia precisa e circostanziata. Non può, dunque,ammettersi che la parte controinteressata a quel documento possalimitarsi ad eccepire che la copia non è conforme (Cass., n. 40750/2021).Numero registro generale 12801/2023Numero sezionale 5981/2026Numero di raccolta generale 25739/2026Data pubblicazione 23/09/20261.3. Nella specie, premesso che non è chiaro in quali termini specificil’eccezione sia stata formulata dal ricorrente e con quale atto – in primogrado o in grado d’appello – il che comporterebbe l’inammissibilità dellacensura per violazione del principio di autosufficienza, risulta tuttaviacerto che l’unico profilo di contestazione sia stato individuato neldisconoscimento della sottoscrizione apposta dal figlio convivente in calceall’avviso di ricevimento.Tale eccezione, in quanto volta a negare l’autenticità della firma delricevente e finalizzata a dimostrare la falsità dell’avviso, non è valutabilealla stregua di un elemento differenziale rispetto all’originale deldocumento e pertanto non può costituire valido fondamento fattuale dellacontestazione della difformità, secondo l’indirizzo giurisprudenziale innanzirichiamato.Disconoscere la sottoscrizione, infatti, non attiene alla contestazionedel contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità diespungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiedela querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio,per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre ildisconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documentoprodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendol'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, inparticolare, l'accertamento della conformità all'originale della copiaprodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni(Cass., n. 24029/2024; Cass., n. 13/2025; Cass., n. 8718/2023; Cass., n.14945/2025).La Corte regionale si è attenuta ai principi enunciati. In assenza dicontestazione di specifiche difformità della copia e di chiare indicazionicirca gli aspetti differenziali dell’avviso prodotto rispetto all'originale, lacensura va disattesa.Numero registro generale 12801/2023Numero sezionale 5981/2026Numero di raccolta generale 25739/2026Data pubblicazione 23/09/20262. Nulla per le spese del giudizio, non avendo il Comune intimatosvolto difese. P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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