CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 02936/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] RIESAMEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale a carico di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la complessiva somma di euro 375.000,00, 8 orologi di marca Rolex muniti di scatole e certificati di garanzia, nonché ulteriori euro 2310,00 contenuti in un beauty case, corrispondente al profitto del reato di ricettazione allo stesso contestato. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Napoli con ogni conseguenza di legge con un unico articolato motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta la violazione degli artt. 321 e 240, 241-bis e 648 cod. pen. con riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti, oltre che motivazione mancante, manifestamente illogica e contraddittoria; manca la sussistenza di un concreto quadro indiziario, il Tribunale non ha soddisfatto l'onere motivazionale sullo stesso incombente, anche in considerazione della laconica motivazione del G.i.p. che richiama esclusivamente la presenza di beni di prestigio e la mancanza di idonea giustificazione; il percorso argomentativo del Tribunale doveva essere necessariamente maggiore, poiché spetta al pubblico ministero fornire la prova o quanto meno prospettare gli indizi della sussistenza di uno o più dei delitti presupposti. 3. La Procura Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché articolato con motivo generico e aspecifico che, oltre a riproporre una mera lettura di elementi di fatto già sottoposta negli stessi termini al Tribunale del riesame, non si confronta in alcun modo con il contenuto dell'ordinanza impugnata, che confuta, in maniera puntuale e con considerazioni immuni dai denunciati vizi motivazionali le identiche doglianze difensive articolate in sede di riesame (per così dire replicate in questa sede di legittimità senza alcun elemento apprezzabile di novità critica). 2. Con il motivo proposto, caratterizzato da estrema genericità, non si denuncia, se non formalmente, la violazione di legge, ma si censura di fatto la motivazione del provvedimento impugnato, con deduzioni di puro merito, in tkiC contrasto con il diritto vivente, secondo il quale "il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali". (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01). 2.1. Le osservazioni proposte con il motivo di ricorso si presentano come una rilettura degli elementi in fatto già valutati dal Tribunale del riesame, non essendo riscontrabile una mancanza assoluta di motivazione o una sua sostanziale apparenza. Al contrario, il provvedimento del Tribunale del riesame è articolato in diretta correlazione con le argomentazioni della difesa, analitico, privo di aporie ed affronta in modo specifico tutte le questioni poste, superandole con argomenti puntuali e concreti che trovano riscontro nella fase d'indagine in corso. In tal senso occorre considerare che il Tribunale del riesame ha fatto buon governo del principio affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato."(Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, PM c. Zagarrio, Rv. 258279-01, Sez. 5, n. n. 3722 del 11/12/2019, Gheri, Rv. 278152- 01), correlata all'esistenza dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato. 2.2. Il Tribunale del riesame con motivazione ampia, articolata e priva di aporie, ha ricostruito l'insieme degli elementi significativi al fine di ritenere la ricorrenza del fumus del delitto di ricettazione, proponendo una considerazione analitica delle deduzioni della difesa non solo quanto al reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro preventivo, ma anche in ordine alle indagini espletate, con particolare riferimento all'importo del denaro rinvenuto in possesso del Buccino, davvero rilevante, ma non solo. Sono state, infatti, evidenziate: - le particolari modalità di occultamento; - la disponibilità di beni di rilevantissimo valore commerciale e di pregio in assenza di documentazione che ne attestasse il legittimo acquisto; - l'incompatibilità oggettiva tra una tale consistentissima disponibilità di denaro e di beni di pregio e il contesto di vita (tra l'altro solo parzialmente attestato, in mancanza di dichiarazioni dei redditi) del Buccino. Appare, dunque, evidente come l'insieme degli elementi considerati puntualmente sia in fase di perquisizione, che di sequestro, con le motivazioni sia del G.i.p che del Tribunale del riesame, valgano a far emergere nella sua oggettiva portata il fumus relativo al ruolo svolto dall'odierno ricorrente per la gestione e smercio dei beni provento di furto, anche considerata la mancata allegazione di una vera e propria situazione lavorativa, con assenza di qualsivoglia giustificazione quanto alla disponibilità di una somma rilevante di denaro e di beni di pregio ed evidente riscontro quanto all'astratta compatibilità, tenuto conto di una serie di elementi concreti, oggettivamente emergenti, tra il reato ipotizzato con gli elementi a carico del Buccino. In tal senso occorre considerare come il Tribunale abbia, nel caso concreto, applicato correttamente il principio di diritto già affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita. (Sez. 2, n.5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-01). Deve essere ribadita la ricorrenza, nel provvedimento impugnato, di una analitica considerazione quanto al pieno riscontro fumus richiesto per l'adozione del sequestro preventivo, costituito dall'esistenza di indizi di reato, cioè dalla esistenza di elementi concreti che facciano apparire verosimile che un reato sia stato commesso. In tal senso, l'insieme degli elementi valutati dal Tribunale, sono pienamente esplicativi del principio già affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire secondo il quale con particolare riferimento al controllo effettuato in sede di riesame, nella valutazione del fumus non può ritenersi sufficiente la sola "astratta configurabilità del reato", ma il giudice deve apprezzare in modo puntuale e coerente le risultanze processuali e l'effettiva situazione emergente dagli elementi eventualmente forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato seriamente sostenibile l'impostazione accusatoria, come avvenuto nel caso in esame (Sez. 2, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015- 01) con motivazione puntuale, logica, analitica e priva di aporie, dimostrativa della ricorrenza di elementi del tutto univoci a carico del Buccino (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 279927-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Mecchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento,Rv.261677-01; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515de1 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921-01). 2.3. Infine occorre considerare come il Tribunale del riesame abbia motivatamente sottolineato che le modalità concrete con cui tale ingente somma risultava detenuta erano da ritenere estremamente significative e da ricollegare alla volontà di evitare controlli, anche in base alla normativa antiriciclaggio. Il possesso di una così rilevante somma di denaro, in presenza di una legislazione che limita la detenzione del contante, unitamente al luogo e modalità di occultamento, hanno logicamente rappresentato nella considerazione del Tribunale una provenienza illecita del banconote, in assenza di qualsiasi giustificazione o possibile ricostruzione alternativa. Il Tribunale ha, dunque, correttamente applicato il principio consolidato secondo il quale l'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia di reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche(Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028-01; Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, Cavalli, Rv. 256108-01; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Faulla, Rv. 277334-01; Sez. 2, 43532 del 19/11/2021, Berati), tanto più ove si tenga conto della particolare fluidità della fase in considerazione delle indagini in corso, con precisa collocazione e considerazione della condotta imputata al ricorrente (tra l'altro, seppur incensurato, noto per frequentazioni collocate in ambito di criminalità organizzata e vicinanza familiare a soggetti pregiudicati per rapina di orologi di valore). 3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre