CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02127/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5821-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in ROMA PIAllA CAVOUR presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi 2022 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 3998 - ricorrenti - contro I.N.P. 5. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro w tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 814/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 23/11/2017 R.G.N. 1112/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.g. n. 5821/2018 - Adunanza camerate del 22 novembre 2022 - causa numero 20 Con sentenza del 23/11/17 la Corte d'Appello di Salerno, in riforma di sette sentenze del tribunale di Nocera inferiore, ha rigettato la domanda dei lavoratori in epigrafe volta alla riliquidazione della pensione in godimento con riconoscimento dei benefici amianto, con applicazione del coefficiente di maggiorazione contributiva pari ad 1,5, secondo la più favorevole formulazione antecedente alle modifiche introdotte dall' art.47 d.l. n.269 del 2003, convertito in legge n.326 del 2003. In particolare, premesso che la domanda all'INPS di riconoscimento del beneficio aveva preceduto la domanda di pensionamento e che il pensionamento era stato erogato in seguito a riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dei benefici per esposizione ad amianto di cui all'art.13, comma 8, legge n.257 del 1992, i lavoratori avevano chiesto che il trattamento pensionistico venisse riliquidato con decorrenza dalla data di maturazione del diritto (e non dalla successiva data della domanda amministrativa di pensionamento). La corte ha ritenuto che il beneficio incidesse solo sul quantum della pensione e non anche sulla maturazione del diritto alla prestazione né sulla decorrenza relativa, su cui il diritto alla rivalutazione contributiva, pur oggetto di giudicato, non poteva incidere. Avverso tale sentenza ricorrono i pensionati con un motivo, cui resiste l'Istituto con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto applicabili alla fattispecie- previgente art. 13 comma 8 della Legge 257/1992, art.47 comma 6 bis DL n.269/03 conv. in legge n.326/03- Cov.Civ. art.2909", in relazione all'art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., per non avere la Corte di appello ritenuto che con sentenza passata in giudicato fosse già stata riconosciuta la rivalutazione contributiva ai sensi dell'art. 13 legge n.257 del 1992 (secondo la più favorevole formulazione antecedente alle modificazioni introdotte nel 2003) mediante un coefficiente idoneo a produrre una maggiorazione utile anche ai fini dell'accesso a pensione. Il motivo è privo di pregio. Se infatti, in forza della L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, la presentazione della domanda originaria all'INAIL in data precedente al 2.10.2003 determina l'applicazione del regime di rivalutazione contributiva più favorevole (sia sotto il profilo del quantum sia sotto il profilo dell'operatività del beneficio) stabilito dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 (con diritto, per un verso, al coefficiente di 1,5, per quanto attiene l'entità del beneficio accordato dalla legge e, per altro verso, ad utilizzare la contribuzione riconosciuta per esposizione ad amianto, ai fini del conseguimento del diritto a pensione e non soltanto per l'aumento del quantum della prestazione pensionistica), tuttavia, nel caso non vi era all'epoca domanda di pensione da parte del pensionato, sicché il beneficio non poteva essere riconosciuto in sede amministrativa, essendo componente della prestazione pensionistica non ancora richiesta. La sentenza impugnata ha correttamente rilevato la circostanza, mentre il motivo non è conferente rispetto alla affermazione ora detta. Spese irripetibili ex art. 152 att. c.p.c. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; spese irripetibili. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c