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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 22952/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6736/2018 [OSCURATO:PERSONA] di L’AQUILA, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura special e in calce a l controricorso; -ricorrente- -contro- COMUNE DELL ’AQUILA , in persona del leg a le rappres. p .t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Nardische lo rappres. e difende, con procura speciale in calce alcontroricorso; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 1689/17della Corte d’appello dell’Aquila, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/4/2023dal Consigliere rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO Il Comune dell’Aquila emise, in data 7.10.08, una ingiunzione fiscale, ex art. 2 RD n. 639/1910, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA]Aquila per la somma di euro 3.861.327,79 a titolo di canoni -2- dovuti a titolo diCOSAP, con decorrenza dall’1.4.06, sulla base della permanenza dello stesso ente su area del patrimonio indisponibile dell’ente, utilizzata come aeroporto, successivamente all’ordine di rilascio.

L’[OSCURATO:PERSONA] di l’Aquila propose opposizione adducendo l’inammissibilità di tale procedura, avendo il Comune agito per il risarcimento dei danni da occupazione senza titolo, che invece si era vanificata a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato che aveva sospeso il suddetto ordine di rilascio, fino al nuovo affidamento della medesima.

L’opponente contestava altresì l’inapplicabilità della COSAP per l’utilizzazione dell’area comunale adibita ad aeroporto gestito dalla stessa opponente, trattandosi di struttura non aperta al pubblico, ma destinata ad un uso ristretto, considerando che le porzioni di sedime aeroportuale erano gravate da uso civico.

Il Tribunale respingeva l’opposizione, ritenendo sussistent i i presupposti dell’ingiunzione fiscale, trattandosi di corrispettivo per l’occupazione di aree appartenenti al patr imonio indisponibile del Comune, calcolato sulla base di tariffe predeterminate.

Con sentenza del 20.9.17, la Corte territoriale accolse parzialmente l’appello, riducendo la somma ingiunta, osservando che: a seguito di disdetta, il Comune aveva ordinato, il 27.2.06, il rilascio dell’area di sua proprietà su cui insisteva l’aeroporto, con provvedimento sospeso dal Consiglio di Stato fino al momento in cui l’ente localeavesse individuato un nuovo gestore; successivamente, nel 2008, il Comune aveva intimato all’[OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma complessiva di euro 3.861.327,79 a titolo di canone di occupazione senza titolo di suolo pubblico, con ordinanza impugnata innanzi al Tribunale; il Comune aveva legittimamente esercitato i poteri concessigli dalla normativa, approvando un apposito regolamento con le -3- relative tariffe, salvo che per la parte relativa al canone mensile a corpo indicato per i soli edifici, privo di specificazioni dei criteri di calcolo utilizzati; per il resto la somma ingiunta era conforme alle tariffe regolamentari approvate previste per la COSAP (nella parte più favorevole al privato), essendo daescludere la natura risarcitoria, come eccepito dalla controparte.

L’[OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila ricorre in cassazione con sei motivi.

Il Comune dell’Aquila resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 96 c.p.c., per aver la Corte d’appello determinato la somma ingiunta , a titolo di Cosap, applicando erroneamente i criteri rela tivi ai canoni di locazione.

Il secondo motivo denunzia violazione della l. n. 446/97, avendo la Corte territoriale ritenuto applicabile la Cosap per l’occupazione del suolo pubblico, sebbene la permanenza dell’[OSCURATO:PERSONA] all’interno dell’aer oporto fosse stata le gittimata dall’ordinanza del Consiglio di Stato di sospensione dell’intimazione di rilascio.

Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 67 d.lgs. n.446/97, per aver la Corte d’appelloritenuto applicabile la Cosap ad una struttura non aperta al pubblico come un aeroporto.

Il quarto motivo denunzia violazione del suddetto art. 67, avendo la Corte territoriale ritenuto la Cosap applicabile alle superfici di uso civico comprese nel sedime aeroportuale non includibilinel demanio.

Il quinto motivo deduce che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che l’importo oggetto dell’ingiunzione fosse il risultato di un’operazione contabile, a fronte delle contestazioni formulate.

Il sesto motivo deduce omessa pronuncia sulla questione della tolleranza dell’occupazione senza titolo da parte del Comune, -4- non avendo quest’ultimo, pur avendone il potere, interrotto la detenzione dell’aerop orto da parte dell’ente ingiunto, escludendo tale omissione il diritto di chiedere il corrispettivo per il relativo periodo di occupazione.

Il primo motivo èinammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti, avendo la Corte d’appello adeguatamente motivato sulla corretta applicazione delle tariffe regolamentariapprovate per la Cosap.

Il secondo motivo è infondatoin quanto la sospensione cautelare del provvedimentodi rilascio dell’area occupata dalla ricorrente non escludeva il diritto del Comune al pagamento della Cosap, dovuta per il fatto oggettivo dell’utilizzazione del bene patrimoniale del Comune.

Il terzoe quarto motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili perché diretti al riesame dei fatti.

Al riguardo, sia l’area utilizzata come aeroporto, sebbene non aperta al pubblico, che le superfici comprese nel sedime aeroportuale, sono state legittimamente calcolate ai fini della liquidazione della Cosap quali beni occupati dal privato per propria utilità; né la ricorrente ha addotto elementi di valutazione che inducano a diversa conclusione.

Il quinto motivo è inammissibile in quanto diretto a ribal tare l’interpretazione della Corte d’appellosulla corretta applicazione delle tariffe comunali sull’occupazione di suolo pubblico, senza allegare nessun argomento specifico a sostegno della doglianza.

Il sesto motiv o è infondato.

Invero, non è configurabile un’omessa pronuncia sulla questione dell’asserita tolleranza della persistente detenzione dell’area comunale dopo l’ordinanza del Consiglio di Stato,che non esimeva certo la ricorrente dal pagamento del corrispettivo dell’uso del bene occupatosino alla scelta di un nuovo concessionario dell’area.

Pertanto, non può dirsi che il Comune abbia tollerato la permanente detenzione -5- della ricorrente, dopo la predetta ordinanza del giudice amministrativo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoe condanna la ricorrenteal pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 2.800,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6736/2018 [OSCURATO:PERSONA] di L’AQUILA, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura special e in calce a l controricorso; -ricorrente- -contro- COMUNE DELL ’AQUILA , in persona del leg a le rappres. p .t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Nardische lo rappres. e difende, con procura speciale in calce alcontroricorso; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 1689/17della Corte d’appello dell’Aquila, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/4/2023dal Consigliere rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Il Comune dell’Aquila emise, in data 7.10.08, una ingiunzione fiscale, ex art. 2 RD n. 639/1910, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA]Aquila per la somma di euro 3.861.327,79 a titolo di canoni -2- dovuti a titolo diCOSAP, con decorrenza dall’1.4.06, sulla base della permanenza dello stesso ente su area del patrimonio indisponibile dell’ente, utilizzata come aeroporto, successivamente all’ordine di rilascio. L’[OSCURATO:PERSONA] di l’Aquila propose opposizione adducendo l’inammissibilità di tale procedura, avendo il Comune agito per il risarcimento dei danni da occupazione senza titolo, che invece si era vanificata a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato che aveva sospeso il suddetto ordine di rilascio, fino al nuovo affidamento della medesima. L’opponente contestava altresì l’inapplicabilità della COSAP per l’utilizzazione dell’area comunale adibita ad aeroporto gestito dalla stessa opponente, trattandosi di struttura non aperta al pubblico, ma destinata ad un uso ristretto, considerando che le porzioni di sedime aeroportuale erano gravate da uso civico. Il Tribunale respingeva l’opposizione, ritenendo sussistent i i presupposti dell’ingiunzione fiscale, trattandosi di corrispettivo per l’occupazione di aree appartenenti al patr imonio indisponibile del Comune, calcolato sulla base di tariffe predeterminate. Con sentenza del 20.9.17, la Corte territoriale accolse parzialmente l’appello, riducendo la somma ingiunta, osservando che: a seguito di disdetta, il Comune aveva ordinato, il 27.2.06, il rilascio dell’area di sua proprietà su cui insisteva l’aeroporto, con provvedimento sospeso dal Consiglio di Stato fino al momento in cui l’ente localeavesse individuato un nuovo gestore; successivamente, nel 2008, il Comune aveva intimato all’[OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma complessiva di euro 3.861.327,79 a titolo di canone di occupazione senza titolo di suolo pubblico, con ordinanza impugnata innanzi al Tribunale; il Comune aveva legittimamente esercitato i poteri concessigli dalla normativa, approvando un apposito regolamento con le -3- relative tariffe, salvo che per la parte relativa al canone mensile a corpo indicato per i soli edifici, privo di specificazioni dei criteri di calcolo utilizzati; per il resto la somma ingiunta era conforme alle tariffe regolamentari approvate previste per la COSAP (nella parte più favorevole al privato), essendo daescludere la natura risarcitoria, come eccepito dalla controparte. L’[OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila ricorre in cassazione con sei motivi. Il Comune dell’Aquila resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 96 c.p.c., per aver la Corte d’appello determinato la somma ingiunta , a titolo di Cosap, applicando erroneamente i criteri rela tivi ai canoni di locazione. Il secondo motivo denunzia violazione della l. n. 446/97, avendo la Corte territoriale ritenuto applicabile la Cosap per l’occupazione del suolo pubblico, sebbene la permanenza dell’[OSCURATO:PERSONA] all’interno dell’aer oporto fosse stata le gittimata dall’ordinanza del Consiglio di Stato di sospensione dell’intimazione di rilascio. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 67 d.lgs. n.446/97, per aver la Corte d’appelloritenuto applicabile la Cosap ad una struttura non aperta al pubblico come un aeroporto. Il quarto motivo denunzia violazione del suddetto art. 67, avendo la Corte territoriale ritenuto la Cosap applicabile alle superfici di uso civico comprese nel sedime aeroportuale non includibilinel demanio. Il quinto motivo deduce che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che l’importo oggetto dell’ingiunzione fosse il risultato di un’operazione contabile, a fronte delle contestazioni formulate. Il sesto motivo deduce omessa pronuncia sulla questione della tolleranza dell’occupazione senza titolo da parte del Comune, -4- non avendo quest’ultimo, pur avendone il potere, interrotto la detenzione dell’aerop orto da parte dell’ente ingiunto, escludendo tale omissione il diritto di chiedere il corrispettivo per il relativo periodo di occupazione. Il primo motivo èinammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti, avendo la Corte d’appello adeguatamente motivato sulla corretta applicazione delle tariffe regolamentariapprovate per la Cosap. Il secondo motivo è infondatoin quanto la sospensione cautelare del provvedimentodi rilascio dell’area occupata dalla ricorrente non escludeva il diritto del Comune al pagamento della Cosap, dovuta per il fatto oggettivo dell’utilizzazione del bene patrimoniale del Comune. Il terzoe quarto motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili perché diretti al riesame dei fatti. Al riguardo, sia l’area utilizzata come aeroporto, sebbene non aperta al pubblico, che le superfici comprese nel sedime aeroportuale, sono state legittimamente calcolate ai fini della liquidazione della Cosap quali beni occupati dal privato per propria utilità; né la ricorrente ha addotto elementi di valutazione che inducano a diversa conclusione. Il quinto motivo è inammissibile in quanto diretto a ribal tare l’interpretazione della Corte d’appellosulla corretta applicazione delle tariffe comunali sull’occupazione di suolo pubblico, senza allegare nessun argomento specifico a sostegno della doglianza. Il sesto motiv o è infondato. Invero, non è configurabile un’omessa pronuncia sulla questione dell’asserita tolleranza della persistente detenzione dell’area comunale dopo l’ordinanza del Consiglio di Stato,che non esimeva certo la ricorrente dal pagamento del corrispettivo dell’uso del bene occupatosino alla scelta di un nuovo concessionario dell’area. Pertanto, non può dirsi che il Comune abbia tollerato la permanente detenzione -5- della ricorrente, dopo la predetta ordinanza del giudice amministrativo. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna la ricorrenteal pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 2.800,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un
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