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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 novembre 2016

Cassazione n. 13263/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4617-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO, BALLARO' DOROTEA, BALLARO' TOMMASA, BALLARO' GIUSEPPA, in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - i(r contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2011/2016 della CORTE D'APPELLO di 1-4 PALERMO, depositata il 1-1/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA], Tommasa, Giuseppa e Dorotea hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo N. 2011/2016 del 9.9- 11.11.2016; - [OSCURATO:PERSONA], Dorotea, Marianna, Concetta, Vincenzo, Rosario e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati; - in prossimità dell'udienza, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia; - Il Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'estinzione del giudizio; Ritenuto che: - ai sensi dell'art.390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; - ai sensi dell'art.390 c.p.c., il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensiva; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 2 dicembre 2021.

Il P [OSCURATO:PERSONA], unzienano Giudizi**, Valene. [OSCURATO:PERSONA] Roma, g_2-,446-2022 28 APR 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4617-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO, BALLARO' DOROTEA, BALLARO' TOMMASA, BALLARO' GIUSEPPA, in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - i(r contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2011/2016 della CORTE D'APPELLO di 1-4 PALERMO, depositata il 1-1/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA], Tommasa, Giuseppa e Dorotea hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo N. 2011/2016 del 9.9- 11.11.2016; - [OSCURATO:PERSONA], Dorotea, Marianna, Concetta, Vincenzo, Rosario e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati; - in prossimità dell'udienza, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia; - Il Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'estinzione del giudizio; Ritenuto che: - ai sensi dell'art.390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; - ai sensi dell'art.390 c.p.c., il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 2 dicembre 2021. Il P [OSCURATO:PERSONA], unzienano Giudizi**, Valene. [OSCURATO:PERSONA] Roma, g_2-,446-2022 28 APR 2022
Sentenza Cassazione n. 13263/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris