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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:996
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0398 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 28 novembre 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Reati e sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti e di lotta contro la criminalità organizzata – Decisione quadro 2004/757/GAI – Articoli 4 e 5 – Decisione quadro 2008/841/GAI – Articoli 3 e 4 – Normativa nazionale che non attua il diritto dell’Unione – Articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Direttiva 2012/13/UE – Articoli 1 e 6 – Diritto all’informazione sull’accusa – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 47, primo comma, e articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali – Procedimento penale avviato a carico di più persone – Accordo di definizione della causa concluso tra uno degli imputati e il pubblico ministero – Consenso degli altri imputati» Nella causa C‑398/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA] gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 29 giugno 2023, pervenuta in cancelleria in pari data, nel procedimento penale a carico di PT, con l’intervento di: Sofiyska gradska prokuratura, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da N. Jääskinen, presidente della Nona Sezione, facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, M. Gavalec e N. Piçarra (relatore), giudici, avvocato generale: P. Pikamäe cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la Commissione europea, da M. Wasmeier e

I. Zaloguin, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5 della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti ( GU 2004, L 335, pag. 8 ); dell’articolo 4 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata ( GU 2008, L 300, pag. 42 ); dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali ( GU 2012, L 142, pag. 1 ), nonché dell’articolo 20, dell’articolo 47, primo comma, dell’articolo 48, paragrafo 2 e dell’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di PT e di altre persone, perseguiti per aver diretto e/o partecipato alle attività di un’associazione per delinquere.

Contesto normativo Diritto dell’[OSCURATO:PERSONA] 3 Ai sensi dell’articolo 47, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA]: «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo». 4 L’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] è del seguente tenore: «Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente [OSCURATO:PERSONA] devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà.

Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione [europea] o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».

Decisione quadro 2004/757 5 L’articolo 4 della decisione quadro 2004/757, intitolato «Sanzioni», al paragrafo 1 così dispone: «Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui agli articoli 2 e 3 siano soggetti a pene detentive effettive, proporzionate e dissuasive.

Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all’articolo 2 siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno 1 e 3 anni». 6 L’articolo 5 di tale decisione quadro, intitolato «Circostanze particolari», prevede quanto segue: «In deroga all’articolo 4, ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie affinché le pene di cui all’articolo 4 possano essere ridotte nel caso in cui l’autore del reato: a) rinunci all’attività criminosa nell’ambito del traffico di stupefacenti e di precursori, e b) fornisca alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere con altri mezzi e che sono loro utili per: i) prevenire o attenuare gli effetti del reato, ii) individuare o consegnare alla giustizia i complici nel reato, iii) acquisire elementi di prova, o iv) prevenire la commissione di altri reati di cui agli articoli 2 e 3».

Decisione quadro 2008/841 7 L’articolo 3 della decisione quadro 2008/841, intitolato «Pene», al paragrafo 1, lettera a), così dispone: «Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per far sì che: a) il reato di cui all’articolo 2, lettera a), sia passibile di una pena privativa della libertà di durata massima compresa tra due e cinque anni (...)». 8 L’articolo 4 di tale decisione quadro, intitolato «Circostanze particolari», prevede quanto segue: «Ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per far sì che le pene di cui all’articolo 3 possano essere ridotte o che l’autore del reato possa essere esentato dalla pena se, ad esempio: a) rinuncia alle sue attività criminali; e b) fornisce alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere diversamente e che sono loro utili per: i) prevenire, porre termine o attenuare gli effetti del reato; ii) individuare o consegnare alla giustizia i complici nel reato, iii) acquisire elementi di prova; iv) privare l’organizzazione criminale di risorse illecite o dei profitti ricavati dalle sue attività criminali; o v) prevenire la commissione di altri reati di cui all’articolo 2».

Direttiva 2012/13 9 I considerando 14 e 41 della direttiva 2012/13 enunciano quanto segue: «(14) La presente direttiva (…) stabilisce norme minime comuni da applicare in materia di informazioni relative ai diritti e all’accusa da fornire alle persone indagate o imputate per un reato, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

La presente direttiva muove dai diritti enunciati nella [OSCURATO:PERSONA], in particolare gli articoli 6, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 5 e 6 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950] come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (...). (...) (41) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la presente direttiva intende promuovere il diritto alla libertà, il diritto a un equo processo e i diritti della difesa e dovrebbe essere attuata di conseguenza». 10 L’articolo 1 della predetta direttiva, rubricato «Oggetto», così recita: «La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell’accusa elevata a loro carico. (...)». 11 L’articolo 6 di tale direttiva, intitolato «Diritto all’informazione sull’accusa», ai paragrafi 1 e 3 così dispone: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso.

Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa. (...)

3. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell’accusato».

Diritto bulgaro 12 L’articolo 381 del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: il «NPK»), intitolato «Accordo di definizione della causa nel procedimento preliminare», nella versione applicabile al procedimento principale prevede quanto segue: «(1) Al termine dell’indagine, su proposta del pubblico ministero o del difensore, è possibile concludere un accordo tra le parti per definire la causa. (...) (...) (5) L’accordo deve essere redatto in forma scritta e in esso devono essere riconosciuti i seguenti punti:

1. È stato commesso un atto; tale atto è stato commesso dall’imputato; l’atto è imputabile a quest’ultimo; l’atto costituisce un reato; l’atto riveste una determinata qualificazione giuridica;

2. La natura e l’ammontare della pena. (...) (6) L’accordo è firmato dal pubblico ministero e dal difensore.

L’imputato firma l’accordo se lo accetta, dopo aver dichiarato di rinunciare a che la sua causa sia giudicata secondo il rito ordinario. (7) Quando il procedimento riguarda più coimputati o più reati, l’accordo può essere concluso da alcuni di tali imputati o per alcuni di tali reati. (...)». 13 L’articolo 383 del NPK, intitolato «Le conseguenze dell’accordo di definizione della causa», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «L’accordo approvato dal tribunale produce gli effetti di una condanna passata in giudicato». 14 Ai sensi dell’articolo 384 del NPK, intitolato «Accordo di definizione della causa in un procedimento giudiziario»: «(1) Alle condizioni e secondo le procedure previste dal presente capo, il giudice di primo grado può approvare un accordo di definizione della causa pattuito dopo l’avvio del procedimento giudiziario ma prima della conclusione della fase giudiziaria istruttoria. (...) (3) In tali casi, l’accordo [di definizione della causa] è approvato solo dopo aver ottenuto il consenso di tutte le parti [del procedimento]». 15 L’articolo 384a del NPK, intitolato «Decisione su un accordo concluso con taluni degli imputati o per uno dei reati», prevede quanto segue: «(1) Qualora, dopo l’avvio del procedimento giudiziario, ma prima della conclusione della fase giudiziaria istruttoria, sia stato concluso un accordo con uno degli imputati o per uno dei reati, il giudice sospende il procedimento. (2) Un diverso collegio giudicante statuisce sull’accordo concluso (...). (3) Il collegio giudicante di cui al paragrafo 1 prosegue l’esame della causa dopo aver statuito sull’accordo».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 16 Il 25 marzo 2020 la Spetsializirana prokuratura (Procura specializzata, Bulgaria) ha avviato un procedimento penale dinanzi allo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria), a carico di 41 persone, tra cui SD e PT, per aver diretto e/o partecipato alle attività di un’associazione per delinquere finalizzata all’arricchimento attraverso lo spaccio di sostanze stupefacenti.

PT è perseguito per partecipazione a detta associazione per delinquere e per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, sul fondamento delle pertinenti disposizioni del Nakazatelen kodeks (codice penale). 17 Il 19 agosto 2020 la causa è stata rinviata dinanzi alla Spetsializirana prokuratura (Procura specializzata) al fine di sanare vizi di procedura che inficiavano l’atto di imputazione. 18 Il 26 agosto 2020, nell’ambito della fase preliminare del procedimento, il pubblico ministero e il difensore di SD hanno concluso un accordo in base al quale a SD veniva inflitta una pena meno severa di quella prevista dalla legge, in quanto questi aveva riconosciuto la propria colpevolezza per le accuse mosse nei suoi confronti.

Tale accodo di definizione della causa è stato approvato il 1 o settembre 2020 da un collegio giudicante diverso da quello inizialmente investito della causa. 19 Il 28 agosto 2020 la Spetsializirana prokuratura (Procura specializzata) ha presentato una versione rettificata dell’atto di imputazione ed è stata avviata la fase giudiziaria del procedimento. 20 Il 17 novembre 2020 il pubblico ministero e il difensore di PT hanno raggiunto un accordo di definizione della causa in forza del quale a tale imputato, avendo egli riconosciuto la propria colpevolezza per le accuse addebitategli, è stata inflitta una pena privativa della libertà di tre anni, con sospensione condizionale di cinque anni. 21 Il 21 gennaio 2021 il collegio giudicante designato in virtù dell’articolo 384a del NPK per pronunciarsi su tale accordo ha rifiutato di approvarlo, con la motivazione che taluni imputati non avevano prestato il loro consenso, il quale era richiesto in forza dell’articolo 384, paragrafo 3, del NPK. 22 Il 10 maggio 2022 il pubblico ministero e il difensore di PT hanno concluso un nuovo accordo di definizione della causa, di contenuto identico, e hanno chiesto al giudice del rinvio di statuire su tale accordo senza chiedere il consenso degli altri imputati. 23 Il 18 maggio 2022 il collegio giudicante designato in applicazione dell’articolo 384a del NPK ha rifiutato di approvare l’accordo di definizione della causa di cui al punto precedente, in quanto tale approvazione richiedeva il consenso degli altri 39 imputati, conformemente all’articolo 384, paragrafo 3, del NPK. 24 A seguito di detto rifiuto, lo stesso giorno il pubblico ministero, PT e il suo difensore hanno confermato che intendevano concludere un accordo di definizione della causa e che fosse il giudice del rinvio, dinanzi al quale erano state presentate tutte le prove, ad approvare il suddetto accordo senza chiedere il consenso degli altri imputati. 25 Con decisione del 28 giugno 2022, per valutare la compatibilità con il diritto dell’Unione non solo dell’articolo 384, paragrafo 3, del NPK, bensì anche dell’articolo 384a di tale codice, laddove quest’ultimo articolo richiede che un accordo di definizione della causa sia approvato da un collegio giudicante ad hoc , lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) ha investito la Corte con una domanda di pronuncia pregiudiziale che è oggetto dell’odierna sentenza, PT (Accordo tra il pubblico ministero e l’autore di un reato) (C‑432/22). 26 [OSCURATO:PERSONA] gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), subentrato per legge allo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) e che è il giudice del rinvio nella presente causa, precisa, in via preliminare, che intende sollevare la questione della compatibilità dell’articolo 384, paragrafo 3, del NPK non solo con l’articolo 4, paragrafo 1, e con l’articolo 5 della decisione quadro 2004/757 nonché con l’articolo 4 della decisione quadro 2008/841, ma anche con l’articolo 20 della [OSCURATO:PERSONA], come interpretato dalla Corte nella sua sentenza del 6 giugno 2023, O.G. (Mandato d’arresto europeo nei confronti di un cittadino di un Paese terzo) ( C‑700/21 , EU:C:2023:444 ), e con l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 nei limiti in cui tale articolo 384, paragrafo 3, esige il consenso degli altri imputati quando un accordo di definizione della causa è concluso nel corso della fase giudiziaria di un procedimento penale avviato nei confronti di più persone, ma non durante la fase preliminare di un siffatto procedimento. 27 Inoltre, il giudice del rinvio ritiene che un accordo di definizione della causa sia un «rimedio giurisdizionale» che consente non solo di applicare una pena che sia effettiva, proporzionata e dissuasiva, nonché di far cessare l’attività criminosa dell’imputato che conclude un siffatto l’accordo, ma anche di fornire al giudice investito della causa prove sull’attività criminosa degli altri imputati.

Di conseguenza, secondo tale giudice, un siffatto accordo attua, nell’accezione dell’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], le disposizioni delle decisioni quadro 2004/757 e 2008/841 menzionate al punto precedente, sicché la [OSCURATO:PERSONA] è ad esso applicabile. 28 Per quanto riguarda, in primo luogo, la sentenza del 6 giugno 2023, O.G. (Mandato d’arresto europeo nei confronti di un cittadino di un Paese terzo) ( C‑700/21 , EU:C:2023:444 ), dal punto 43 di quest’ultima, secondo il giudice del rinvio, discende che la posizione dell’imputato nel corso della fase preliminare del procedimento penale è analoga a quella dell’imputato nel corso della fase giudiziaria di tale procedimento, anche se l’accusa è formulata in modo più dettagliato in quest’ultima fase.

Tale giudice ritiene che il «trattamento sfavorevole dell’imputato» che deriva dal requisito del consenso degli altri imputati all’approvazione giudiziaria dell’accordo di definizione della causa concluso da tale imputato nel corso di detta fase giudiziaria «non rispetta il requisito di uguaglianza enunciato all’articolo 20 della [OSCURATO:PERSONA]», poiché il suddetto requisito non si applica agli accordi di definizione della causa conclusi nel corso della fase preliminare del procedimento. 29 In secondo luogo, ad avviso del giudice del rinvio, «solo la Corte può valutare se l’accordo [di definizione della causa], come disciplinato dal diritto bulgaro», rientri nei diritti della difesa previsti dall’articolo 48, paragrafo 2, della [OSCURATO:PERSONA] e, in caso affermativo, valutare se l’articolo 384, paragrafo 3, del NPK limiti l’effettività di un siffatto diritto e se tale limitazione «sia giustificata da una valida ragione», conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA].

Tale giudice aggiunge, da un lato, che detto articolo 384, paragrafo 3, priva un imputato come PT del diritto di veder esaminato nel merito l’accordo di definizione della causa da esso concluso al fine di ottenere una pena più lieve e, dall’altro, che la limitazione del diritto di concludere un siffatto accordo introdotta da detto articolo 384, paragrafo 3, «non dovrebbe essere giustificata dalla necessità di tutelare gli interessi degli altri imputati» ma dovrebbe essere ammessa unicamente «se necessaria alla tutela degli interessi della vittima». 30 In terzo luogo, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità dell’articolo 384, paragrafo 3, del NPK con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13, nella misura in cui tale disposizione di diritto nazionale «limita l’effetto utile di detto articolo della direttiva [2012/13]», impedendo all’imputato che ha esercitato «il suo diritto di ottenere un accesso al testo completo dell’accusa ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di [detta] direttiva» di concludere un accordo di definizione della causa senza chiedere il consenso degli altri imputati.

Tale giudice ritiene che, poiché l’accesso a informazioni dettagliate sull’accusa elevata a proprio carico è possibile soltanto durante la fase giudiziaria del procedimento penale, l’articolo 384, paragrafo 3, del NPK rende l’imputato che ha ottenuto tali informazioni «dipendente dal consenso degli altri imputati e dei loro difensori, affinché [un accordo di definizione della causa] sia esaminato nel merito (...) e, se del caso, approvato».

Esso ne deduce che, nel caso di specie, tale disposizione impedisce a PT «di fruire dell’effetto utile della comunicazione di informazioni dettagliate sull’accusa, diritto che gli è espressamente riconosciuto dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [2012/13]». 31 In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] gradski sad (Tribunale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se sia compatibile con gli articoli 4, paragrafo 1, e 5 della decisione quadro 2004/757 e con l’articolo 4 della decisione quadro 2008/841, nel combinato disposto con l’articolo 20 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, una normativa nazionale che, ai fini dell’omologazione del patteggiamento che pone termine al procedimento penale nei confronti di un imputato, esiga il consenso dei coimputati e dei loro difensori nel caso in cui il procedimento si trovi nella fase dibattimentale, laddove tale consenso non sia, invece, richiesto nel caso in cui il procedimento stesso si trovi nella fase preliminare. 2) Se sia compatibile con l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2004/757, nel combinato disposto con gli articoli 48, paragrafo 2, e 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, una normativa nazionale che limiti la possibilità di un imputato di ottenere l’esame, da parte del giudice, del contenuto dell’accordo di patteggiamento concluso (mediante il quale gli è inflitta una pena più mite), limitazione consistente nel dover ottenere il consenso dei coimputati. 3) Se una normativa nazionale che preveda tale limitazione anche come conseguenza del fatto che all’imputato vengono fornite informazioni dettagliate sui capi d’accusa sia compatibile con l’articolo 6, paragrafo 3, [della direttiva 2012/13] nel combinato disposto con il precedente paragrafo 1 della [stessa] nonché nel combinato disposto con gli articoli 47, [primo comma], e 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea».

Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni prima e seconda 32 Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 5 della decisione quadro 2004/757 nonché l’articolo 4 della decisione quadro 2008/841, in combinato disposto con l’articolo 20, l’articolo 48, paragrafo 2, e l’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di diritto nazionale che, in un procedimento penale promosso nei confronti di più imputati, subordina l’approvazione giudiziaria di un accordo concluso tra uno degli imputati e il pubblico ministero nel corso della fase giudiziaria di tale procedimento al consenso degli altri imputati, che non hanno ammesso la propria colpevolezza, mentre un siffatto consenso non è richiesto per l’approvazione di un accordo identico concluso nel corso della fase preliminare di detto procedimento. 33 L’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della decisione quadro 2004/757 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere affinché i reati di cui agli articoli 2 e 3 di tale decisione quadro siano soggetti a pene effettive, proporzionate e dissuasive, mentre l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma di detta decisione quadro impone specificamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere affinché i reati di cui a tale articolo 2 siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno uno e tre anni.

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/841 contiene disposizioni analoghe a quelle di cui all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della decisione quadro 2004/757. 34 L’articolo 5 della decisione quadro 2004/757 nonché l’articolo 4 della decisione quadro 2008/841 prevedono, in sostanza, la facoltà per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare, in circostanze particolari, le misure necessarie affinché le pene previste, rispettivamente, all’articolo 4 della prima decisione quadro e all’articolo 3 della seconda, possano essere ridotte e, in quest’ultimo caso, che l’autore del reato possa essere esentato dalla pena. 35 In via preliminare, occorre stabilire se, come sostiene il giudice del rinvio, la normativa bulgara che disciplina l’accordo di definizione della causa attui il diritto dell’Unione, nell’accezione dell’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], e se, pertanto, la Corte sia competente a interpretare le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] oggetto della prima e della seconda questione. 36 L’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] prevede che le disposizioni di quest’ultima si applicano agli [OSCURATO:PERSONA] membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione.

Il paragrafo 2 di tale articolo 51 precisa che le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione europea definite nei trattati. 37 Tali disposizioni confermano la giurisprudenza costante della Corte secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse.

Di conseguenza, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 [OSCURATO:PERSONA], la Corte può unicamente interpretare il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze che le sono attribuite (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21 , EU:C:2024:594 , punti 30 e 31 nonché giurisprudenza ivi citata). 38 La nozione di «attuazione del diritto dell’Unione», di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], presuppone l’esistenza di un collegamento tra un atto del diritto dell’Unione e la misura nazionale in causa che vada al di là dell’affinità tra le materie prese in considerazione o dell’influenza indirettamente esercitata da una materia sull’altra (v., in tal senso, sentenze del 6 marzo 2014, Siragusa, C‑206/13 , EU:C:2014:126 , punto 24 , e del 29 luglio 2024, protectus, C‑185/23 , EU:C:2024:657 , punto 42 ). 39 La Corte ha già affermato che erano inapplicabili i diritti fondamentali dell’Unione ad una normativa nazionale per il fatto che le disposizioni di diritto dell’Unione relative alla materia in questione non imponevano alcun obbligo specifico agli [OSCURATO:PERSONA] membri in relazione alla situazione oggetto del procedimento principale (v., in tal senso, sentenze del 6 marzo 2014, Siragusa, C‑206/13 , EU:C:2014:126 , punto 26 , e del 10 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑198/13 , EU:C:2014:2055 , punto 35 ). 40 È con riguardo a tali considerazioni che occorre esaminare le disposizioni degli atti dell’Unione alla luce delle quali il giudice del rinvio intende valutare le disposizioni di diritto nazionale di cui trattasi nel procedimento principale. 41 In primo luogo, l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2004/757 e l’articolo 3 della decisione quadro 2008/841 figurano in atti adottati sulla base dell’articolo 31, paragrafo 1, UE, le cui disposizioni sono state riprese all’articolo 83, paragrafo 1, primo comma, [OSCURATO:PERSONA].

Essi contengono disposizioni minime relative alle sanzioni applicabili ai reati nelle sfere di criminalità rientranti nei rispettivi ambiti di applicazione, vale a dire il traffico illecito di stupefacenti e la criminalità organizzata. 42 Come la Corte ha sottolineato al punto 39 dell’odierna sentenza PT (Accordo tra il pubblico ministero e l’autore di un reato) (C‑432/22), l’attuazione di tali disposizioni implica che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottino misure legislative rientranti nel diritto penale sostanziale.

Per contro, nel settore del diritto penale processuale, nel quale rientrano, in sostanza, le disposizioni di diritto bulgaro relative all’accordo di definizione della causa, vale a dire l’articolo 384, paragrafo 3, del NPK, nessun atto legislativo dell’Unione avente ad oggetto tale tipo di accordi è stato adottato sul fondamento dell’articolo 31 UE o dell’articolo 82 [OSCURATO:PERSONA], il quale definisce la competenza dell’Unione in materia di diritto penale processuale. 43 Ne consegue che il rapporto tra le disposizioni di diritto penale sostanziale dell’Unione di cui al punto 41 della presente sentenza e le disposizioni di diritto processuale penale bulgaro che disciplinano l’accordo di definizione della controversia di cui trattasi nel procedimento principale non vanno al di là dell’affinità o di un’influenza indirettamente esercitata delle prime sulle seconde.

In tali circostanze, non può essere stabilito tra loro un collegamento nell’accezione della giurisprudenza ricordata al punto 38 della presente sentenza. 44 In secondo luogo, l’articolo 5 della decisione quadro 2004/757 e l’articolo 4 della decisione quadro 2008/841, entrambi intitolati «Circostanze particolari», si limitano a prevedere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano adottare le misure necessarie affinché le pene previste da tali decisioni quadro possano essere ridotte qualora l’autore del reato rinunci alle proprie attività criminali nei settori contemplati da dette decisioni quadro e fornisca alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere con altri mezzi, che siano utili per loro, tra l’altro, per individuare o consegnare alla giustizia i complici nel reato o per acquisire elementi di prova.

Tali disposizioni di diritto dell’Unione non precisano né le modalità, né le condizioni che disciplinano la conclusione di un accordo di definizione della causa e non impongono neppure agli [OSCURATO:PERSONA] membri di legiferare in tale settore, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza menzionata al punto 39 della presente sentenza affinché possa essere stabilito un collegamento tra dette disposizioni di diritto dell’Unione e quelle che disciplinano l’accordo di definizione della causa nel diritto bulgaro. 45 Dalle considerazioni che precedono risulta che le disposizioni del NPK relative alla conclusione e all’approvazione di un accordo di definizione della causa, in particolare l’articolo 384, paragrafo 3, del NPK, non costituiscono un’«attuazione», ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], delle disposizioni delle decisioni quadro 2004/757 e 2008/841. 46 Ne consegue che la Corte non è competente a rispondere alla prima e alla seconda questione sollevate.

Sulla terza questione 47 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13, letto alla luce dell’articolo 47, primo comma, e dell’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di diritto nazionale che, in un procedimento penale a carico di più persone, subordina l’approvazione giudiziaria di un accordo di definizione della causa concluso tra il pubblico ministero e uno degli imputati al consenso degli altri imputati nel solo caso in cui un siffatto accordo sia concluso nel corso della fase giudiziaria di tale procedimento. 48 Come risulta dall’articolo 1 della direttiva 2012/13, quest’ultima, adottata sul fondamento dell’articolo 82, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], stabilisce norme minime comuni in materia di informazioni, da fornire alle persone indagate o imputate per un reato, sui diritti di cui godono e sull’accusa elevata a loro carico.

Tale direttiva, come indicato dai suoi considerando 14 e 41, muove dai diritti enunciati segnatamente dagli articoli 47 e 48 della [OSCURATO:PERSONA] e intende promuovere tali diritti. 49 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 prescrive agli [OSCURATO:PERSONA] membri di assicurare che alle persone indagate o imputate siano fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso.

Il paragrafo 3 di tale articolo 6 precisa che, al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell’accusato. 50 In ogni caso – indipendentemente dal momento in cui le informazioni dettagliate sull’accusa previste all’articolo 6, paragrafo 3 sono fornite – all’imputato e al suo difensore deve essere concesso, segnatamente, nel rispetto dei principi del contraddittorio e di parità delle armi, un lasso di tempo sufficiente per prendere conoscenza di tali informazioni, ed essi devono essere posti in grado di predisporre efficacemente la propria difesa, di presentare le loro eventuali osservazioni e, se del caso, di formulare qualsiasi richiesta, in particolare, istruttoria, che avrebbero diritto di presentare ai sensi del diritto nazionale [v., in tal senso, sentenze del 5 giugno 2018, Kolev e a., C‑612/15 , EU:C:2018:392 , punto 96 , e del 21 ottobre 2021, ZX (Rettifica dell’atto di imputazione), C‑282/20 , EU:C:2021:874 , punto 38 e giurisprudenza citata]. 51 La comunicazione all’imputato delle informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, effettuata tempestivamente e in un momento che gli permetta di predisporre efficacemente la propria difesa, è indispensabile per porre quest’ultimo in condizione di comprendere quanto gli è addebitato, di organizzare di conseguenza la sua difesa nonché, se del caso, di contestare la sua colpevolezza cercando di dimostrare l’assenza di uno o più elementi costitutivi del reato contestato, oppure di fare la scelta di riconoscere la propria colpevolezza, volontariamente e in perfetta cognizione dei fatti addebitatigli e degli effetti giuridici che discendono da tale scelta [v., per analogia, sentenza del 9 novembre 2023, BK (Riqualificazione del reato), C‑175/22 , EU:C:2023:844 , punto 40 ]. 52 Tuttavia, l’effettività del diritto di essere informato dell’accusa elevata a proprio carico, con tutti i dettagli necessari e tempestivamente, come garantito dall’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13, non è pregiudicata se l’approvazione, da parte del giudice nazionale competente, di un accordo di definizione della causa concluso tra uno degli imputati e il pubblico ministero è subordinata al consenso degli altri imputati che non hanno riconosciuto la propria colpevolezza. 53 Infatti, per quanto, come afferma il giudice del rinvio, il requisito di un siffatto consenso nel corso della fase giudiziaria del procedimento penale sia una conseguenza, voluta dal legislatore nazionale, della comunicazione a tale imputato delle informazioni dettagliate sull’accusa elevata a suo carico, tenuto conto dell’incidenza che tali informazioni più dettagliate di quelle comunicate nel corso della fase preliminare di un siffatto procedimento possono avere sull’esercizio, da parte degli imputati che non hanno riconosciuto la propria colpevolezza, del loro diritto a un processo equo e dei loro diritti della difesa, non è tuttavia dimostrato che un siffatto requisito di consenso pregiudichi o impedisca a detto imputato di esercitare i diritti garantiti dall’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13, letto alla luce dell’articolo 47, primo comma, e dell’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. 54 In considerazione dei motivi che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13, letto alla luce dell’articolo 47, primo comma, e dell’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione di diritto nazionale che, in un procedimento penale promosso a carico di più imputati, subordina l’approvazione giudiziaria di un accordo di definizione della causa, concluso tra il pubblico ministero e uno degli imputati, al consenso degli altri imputati nel solo caso in cui un siffatto accordo sia concluso nel corso della fase giudiziaria di tale procedimento.

Sulle spese 55 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: L’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, letto alla luce dell’articolo 47, primo comma, e dell’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una disposizione di diritto nazionale che, in un procedimento penale promosso a carico di più imputati, subordina l’approvazione giudiziaria di un accordo di definizione della causa, concluso tra il pubblico ministero e uno degli imputati, al consenso degli altri imputati nel solo caso in cui un siffatto accordo sia concluso nel corso della fase giudiziaria di tale procedimento.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0398 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 28 novembre 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Reati e sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti e di lotta contro la criminalità organizzata – Decisione quadro 2004/757/GAI – Articoli 4 e 5 – Decisione quadro 2008/841/GAI – Articoli 3 e 4 – Normativa nazionale che non attua il diritto dell’Unione – Articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Direttiva 2012/13/UE – Articoli 1 e 6 – Diritto all’informazione sull’accusa – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 47, primo comma, e articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali – Procedimento penale avviato a carico di più persone – Accordo di definizione della causa concluso tra uno degli imputati e il pubblico ministero – Consenso degli altri imputati» Nella causa C‑398/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA] gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 29 giugno 2023, pervenuta in cancelleria in pari data, nel procedimento penale a carico di PT, con l’intervento di: Sofiyska gradska prokuratura, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da N. Jääskinen, presidente della Nona Sezione, facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, M. Gavalec e N. Piçarra (relatore), giudici, avvocato generale: P. Pikamäe cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la Commissione europea, da M. Wasmeier e I. Zaloguin, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5 della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti ( GU 2004, L 335, pag. 8 ); dell’articolo 4 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata ( GU 2008, L 300, pag. 42 ); dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali ( GU 2012, L 142, pag. 1 ), nonché dell’articolo 20, dell’articolo 47, primo comma, dell’articolo 48, paragrafo 2 e dell’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di PT e di altre persone, perseguiti per aver diretto e/o partecipato alle attività di un’associazione per delinquere. Contesto normativo Diritto dell’[OSCURATO:PERSONA] 3 Ai sensi dell’articolo 47, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA]: «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo». 4 L’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] è del seguente tenore: «Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente [OSCURATO:PERSONA] devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione [europea] o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui». Decisione quadro 2004/757 5 L’articolo 4 della decisione quadro 2004/757, intitolato «Sanzioni», al paragrafo 1 così dispone: «Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui agli articoli 2 e 3 siano soggetti a pene detentive effettive, proporzionate e dissuasive. Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all’articolo 2 siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno 1 e 3 anni». 6 L’articolo 5 di tale decisione quadro, intitolato «Circostanze particolari», prevede quanto segue: «In deroga all’articolo 4, ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie affinché le pene di cui all’articolo 4 possano essere ridotte nel caso in cui l’autore del reato: a) rinunci all’attività criminosa nell’ambito del traffico di stupefacenti e di precursori, e b) fornisca alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere con altri mezzi e che sono loro utili per: i) prevenire o attenuare gli effetti del reato, ii) individuare o consegnare alla giustizia i complici nel reato, iii) acquisire elementi di prova, o iv) prevenire la commissione di altri reati di cui agli articoli 2 e 3». Decisione quadro 2008/841 7 L’articolo 3 della decisione quadro 2008/841, intitolato «Pene», al paragrafo 1, lettera a), così dispone: «Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per far sì che: a) il reato di cui all’articolo 2, lettera a), sia passibile di una pena privativa della libertà di durata massima compresa tra due e cinque anni (...)». 8 L’articolo 4 di tale decisione quadro, intitolato «Circostanze particolari», prevede quanto segue: «Ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per far sì che le pene di cui all’articolo 3 possano essere ridotte o che l’autore del reato possa essere esentato dalla pena se, ad esempio: a) rinuncia alle sue attività criminali; e b) fornisce alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere diversamente e che sono loro utili per: i) prevenire, porre termine o attenuare gli effetti del reato; ii) individuare o consegnare alla giustizia i complici nel reato, iii) acquisire elementi di prova; iv) privare l’organizzazione criminale di risorse illecite o dei profitti ricavati dalle sue attività criminali; o v) prevenire la commissione di altri reati di cui all’articolo 2». Direttiva 2012/13 9 I considerando 14 e 41 della direttiva 2012/13 enunciano quanto segue: «(14) La presente direttiva (…) stabilisce norme minime comuni da applicare in materia di informazioni relative ai diritti e all’accusa da fornire alle persone indagate o imputate per un reato, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri. La presente direttiva muove dai diritti enunciati nella [OSCURATO:PERSONA], in particolare gli articoli 6, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 5 e 6 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950] come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (...). (...) (41) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la presente direttiva intende promuovere il diritto alla libertà, il diritto a un equo processo e i diritti della difesa e dovrebbe essere attuata di conseguenza». 10 L’articolo 1 della predetta direttiva, rubricato «Oggetto», così recita: «La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell’accusa elevata a loro carico. (...)». 11 L’articolo 6 di tale direttiva, intitolato «Diritto all’informazione sull’accusa», ai paragrafi 1 e 3 così dispone: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa. (...) 3.   [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell’accusato». Diritto bulgaro 12 L’articolo 381 del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: il «NPK»), intitolato «Accordo di definizione della causa nel procedimento preliminare», nella versione applicabile al procedimento principale prevede quanto segue: «(1)   Al termine dell’indagine, su proposta del pubblico ministero o del difensore, è possibile concludere un accordo tra le parti per definire la causa. (...) (...) (5)   L’accordo deve essere redatto in forma scritta e in esso devono essere riconosciuti i seguenti punti: 1. È stato commesso un atto; tale atto è stato commesso dall’imputato; l’atto è imputabile a quest’ultimo; l’atto costituisce un reato; l’atto riveste una determinata qualificazione giuridica; 2. La natura e l’ammontare della pena. (...) (6)   L’accordo è firmato dal pubblico ministero e dal difensore. L’imputato firma l’accordo se lo accetta, dopo aver dichiarato di rinunciare a che la sua causa sia giudicata secondo il rito ordinario. (7)   Quando il procedimento riguarda più coimputati o più reati, l’accordo può essere concluso da alcuni di tali imputati o per alcuni di tali reati. (...)». 13 L’articolo 383 del NPK, intitolato «Le conseguenze dell’accordo di definizione della causa», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «L’accordo approvato dal tribunale produce gli effetti di una condanna passata in giudicato». 14 Ai sensi dell’articolo 384 del NPK, intitolato «Accordo di definizione della causa in un procedimento giudiziario»: «(1)   Alle condizioni e secondo le procedure previste dal presente capo, il giudice di primo grado può approvare un accordo di definizione della causa pattuito dopo l’avvio del procedimento giudiziario ma prima della conclusione della fase giudiziaria istruttoria. (...) (3)   In tali casi, l’accordo [di definizione della causa] è approvato solo dopo aver ottenuto il consenso di tutte le parti [del procedimento]». 15 L’articolo 384a del NPK, intitolato «Decisione su un accordo concluso con taluni degli imputati o per uno dei reati», prevede quanto segue: «(1)   Qualora, dopo l’avvio del procedimento giudiziario, ma prima della conclusione della fase giudiziaria istruttoria, sia stato concluso un accordo con uno degli imputati o per uno dei reati, il giudice sospende il procedimento. (2)   Un diverso collegio giudicante statuisce sull’accordo concluso (...). (3)   Il collegio giudicante di cui al paragrafo 1 prosegue l’esame della causa dopo aver statuito sull’accordo». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 16 Il 25 marzo 2020 la Spetsializirana prokuratura (Procura specializzata, Bulgaria) ha avviato un procedimento penale dinanzi allo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria), a carico di 41 persone, tra cui SD e PT, per aver diretto e/o partecipato alle attività di un’associazione per delinquere finalizzata all’arricchimento attraverso lo spaccio di sostanze stupefacenti. PT è perseguito per partecipazione a detta associazione per delinquere e per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, sul fondamento delle pertinenti disposizioni del Nakazatelen kodeks (codice penale). 17 Il 19 agosto 2020 la causa è stata rinviata dinanzi alla Spetsializirana prokuratura (Procura specializzata) al fine di sanare vizi di procedura che inficiavano l’atto di imputazione. 18 Il 26 agosto 2020, nell’ambito della fase preliminare del procedimento, il pubblico ministero e il difensore di SD hanno concluso un accordo in base al quale a SD veniva inflitta una pena meno severa di quella prevista dalla legge, in quanto questi aveva riconosciuto la propria colpevolezza per le accuse mosse nei suoi confronti. Tale accodo di definizione della causa è stato approvato il 1 o settembre 2020 da un collegio giudicante diverso da quello inizialmente investito della causa. 19 Il 28 agosto 2020 la Spetsializirana prokuratura (Procura specializzata) ha presentato una versione rettificata dell’atto di imputazione ed è stata avviata la fase giudiziaria del procedimento. 20 Il 17 novembre 2020 il pubblico ministero e il difensore di PT hanno raggiunto un accordo di definizione della causa in forza del quale a tale imputato, avendo egli riconosciuto la propria colpevolezza per le accuse addebitategli, è stata inflitta una pena privativa della libertà di tre anni, con sospensione condizionale di cinque anni. 21 Il 21 gennaio 2021 il collegio giudicante designato in virtù dell’articolo 384a del NPK per pronunciarsi su tale accordo ha rifiutato di approvarlo, con la motivazione che taluni imputati non avevano prestato il loro consenso, il quale era richiesto in forza dell’articolo 384, paragrafo 3, del NPK. 22 Il 10 maggio 2022 il pubblico ministero e il difensore di PT hanno concluso un nuovo accordo di definizione della causa, di contenuto identico, e hanno chiesto al giudice del rinvio di statuire su tale accordo senza chiedere il consenso degli altri imputati. 23 Il 18 maggio 2022 il collegio giudicante designato in applicazione dell’articolo 384a del NPK ha rifiutato di approvare l’accordo di definizione della causa di cui al punto precedente, in quanto tale approvazione richiedeva il consenso degli altri 39 imputati, conformemente all’articolo 384, paragrafo 3, del NPK. 24 A seguito di detto rifiuto, lo stesso giorno il pubblico ministero, PT e il suo difensore hanno confermato che intendevano concludere un accordo di definizione della causa e che fosse il giudice del rinvio, dinanzi al quale erano state presentate tutte le prove, ad approvare il suddetto accordo senza chiedere il consenso degli altri imputati. 25 Con decisione del 28 giugno 2022, per valutare la compatibilità con il diritto dell’Unione non solo dell’articolo 384, paragrafo 3, del NPK, bensì anche dell’articolo 384a di tale codice, laddove quest’ultimo articolo richiede che un accordo di definizione della causa sia approvato da un collegio giudicante ad hoc , lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) ha investito la Corte con una domanda di pronuncia pregiudiziale che è oggetto dell’odierna sentenza, PT (Accordo tra il pubblico ministero e l’autore di un reato) (C‑432/22). 26 [OSCURATO:PERSONA] gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), subentrato per legge allo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) e che è il giudice del rinvio nella presente causa, precisa, in via preliminare, che intende sollevare la questione della compatibilità dell’articolo 384, paragrafo 3, del NPK non solo con l’articolo 4, paragrafo 1, e con l’articolo 5 della decisione quadro 2004/757 nonché con l’articolo 4 della decisione quadro 2008/841, ma anche con l’articolo 20 della [OSCURATO:PERSONA], come interpretato dalla Corte nella sua sentenza del 6 giugno 2023, O.G. (Mandato d’arresto europeo nei confronti di un cittadino di un Paese terzo) ( C‑700/21 , EU:C:2023:444 ), e con l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 nei limiti in cui tale articolo 384, paragrafo 3, esige il consenso degli altri imputati quando un accordo di definizione della causa è concluso nel corso della fase giudiziaria di un procedimento penale avviato nei confronti di più persone, ma non durante la fase preliminare di un siffatto procedimento. 27 Inoltre, il giudice del rinvio ritiene che un accordo di definizione della causa sia un «rimedio giurisdizionale» che consente non solo di applicare una pena che sia effettiva, proporzionata e dissuasiva, nonché di far cessare l’attività criminosa dell’imputato che conclude un siffatto l’accordo, ma anche di fornire al giudice investito della causa prove sull’attività criminosa degli altri imputati. Di conseguenza, secondo tale giudice, un siffatto accordo attua, nell’accezione dell’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], le disposizioni delle decisioni quadro 2004/757 e 2008/841 menzionate al punto precedente, sicché la [OSCURATO:PERSONA] è ad esso applicabile. 28 Per quanto riguarda, in primo luogo, la sentenza del 6 giugno 2023, O.G. (Mandato d’arresto europeo nei confronti di un cittadino di un Paese terzo) ( C‑700/21 , EU:C:2023:444 ), dal punto 43 di quest’ultima, secondo il giudice del rinvio, discende che la posizione dell’imputato nel corso della fase preliminare del procedimento penale è analoga a quella dell’imputato nel corso della fase giudiziaria di tale procedimento, anche se l’accusa è formulata in modo più dettagliato in quest’ultima fase. Tale giudice ritiene che il «trattamento sfavorevole dell’imputato» che deriva dal requisito del consenso degli altri imputati all’approvazione giudiziaria dell’accordo di definizione della causa concluso da tale imputato nel corso di detta fase giudiziaria «non rispetta il requisito di uguaglianza enunciato all’articolo 20 della [OSCURATO:PERSONA]», poiché il suddetto requisito non si applica agli accordi di definizione della causa conclusi nel corso della fase preliminare del procedimento. 29 In secondo luogo, ad avviso del giudice del rinvio, «solo la Corte può valutare se l’accordo [di definizione della causa], come disciplinato dal diritto bulgaro», rientri nei diritti della difesa previsti dall’articolo 48, paragrafo 2, della [OSCURATO:PERSONA] e, in caso affermativo, valutare se l’articolo 384, paragrafo 3, del NPK limiti l’effettività di un siffatto diritto e se tale limitazione «sia giustificata da una valida ragione», conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. Tale giudice aggiunge, da un lato, che detto articolo 384, paragrafo 3, priva un imputato come PT del diritto di veder esaminato nel merito l’accordo di definizione della causa da esso concluso al fine di ottenere una pena più lieve e, dall’altro, che la limitazione del diritto di concludere un siffatto accordo introdotta da detto articolo 384, paragrafo 3, «non dovrebbe essere giustificata dalla necessità di tutelare gli interessi degli altri imputati» ma dovrebbe essere ammessa unicamente «se necessaria alla tutela degli interessi della vittima». 30 In terzo luogo, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità dell’articolo 384, paragrafo 3, del NPK con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13, nella misura in cui tale disposizione di diritto nazionale «limita l’effetto utile di detto articolo della direttiva [2012/13]», impedendo all’imputato che ha esercitato «il suo diritto di ottenere un accesso al testo completo dell’accusa ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di [detta] direttiva» di concludere un accordo di definizione della causa senza chiedere il consenso degli altri imputati. Tale giudice ritiene che, poiché l’accesso a informazioni dettagliate sull’accusa elevata a proprio carico è possibile soltanto durante la fase giudiziaria del procedimento penale, l’articolo 384, paragrafo 3, del NPK rende l’imputato che ha ottenuto tali informazioni «dipendente dal consenso degli altri imputati e dei loro difensori, affinché [un accordo di definizione della causa] sia esaminato nel merito (...) e, se del caso, approvato». Esso ne deduce che, nel caso di specie, tale disposizione impedisce a PT «di fruire dell’effetto utile della comunicazione di informazioni dettagliate sull’accusa, diritto che gli è espressamente riconosciuto dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [2012/13]». 31 In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] gradski sad (Tribunale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se sia compatibile con gli articoli 4, paragrafo 1, e 5 della decisione quadro 2004/757 e con l’articolo 4 della decisione quadro 2008/841, nel combinato disposto con l’articolo 20 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, una normativa nazionale che, ai fini dell’omologazione del patteggiamento che pone termine al procedimento penale nei confronti di un imputato, esiga il consenso dei coimputati e dei loro difensori nel caso in cui il procedimento si trovi nella fase dibattimentale, laddove tale consenso non sia, invece, richiesto nel caso in cui il procedimento stesso si trovi nella fase preliminare. 2) Se sia compatibile con l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2004/757, nel combinato disposto con gli articoli 48, paragrafo 2, e 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, una normativa nazionale che limiti la possibilità di un imputato di ottenere l’esame, da parte del giudice, del contenuto dell’accordo di patteggiamento concluso (mediante il quale gli è inflitta una pena più mite), limitazione consistente nel dover ottenere il consenso dei coimputati. 3) Se una normativa nazionale che preveda tale limitazione anche come conseguenza del fatto che all’imputato vengono fornite informazioni dettagliate sui capi d’accusa sia compatibile con l’articolo 6, paragrafo 3, [della direttiva 2012/13] nel combinato disposto con il precedente paragrafo 1 della [stessa] nonché nel combinato disposto con gli articoli 47, [primo comma], e 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea». Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni prima e seconda 32 Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 5 della decisione quadro 2004/757 nonché l’articolo 4 della decisione quadro 2008/841, in combinato disposto con l’articolo 20, l’articolo 48, paragrafo 2, e l’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di diritto nazionale che, in un procedimento penale promosso nei confronti di più imputati, subordina l’approvazione giudiziaria di un accordo concluso tra uno degli imputati e il pubblico ministero nel corso della fase giudiziaria di tale procedimento al consenso degli altri imputati, che non hanno ammesso la propria colpevolezza, mentre un siffatto consenso non è richiesto per l’approvazione di un accordo identico concluso nel corso della fase preliminare di detto procedimento. 33 L’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della decisione quadro 2004/757 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere affinché i reati di cui agli articoli 2 e 3 di tale decisione quadro siano soggetti a pene effettive, proporzionate e dissuasive, mentre l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma di detta decisione quadro impone specificamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere affinché i reati di cui a tale articolo 2 siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno uno e tre anni. L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/841 contiene disposizioni analoghe a quelle di cui all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della decisione quadro 2004/757. 34 L’articolo 5 della decisione quadro 2004/757 nonché l’articolo 4 della decisione quadro 2008/841 prevedono, in sostanza, la facoltà per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare, in circostanze particolari, le misure necessarie affinché le pene previste, rispettivamente, all’articolo 4 della prima decisione quadro e all’articolo 3 della seconda, possano essere ridotte e, in quest’ultimo caso, che l’autore del reato possa essere esentato dalla pena. 35 In via preliminare, occorre stabilire se, come sostiene il giudice del rinvio, la normativa bulgara che disciplina l’accordo di definizione della causa attui il diritto dell’Unione, nell’accezione dell’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], e se, pertanto, la Corte sia competente a interpretare le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] oggetto della prima e della seconda questione. 36 L’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] prevede che le disposizioni di quest’ultima si applicano agli [OSCURATO:PERSONA] membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Il paragrafo 2 di tale articolo 51 precisa che le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione europea definite nei trattati. 37 Tali disposizioni confermano la giurisprudenza costante della Corte secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse. Di conseguenza, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 [OSCURATO:PERSONA], la Corte può unicamente interpretare il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze che le sono attribuite (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21 , EU:C:2024:594 , punti 30 e 31 nonché giurisprudenza ivi citata). 38 La nozione di «attuazione del diritto dell’Unione», di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], presuppone l’esistenza di un collegamento tra un atto del diritto dell’Unione e la misura nazionale in causa che vada al di là dell’affinità tra le materie prese in considerazione o dell’influenza indirettamente esercitata da una materia sull’altra (v., in tal senso, sentenze del 6 marzo 2014, Siragusa, C‑206/13 , EU:C:2014:126 , punto 24 , e del 29 luglio 2024, protectus, C‑185/23 , EU:C:2024:657 , punto 42 ). 39 La Corte ha già affermato che erano inapplicabili i diritti fondamentali dell’Unione ad una normativa nazionale per il fatto che le disposizioni di diritto dell’Unione relative alla materia in questione non imponevano alcun obbligo specifico agli [OSCURATO:PERSONA] membri in relazione alla situazione oggetto del procedimento principale (v., in tal senso, sentenze del 6 marzo 2014, Siragusa, C‑206/13 , EU:C:2014:126 , punto 26 , e del 10 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑198/13 , EU:C:2014:2055 , punto 35 ). 40 È con riguardo a tali considerazioni che occorre esaminare le disposizioni degli atti dell’Unione alla luce delle quali il giudice del rinvio intende valutare le disposizioni di diritto nazionale di cui trattasi nel procedimento principale. 41 In primo luogo, l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2004/757 e l’articolo 3 della decisione quadro 2008/841 figurano in atti adottati sulla base dell’articolo 31, paragrafo 1, UE, le cui disposizioni sono state riprese all’articolo 83, paragrafo 1, primo comma, [OSCURATO:PERSONA]. Essi contengono disposizioni minime relative alle sanzioni applicabili ai reati nelle sfere di criminalità rientranti nei rispettivi ambiti di applicazione, vale a dire il traffico illecito di stupefacenti e la criminalità organizzata. 42 Come la Corte ha sottolineato al punto 39 dell’odierna sentenza PT (Accordo tra il pubblico ministero e l’autore di un reato) (C‑432/22), l’attuazione di tali disposizioni implica che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottino misure legislative rientranti nel diritto penale sostanziale. Per contro, nel settore del diritto penale processuale, nel quale rientrano, in sostanza, le disposizioni di diritto bulgaro relative all’accordo di definizione della causa, vale a dire l’articolo 384, paragrafo 3, del NPK, nessun atto legislativo dell’Unione avente ad oggetto tale tipo di accordi è stato adottato sul fondamento dell’articolo 31 UE o dell’articolo 82 [OSCURATO:PERSONA], il quale definisce la competenza dell’Unione in materia di diritto penale processuale. 43 Ne consegue che il rapporto tra le disposizioni di diritto penale sostanziale dell’Unione di cui al punto 41 della presente sentenza e le disposizioni di diritto processuale penale bulgaro che disciplinano l’accordo di definizione della controversia di cui trattasi nel procedimento principale non vanno al di là dell’affinità o di un’influenza indirettamente esercitata delle prime sulle seconde. In tali circostanze, non può essere stabilito tra loro un collegamento nell’accezione della giurisprudenza ricordata al punto 38 della presente sentenza. 44 In secondo luogo, l’articolo 5 della decisione quadro 2004/757 e l’articolo 4 della decisione quadro 2008/841, entrambi intitolati «Circostanze particolari», si limitano a prevedere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano adottare le misure necessarie affinché le pene previste da tali decisioni quadro possano essere ridotte qualora l’autore del reato rinunci alle proprie attività criminali nei settori contemplati da dette decisioni quadro e fornisca alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere con altri mezzi, che siano utili per loro, tra l’altro, per individuare o consegnare alla giustizia i complici nel reato o per acquisire elementi di prova. Tali disposizioni di diritto dell’Unione non precisano né le modalità, né le condizioni che disciplinano la conclusione di un accordo di definizione della causa e non impongono neppure agli [OSCURATO:PERSONA] membri di legiferare in tale settore, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza menzionata al punto 39 della presente sentenza affinché possa essere stabilito un collegamento tra dette disposizioni di diritto dell’Unione e quelle che disciplinano l’accordo di definizione della causa nel diritto bulgaro. 45 Dalle considerazioni che precedono risulta che le disposizioni del NPK relative alla conclusione e all’approvazione di un accordo di definizione della causa, in particolare l’articolo 384, paragrafo 3, del NPK, non costituiscono un’«attuazione», ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], delle disposizioni delle decisioni quadro 2004/757 e 2008/841. 46 Ne consegue che la Corte non è competente a rispondere alla prima e alla seconda questione sollevate. Sulla terza questione 47 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13, letto alla luce dell’articolo 47, primo comma, e dell’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di diritto nazionale che, in un procedimento penale a carico di più persone, subordina l’approvazione giudiziaria di un accordo di definizione della causa concluso tra il pubblico ministero e uno degli imputati al consenso degli altri imputati nel solo caso in cui un siffatto accordo sia concluso nel corso della fase giudiziaria di tale procedimento. 48 Come risulta dall’articolo 1 della direttiva 2012/13, quest’ultima, adottata sul fondamento dell’articolo 82, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], stabilisce norme minime comuni in materia di informazioni, da fornire alle persone indagate o imputate per un reato, sui diritti di cui godono e sull’accusa elevata a loro carico. Tale direttiva, come indicato dai suoi considerando 14 e 41, muove dai diritti enunciati segnatamente dagli articoli 47 e 48 della [OSCURATO:PERSONA] e intende promuovere tali diritti. 49 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 prescrive agli [OSCURATO:PERSONA] membri di assicurare che alle persone indagate o imputate siano fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Il paragrafo 3 di tale articolo 6 precisa che, al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell’accusato. 50 In ogni caso – indipendentemente dal momento in cui le informazioni dettagliate sull’accusa previste all’articolo 6, paragrafo 3 sono fornite – all’imputato e al suo difensore deve essere concesso, segnatamente, nel rispetto dei principi del contraddittorio e di parità delle armi, un lasso di tempo sufficiente per prendere conoscenza di tali informazioni, ed essi devono essere posti in grado di predisporre efficacemente la propria difesa, di presentare le loro eventuali osservazioni e, se del caso, di formulare qualsiasi richiesta, in particolare, istruttoria, che avrebbero diritto di presentare ai sensi del diritto nazionale [v., in tal senso, sentenze del 5 giugno 2018, Kolev e a., C‑612/15 , EU:C:2018:392 , punto 96 , e del 21 ottobre 2021, ZX (Rettifica dell’atto di imputazione), C‑282/20 , EU:C:2021:874 , punto 38 e giurisprudenza citata]. 51 La comunicazione all’imputato delle informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, effettuata tempestivamente e in un momento che gli permetta di predisporre efficacemente la propria difesa, è indispensabile per porre quest’ultimo in condizione di comprendere quanto gli è addebitato, di organizzare di conseguenza la sua difesa nonché, se del caso, di contestare la sua colpevolezza cercando di dimostrare l’assenza di uno o più elementi costitutivi del reato contestato, oppure di fare la scelta di riconoscere la propria colpevolezza, volontariamente e in perfetta cognizione dei fatti addebitatigli e degli effetti giuridici che discendono da tale scelta [v., per analogia, sentenza del 9 novembre 2023, BK (Riqualificazione del reato), C‑175/22 , EU:C:2023:844 , punto 40 ]. 52 Tuttavia, l’effettività del diritto di essere informato dell’accusa elevata a proprio carico, con tutti i dettagli necessari e tempestivamente, come garantito dall’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13, non è pregiudicata se l’approvazione, da parte del giudice nazionale competente, di un accordo di definizione della causa concluso tra uno degli imputati e il pubblico ministero è subordinata al consenso degli altri imputati che non hanno riconosciuto la propria colpevolezza. 53 Infatti, per quanto, come afferma il giudice del rinvio, il requisito di un siffatto consenso nel corso della fase giudiziaria del procedimento penale sia una conseguenza, voluta dal legislatore nazionale, della comunicazione a tale imputato delle informazioni dettagliate sull’accusa elevata a suo carico, tenuto conto dell’incidenza che tali informazioni più dettagliate di quelle comunicate nel corso della fase preliminare di un siffatto procedimento possono avere sull’esercizio, da parte degli imputati che non hanno riconosciuto la propria colpevolezza, del loro diritto a un processo equo e dei loro diritti della difesa, non è tuttavia dimostrato che un siffatto requisito di consenso pregiudichi o impedisca a detto imputato di esercitare i diritti garantiti dall’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13, letto alla luce dell’articolo 47, primo comma, e dell’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. 54 In considerazione dei motivi che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13, letto alla luce dell’articolo 47, primo comma, e dell’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione di diritto nazionale che, in un procedimento penale promosso a carico di più imputati, subordina l’approvazione giudiziaria di un accordo di definizione della causa, concluso tra il pubblico ministero e uno degli imputati, al consenso degli altri imputati nel solo caso in cui un siffatto accordo sia concluso nel corso della fase giudiziaria di tale procedimento. Sulle spese 55 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: L’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, letto alla luce dell’articolo 47, primo comma, e dell’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una disposizione di diritto nazionale che, in un procedimento penale promosso a carico di più imputati, subordina l’approvazione giudiziaria di un accordo di definizione della causa, concluso tra il pubblico ministero e uno degli imputati, al consenso degli altri imputati nel solo caso in cui un siffatto accordo sia concluso nel corso della fase giudiziaria di tale procedimento. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.