Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 marzo 2024

Cassazione n. 18815/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 del TRIBUNALE di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore Generale della Corte di Cassazione dr. [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Il difensore dell'imputato, in data 4 marzo 2024, ha fatto pervenire conclusioni scritte in replica a quelle del Procuratore generale.

In data 11 marzo 2024 il difensore di parte civile ha inoltrato una memoria di conclusioni scritte, con relativa nota delle spese.

Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Perugia in composizione monocratica, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace del medesimo capoluogo, che lo aveva condannato alla pena di 400 euro di multa, oltre alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, per il reato di diffamazione commesso in danno dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con l'inoltro di un esposto al competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati. 2.L'atto di impugnazione si è affidato a due motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

"in ordine alla mancata valutazione della illegittimità del diniego espresso dal Giudice di primo grado sulla richiesta di acquisizione di prova specifica", in quanto il Tribunale avrebbe omesso di motivare in relazione all'istanza di apprensione al fascicolo del processo di una registrazione audio di una telefonata intercorsa tra l'imputato e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe richiesto un pagamento in contanti delle sue prestazioni affinchè non fosse tracciabile. 2.2.11 secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. e di esclusione dell'elemento psicologico del reato.

Le espressioni usate nell'esposto garantirebbero i limiti della continenza e in ogni caso il ricorrente avrebbe agito, a tutto concedere, nell'erronea convinzione di non commettere un fatto antigiuridico.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti. 1.Entrambi i motivi di ricorso - incluso il primo, impropriamente rubricato con riferimento al vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. - denunciano presunte carenze di motivazione della sentenza impugnata, dal momento che il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), mentre la deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di un'omessa, insufficiente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta investe il vizio di motivazione (cfr. sez.5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404).Si tratta dunque di motivi non consentiti in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606 comma 2 bis cod. proc. pen. e dell'art. 39 bis del D. Lgs. n. 274 del 2000, poiché il ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate in grado d'appello per reati di competenza del giudice di pace è proponibile soltanto per i motivi di cui all'art. 606 comma 1 lett. a), b) e c) cod. proc. pen.. 1.1.E tanto senza considerare l'estrema genericità delle doglianze, di natura puramente contestativa, in quanto la sentenza oggetto del ricorso ha ampiamente e dettagliatamente reso motivazione tanto in relazione all'apprezzamento, insindacabile in sede di legittimità, della superfluità della acquisizione della registrazione della telefonata (pag.5 sentenza del Tribunale), quanto a riguardo dell'impossibilità di invocare la causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., per il contenuto dell'esposto, falso ed offensivo della reputazione del legale (pag. 6-8 sentenza del Tribunale). 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 3.L'imputato deve essere infine condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (la quale ha depositato una tempestiva memoria attraverso la quale ha contrastato la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez.

U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e deposito di una memoria) possono liquidarsi in complessivi euro 3686, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3686, oltre accessori di legg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 del TRIBUNALE di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore Generale della Corte di Cassazione dr. [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore dell'imputato, in data 4 marzo 2024, ha fatto pervenire conclusioni scritte in replica a quelle del Procuratore generale. In data 11 marzo 2024 il difensore di parte civile ha inoltrato una memoria di conclusioni scritte, con relativa nota delle spese. Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Perugia in composizione monocratica, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace del medesimo capoluogo, che lo aveva condannato alla pena di 400 euro di multa, oltre alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, per il reato di diffamazione commesso in danno dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con l'inoltro di un esposto al competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati. 2.L'atto di impugnazione si è affidato a due motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. "in ordine alla mancata valutazione della illegittimità del diniego espresso dal Giudice di primo grado sulla richiesta di acquisizione di prova specifica", in quanto il Tribunale avrebbe omesso di motivare in relazione all'istanza di apprensione al fascicolo del processo di una registrazione audio di una telefonata intercorsa tra l'imputato e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe richiesto un pagamento in contanti delle sue prestazioni affinchè non fosse tracciabile. 2.2.11 secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. e di esclusione dell'elemento psicologico del reato. Le espressioni usate nell'esposto garantirebbero i limiti della continenza e in ogni caso il ricorrente avrebbe agito, a tutto concedere, nell'erronea convinzione di non commettere un fatto antigiuridico. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti. 1.Entrambi i motivi di ricorso - incluso il primo, impropriamente rubricato con riferimento al vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. - denunciano presunte carenze di motivazione della sentenza impugnata, dal momento che il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), mentre la deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di un'omessa, insufficiente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta investe il vizio di motivazione (cfr. sez.5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404).Si tratta dunque di motivi non consentiti in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606 comma 2 bis cod. proc. pen. e dell'art. 39 bis del D. Lgs. n. 274 del 2000, poiché il ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate in grado d'appello per reati di competenza del giudice di pace è proponibile soltanto per i motivi di cui all'art. 606 comma 1 lett. a), b) e c) cod. proc. pen.. 1.1.E tanto senza considerare l'estrema genericità delle doglianze, di natura puramente contestativa, in quanto la sentenza oggetto del ricorso ha ampiamente e dettagliatamente reso motivazione tanto in relazione all'apprezzamento, insindacabile in sede di legittimità, della superfluità della acquisizione della registrazione della telefonata (pag.5 sentenza del Tribunale), quanto a riguardo dell'impossibilità di invocare la causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., per il contenuto dell'esposto, falso ed offensivo della reputazione del legale (pag. 6-8 sentenza del Tribunale). 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 3.L'imputato deve essere infine condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (la quale ha depositato una tempestiva memoria attraverso la quale ha contrastato la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e deposito di una memoria) possono liquidarsi in complessivi euro 3686, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3686, oltre accessori di legg
Sentenza Cassazione n. 18815/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris