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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39142/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 ottobre 2021 la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia del Tribunale di Noia del 3 marzo :2021, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva, nella misura di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 19.000,00 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto nella propria abitazione sostanze stupefacenti del tipo hashish - pari a 34,7 grammi netti, da cui poter ricavare 1.403 dosi medie singole - e cocaina - pari a 21,25 grammi netti, da cui poter ricavare 141,8 dosi medie singole - che, per peso complessivo, varietà e modalità di confezionamento, non apparivano destinate ad uso personale.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta mancata configurazione della più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990.

Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe dovuto rigettare la sua richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi della lieve entità, ed in particolare che avrebbe erroneamente .fondato tale decisione sulla scorta di elementi di non decisiva valenza - quali il peso complessivo delle sostanze stupefacenti rinvenute, la loro eterogeneità, la relal:iva modalità di confezionamento e il comportamento dell'imputato al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine - che, ove adeguatamente vagliate all'esito di un'analisi non atomistica e parcellizzata, bensì complessiva, della fattispecie concreta, avrebbero dovuto indurre ad una diversa qualificazione della condotta imputabile al Barba, da confinarsi entro gli specifici limiti dell'ipotesi della lieve entità, nella ricorrenza degli indici sintomatici dettati dal comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il dedotto motivo sia generico, oltre che privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.

Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente reiterativi di censure già sviluppate nel giudizio di appello ed ivi disattese con motivazione logica.

La Suprema Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

In altri termini, se il motivo di ricorso in sede di legittimità si limita a ripetere quanto già chiesto al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze, fallisce lo scopo stesso dell'impugnazione, in quanto non si pone in maniera critica rispetto alla decisione che ne forma oggetto - di fatto rendendola indifferente rispetto alla stessa richiesta - ma solo a quella del grado precedente, così da giustificare la conseguente pronuncia di inammissibilità della censura.

3. Chiarito il superiore aspetto, deve comunque essere ritenuta la manifesta infondatezza del motivo con cui il Barba ha eccepito l'illegittimità della motivazione con cui il giudice di merito ha ritenuto di non riconoscere la più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.

In proposito, infatti, deve darsi canto dell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui il riconoscimento dell'indicata fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai • principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01).

E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.

Ciò premesso in punto di diritto, deve ritenersi, allora, che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattspecie della lieve entità, essendo stati posti in rilievo aspetti rivelatori della finalità di spaccio e della professionalità con cui lo stesso veniva svolto da parte dell'imputato, in particolar modo considerato che, per come logicamente e congruamente argomentato, «sia l'elemento ponderale, caratterizzato da un quantitativo di droghe che supera di gran lunga i limiti previsti dalle tabelle ministeriali, sia la presenza di sostanze eterogenee quali hashish e cocaina, nonché le modalità d'azione dell'imputato il quale ha cercato di disfarsi delle sostanze all'arrivo delle forze dell'ordine, ed altresì la precisa suddivisione della sostanza stupefacente in singole dosi, sono elementi che considerati unitariamente rendono chiara la destinazione allo spaccio e l'inserimento dell'imputato nel circuito della droga».

In modo palesemente adeguato, quindi, il giudice di merito ha del tutto correttamente mostrato di aver valutato i plurimi e variegati dati probatori disponibili, negando la ricorrenza del fatto di lieve entità sulla base di elementi cui ha ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività.

4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. h. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 ottobre 2021 la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia del Tribunale di Noia del 3 marzo :2021, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva, nella misura di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 19.000,00 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto nella propria abitazione sostanze stupefacenti del tipo hashish - pari a 34,7 grammi netti, da cui poter ricavare 1.403 dosi medie singole - e cocaina - pari a 21,25 grammi netti, da cui poter ricavare 141,8 dosi medie singole - che, per peso complessivo, varietà e modalità di confezionamento, non apparivano destinate ad uso personale. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta mancata configurazione della più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe dovuto rigettare la sua richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi della lieve entità, ed in particolare che avrebbe erroneamente .fondato tale decisione sulla scorta di elementi di non decisiva valenza - quali il peso complessivo delle sostanze stupefacenti rinvenute, la loro eterogeneità, la relal:iva modalità di confezionamento e il comportamento dell'imputato al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine - che, ove adeguatamente vagliate all'esito di un'analisi non atomistica e parcellizzata, bensì complessiva, della fattispecie concreta, avrebbero dovuto indurre ad una diversa qualificazione della condotta imputabile al Barba, da confinarsi entro gli specifici limiti dell'ipotesi della lieve entità, nella ricorrenza degli indici sintomatici dettati dal comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il dedotto motivo sia generico, oltre che privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente reiterativi di censure già sviluppate nel giudizio di appello ed ivi disattese con motivazione logica. La Suprema Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). In altri termini, se il motivo di ricorso in sede di legittimità si limita a ripetere quanto già chiesto al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze, fallisce lo scopo stesso dell'impugnazione, in quanto non si pone in maniera critica rispetto alla decisione che ne forma oggetto - di fatto rendendola indifferente rispetto alla stessa richiesta - ma solo a quella del grado precedente, così da giustificare la conseguente pronuncia di inammissibilità della censura. 3. Chiarito il superiore aspetto, deve comunque essere ritenuta la manifesta infondatezza del motivo con cui il Barba ha eccepito l'illegittimità della motivazione con cui il giudice di merito ha ritenuto di non riconoscere la più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. In proposito, infatti, deve darsi canto dell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui il riconoscimento dell'indicata fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai • principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01). E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi. Ciò premesso in punto di diritto, deve ritenersi, allora, che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattspecie della lieve entità, essendo stati posti in rilievo aspetti rivelatori della finalità di spaccio e della professionalità con cui lo stesso veniva svolto da parte dell'imputato, in particolar modo considerato che, per come logicamente e congruamente argomentato, «sia l'elemento ponderale, caratterizzato da un quantitativo di droghe che supera di gran lunga i limiti previsti dalle tabelle ministeriali, sia la presenza di sostanze eterogenee quali hashish e cocaina, nonché le modalità d'azione dell'imputato il quale ha cercato di disfarsi delle sostanze all'arrivo delle forze dell'ordine, ed altresì la precisa suddivisione della sostanza stupefacente in singole dosi, sono elementi che considerati unitariamente rendono chiara la destinazione allo spaccio e l'inserimento dell'imputato nel circuito della droga». In modo palesemente adeguato, quindi, il giudice di merito ha del tutto correttamente mostrato di aver valutato i plurimi e variegati dati probatori disponibili, negando la ricorrenza del fatto di lieve entità sulla base di elementi cui ha ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività. 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. h. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammend
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