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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06091/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1726/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù dì procura a margine del ricorso e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione in data 10 maggio 2021, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Piazza SS.

Apostoli, 66 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 2850/34/14, depositata in data 27 maggio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA], quale società consolidata (all'epoca dei fatti), è risultata destinataria di un avviso di accertamento di primo livello, non oggetto di impugnazione, con il quale è stato rettificato il reddito relativo al periodo di imposta 2005, senza liquidazione dell'imposta, per l'importo di C 5.884.211,00; che, come risulta dalla trascrizione dell'atto impugnato operata dal ricorrente, l'accertamento conseguiva alla ripresa a tassazione delle riserve in sospensione di imposta conseguenti alla «rivalutazione di beni immobili aziendali», unitamente alle connesse imposte sostitutive versate per C 868.848,00, in quanto oggetto di distribuzione ai soci della cessionaria delle suddette riserve ([OSCURATO:SOCIETA]), società che aveva optato per il regime di trasparenza fiscale; che risulta dagli atti che la società consolidante [OSCURATO:PERSONA], odierna incorporante della originaria contribuente consolidata e destinataria dell'avviso di secondo livello, ha proposto impugnazione avverso quest'ultimo atto impositivo, con il quale - tra le altre cose - veniva rideterminata l'imposta conseguente all'accertamento di primo livello in oggetto, quantificato in C 5.876.478,00 e che la suddetta società consolidante usufruiva - come risulta dalla sentenza impugnata - della riduzione delle sanzioni a termini dell'art. 15 d.

Igs. 19 giugno 1997, n. 218;che la medesima (in allora) consolidante promuoveva, inoltre, istanza di autotutela ex d.m. 11 febbraio 1997, n. 37, in esito alla quale veniva emesso atto di autotutela parziale relativo all'avviso di secondo livello, con il quale - per quanto riguarda le imposte oggetto di accertamento con l'avviso di primo livello, oggetto di riepilogo anche in relazione alle imposte sostitutive versate - è stata scomputata la quota parte di imposta sostitutiva pagata e non utilizzata per C 572.169,00 ed è, invece, stata rigettata l'istanza di autotutela per il residuo importo di C 296.679,00 (rispetto agli originari complessivi C 868.848,00 di imposte sostitutive versate), in quanto già distribuite ai soci della società cessionaria, atto impugnato dalla società consolidante; che la società ricorrente procedeva, successivamente, a impugnare una cartella di pagamento, emessa - come risulta dalla sentenza impugnata - a titolo definitivo ex art. 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l'importo di C 1.737.502,81 «risultante dalla differenza tra il 100% della maggiore imposta IRES e delle sanzioni ad esse collegate, come liquidate con atto di annullamento parziale in autotutela», oltre importo delle sanzioni ridotte ex art. 15 d.

Igs. n. 218/1997; vi si deduceva, oltre alla carenza dei presupposti di cui all'art. 11 d.P.R. n. 602/1973, che l'atto di autotutela parziale contenesse una ulteriore contestazione che si sarebbe dovuta accertare con autonomo avviso di accertamento, anche in forza dell'allegazione di elementi integrativi; che -come risulta dalla sentenza impugnata - altra analoga cartella veniva impugnata dalla società consolidante; che la CTP di Milano ha rigettato «i ricorsi riuniti» delle due società contribuenti; che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 27 maggio 2014, ha rigettato l'appello della sola società consolidata, ritenendo non impugnabile l'atto di autotutela, anche in forza del fatto che la società consolidante aveva definito l'avviso di accertamento a termini dell'art.15 d.

Igs. n. 218/1997, «pagando i tributi e le sanzioni in misura ridotta», ritenendo effettuata l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo; che propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l'Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] SRL, a seguito della fusione con la società originaria ricorrente, ha proseguito il giudizio senza soluzione di continuità, come da giurisprudenza di questa Corte, ricordata dalla stessa ricorrente in memoria (Cass., Sez.

U., 30 luglio 2021, n. 21970); che la ricorrente ha segnalato la pendenza di altro giudizio, già promosso da [OSCURATO:PERSONA] SRL (n. 1724/2015 R.G.), chiedendone la riunione; che si ravvisano elementi di opportunità per una trattazione congiunta dei due giudizi, i quali risultavano (come si deduce dalla sentenza impugnata) già trattati congiuntamente in primo grado, avendo ad oggetto questioni analoghe e inerenti atti impositivi tra loro collegati e che la stessa sentenza impugnata reca nell'intestazione anche un atto impositivo non oggetto di impugnazione nel presente giudizio; P. Q. M. Dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa ai fini della trattazione congiunta con la causa n. 1724/2015 R.G.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1726/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù dì procura a margine del ricorso e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione in data 10 maggio 2021, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Piazza SS. Apostoli, 66 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 2850/34/14, depositata in data 27 maggio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA], quale società consolidata (all'epoca dei fatti), è risultata destinataria di un avviso di accertamento di primo livello, non oggetto di impugnazione, con il quale è stato rettificato il reddito relativo al periodo di imposta 2005, senza liquidazione dell'imposta, per l'importo di C 5.884.211,00; che, come risulta dalla trascrizione dell'atto impugnato operata dal ricorrente, l'accertamento conseguiva alla ripresa a tassazione delle riserve in sospensione di imposta conseguenti alla «rivalutazione di beni immobili aziendali», unitamente alle connesse imposte sostitutive versate per C 868.848,00, in quanto oggetto di distribuzione ai soci della cessionaria delle suddette riserve ([OSCURATO:SOCIETA]), società che aveva optato per il regime di trasparenza fiscale; che risulta dagli atti che la società consolidante [OSCURATO:PERSONA], odierna incorporante della originaria contribuente consolidata e destinataria dell'avviso di secondo livello, ha proposto impugnazione avverso quest'ultimo atto impositivo, con il quale - tra le altre cose - veniva rideterminata l'imposta conseguente all'accertamento di primo livello in oggetto, quantificato in C 5.876.478,00 e che la suddetta società consolidante usufruiva - come risulta dalla sentenza impugnata - della riduzione delle sanzioni a termini dell'art. 15 d. Igs. 19 giugno 1997, n. 218;che la medesima (in allora) consolidante promuoveva, inoltre, istanza di autotutela ex d.m. 11 febbraio 1997, n. 37, in esito alla quale veniva emesso atto di autotutela parziale relativo all'avviso di secondo livello, con il quale - per quanto riguarda le imposte oggetto di accertamento con l'avviso di primo livello, oggetto di riepilogo anche in relazione alle imposte sostitutive versate - è stata scomputata la quota parte di imposta sostitutiva pagata e non utilizzata per C 572.169,00 ed è, invece, stata rigettata l'istanza di autotutela per il residuo importo di C 296.679,00 (rispetto agli originari complessivi C 868.848,00 di imposte sostitutive versate), in quanto già distribuite ai soci della società cessionaria, atto impugnato dalla società consolidante; che la società ricorrente procedeva, successivamente, a impugnare una cartella di pagamento, emessa - come risulta dalla sentenza impugnata - a titolo definitivo ex art. 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l'importo di C 1.737.502,81 «risultante dalla differenza tra il 100% della maggiore imposta IRES e delle sanzioni ad esse collegate, come liquidate con atto di annullamento parziale in autotutela», oltre importo delle sanzioni ridotte ex art. 15 d. Igs. n. 218/1997; vi si deduceva, oltre alla carenza dei presupposti di cui all'art. 11 d.P.R. n. 602/1973, che l'atto di autotutela parziale contenesse una ulteriore contestazione che si sarebbe dovuta accertare con autonomo avviso di accertamento, anche in forza dell'allegazione di elementi integrativi; che -come risulta dalla sentenza impugnata - altra analoga cartella veniva impugnata dalla società consolidante; che la CTP di Milano ha rigettato «i ricorsi riuniti» delle due società contribuenti; che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 27 maggio 2014, ha rigettato l'appello della sola società consolidata, ritenendo non impugnabile l'atto di autotutela, anche in forza del fatto che la società consolidante aveva definito l'avviso di accertamento a termini dell'art.15 d. Igs. n. 218/1997, «pagando i tributi e le sanzioni in misura ridotta», ritenendo effettuata l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo; che propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l'Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] SRL, a seguito della fusione con la società originaria ricorrente, ha proseguito il giudizio senza soluzione di continuità, come da giurisprudenza di questa Corte, ricordata dalla stessa ricorrente in memoria (Cass., Sez. U., 30 luglio 2021, n. 21970); che la ricorrente ha segnalato la pendenza di altro giudizio, già promosso da [OSCURATO:PERSONA] SRL (n. 1724/2015 R.G.), chiedendone la riunione; che si ravvisano elementi di opportunità per una trattazione congiunta dei due giudizi, i quali risultavano (come si deduce dalla sentenza impugnata) già trattati congiuntamente in primo grado, avendo ad oggetto questioni analoghe e inerenti atti impositivi tra loro collegati e che la stessa sentenza impugnata reca nell'intestazione anche un atto impositivo non oggetto di impugnazione nel presente giudizio; P. Q. M. Dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa ai fini della trattazione congiunta con la causa n. 1724/2015 R.G. Così
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