CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 1990
Cassazione n. 39851/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/01/1990 avverso l'ordinanza del 10/06/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], intesa a ottenere il riconoscimento della continuazione tra le sentenze separatamente giudicate in sede di cognizione indicate ai punti 1) e 2) dello stesso provvedimento e, per l'effetto, ha rideterminato la pena unica in undici mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna e deduce la violazione dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. in punto di incompetenza del giudice dell'esecuzione, segnalando che l'ultima sentenza è quella della Corte d'appello di Bologna in data 5 febbraio 2019, irrevocabile il 23 marzo 2019, all'uopo allegando il certificato del casellario giudiziale. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, M. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata il 29 marzo 2023, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. È principio consolidato che la competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, quindi assoluto e inderogabile (Sez. 1, n. 23748 del 15/07/2020, D'Andretta, Rv. 279525; Sez. 1, n. 31946 del 4/07/ 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775). La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, a un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665, comma quarto, cod. proc. pen. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo, ossia anche quando detto provvedimento non sia coinvolto dal procedimento di esecuzione in corso e pertanto, anche quando si tratti di sentenza non ricompresa tra quelle per le quali si invoca la disciplina della continuazione (tra le altre, Sez. 1, n. 2151 del 20/12/2011, dep. 2012, Confl. comp. in proc. Casorio, Rv. 251686; Sez. 1, n. 19466 del 05/05/2008, Confl. comp. in proc. Rodano, Rv. 240293; Sez. 1, n. 364 del 21/11/2007, dep. 2008, Confl. comp. in proc. Gianfelice, Rv. 238771). Altrettanto pacifico è che, quando la modificazione della pena irrogata in primo grado sia stata la conseguenza di una rielaborazione sostanziale (ad esempio nel caso del riconoscimento delle circostanze attenuanti, dell'esclusione di circostanze aggravanti, della modificazione del giudizio di comparazione, infine dell'applicazione della continuazione tra più reati) da parte del giudice d'appello, la competenza funzionale a provvedere sull'incidente di esecuzione appartiene a quest'ultimo. La competenza funzionale spetta, invece, al giudice di primo grado, quando la Corte d'appello si sia limitata a confermare la sentenza di primo grado ovvero abbia riformato aspetti non sostanziali. È stato, infatti, chiarito che «Sussiste la competenza della Corte di Appello in sede di esecuzione qualora la sentenza di secondo grado abbia modificato la pena in conseguenza di una rielaborazione sostanziale della decisione di primo grado, come, ad esempio, per effetto dell'applicazione o esclusione di circostanze attenuanti o aggravanti» (fra le altre, Sez. 1, n. 32214 del 30/6/2015, Confl. comp. in proc. Sciannamea, Rv. 264508; Sez. 1, n. 26692 del 23/5/2013, Palazzolo, Rv. 256047; Sez. 1, n. 20010 del 5/5/2010, P.M. in proc. Scotto, Rv. 247594; Sez. 1, n. 43535 'del 12/11/2002, Confl. comp. in proc. Orofino, Rv. 223222; Sez. 1, n. 3588 del 15/07/1994, Zaganelli, Rv. 199920). 3. Tanto premesso, nel caso di specie, come emerge dal certificato del casellario giudiziale, allegato al ricorso ai fini della sua autosufficienza, la statuizione del giudice di appello è stata nel senso del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed ha, dunque, realizzato una modificazione sostanziale della sentenza di primo grado. 4. Da ciò discende la fondatezza del ricorso. L'ordinanza, viziata da incompetenza funzionale, dev'essere, pertanto, annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Bologna. P «Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione dell atti alla Corte di appello di Bologna. Così deciso il 13 aprile 2023