CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09233/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 ORDINANZA sul ricorso 23076/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualita' di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma P.za [OSCURATO:PERSONA] 18 ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro - Agenzia Demanio, [OSCURATO:PERSONA] 80415740580, Ministero Infrastrutture .. Trasporti; • - intimati - avverso la sentenza n. 11/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 17 gennaio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Il Ministero delle Finanze e il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] convenivano il 5 dicembre 1981 davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne il rilascio di un terreno demaniale sito in Campomarino che egli avrebbe occupato senza titolo dal 1966 in poi, oltre al risarcimento del danno; il Tatta si costituiva negando la natura demaniale del terreno e sostenendo di esserne legittimo proprietario a titolo originario per usucapione e/o a titolo derivato, proponendo pure domanda riconvenzionale di accertamento della sua proprietà. Il Tribunale adito si dichiarava incompetente con sentenza del 22 maggio 1987. Con citazione notificata alle controparti il 4 dicembre 1987 il Tatta riassumeva il giudizio davanti al Tribunale di Campobasso, ove veniva iscritta come n. 1166/1987 R.G. Con ordinanza del 10 aprile 1990 a detta causa era riunita la causa n. 428/1988 R.G., anch'essa frutto di riassunzione da parte di tale [OSCURATO:PERSONA] conseguente a dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Napoli quanto alla domanda, da lui proposta, di accertamento nei confronti dei suddetti Ministeri della sua proprietà di un altro terreno sito in Campomarino; i Ministeri avevano proposto domande riconvenzionali per la condanna al rilascio , anche di detto terreno e per il risarcimento dei danni. Con ulteriore ordinanza «. del 21 luglio 2006 era riunita pure la causa n. 895/1991 R.G. avviata dai Ministeri dinanzi al Tribunale di Campobasso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sempre per il rilascio di terreni siti nel medesimo Comune che sarebbero stati di proprietà attorea e per il relativo risarcimento dei danni derivati dall'asserita illegittima occupazione. Con sentenza del 29 ottobre 2007 il Tribunale di Campobasso dichiarava la proprietà del Ministero delle Finanze quanto alle aree non ritenute demaniali marittime e la proprietà del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] quanto alle aree ritenute demaniali marittime, condannando pertanto le controparti al rilascio e al risarcimento per illegittima occupazione; rigettava le relative domande riconvenzionali di accertamento della proprietà. Proponevano appello principale sia [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione notificato il 23 febbraio 2008, sia, con atto di citazione notificato il 22 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - quale erede di [OSCURATO:PERSONA] - e [OSCURATO:PERSONA]. Le controparti, divenute nelle more Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio e Ministero dei Trasporti, resistevano e proponevano appello incidentale. I due giudizi così instaurati davanti alla Corte d'appello di Campobasso venivano riuniti all'udienza del 16 settembre 2008; con sentenza del 5 ottobre 2012 la Corte accoglieva l'appello di [OSCURATO:PERSONA] e rimetteva in ruolo la causa per gli altri appelli, disponendo poi consulenza tecnica d'ufficio.All'udienza del 26 febbraio 2014 per sopravvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] la causa era interrotta; veniva poi tempestivamente riassunta, con subentro degli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, con sentenza del 17 gennaio 2019, accogliendo parzialmente sia i gravami principali sia quelli incidentali, rideterminava l'indennizzo dovuto dal Pozzuto, dal Pistaccio, dal Campanelli, dal [OSCURATO:PERSONA] e dai Patierno, confermando nel resto la sentenza impugnata, condannando a rifondere a controparte le spese del grado i Patierno, che onerava pure delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, e compensando tutte le altre spese del giudizio d'appello. Hanno presentato ricorso i Patierno, il Tatta, il Pistaccio, il [OSCURATO:PERSONA] e, quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; gli intimati non si sono difesi. Considerato che: Il ricorso si articola in sette motivi. 1.1 Il primo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 e 324 c.p.c., per avere il giudice d'appello accertato che il Pozzuto occupava l'area demaniale marittima di cui al foglio 11, particella 1361, del Catasto terreni del Comune di Campomarino, condannandolo quindi a pagare l'indennizzo di euro 256.352,64. La sentenza del Tribunale di Campobasso, pur rilevando che la consulenza tecnica aveva accertato che l'area così contraddistinta catastalmente era intestata al demanio marittimo, aveva evidenziato che al Pozzuto era stata contestata l'occupazione solo delle particelle nn. 651 e 652, per cui, pena la violazione dell'articolo 112 c.p.c., non poteva considerarsi l'occupazione della particella n. 1361; il che non sarebbe stato oggetto di appello incidentale. Nonostante questo, la corte territoriale avrebbe "accertato la natura demaniale marittima anche di tale particella", così violando non solo l'articolo 112 c.p.c., ma pure il giudicato al riguardo formatosi. E ciò laddove la corte - a pagina 26 della sentenza impugnata) afferma che il Pozzuto occupa "una superficie di mq 1747 (foglio 11 p.11e 1361, 651 e 652 - di cui mq 1537 ricadenti nella fascia demaniale marittima e mq 210 fuori dalla delimitazione da considerare quindi patrimonio indisponibile dello Stato". Da questo sarebbe derivata la condanna del Pozzuto a corrispondere "l'indennità per l'occupazione di tale particella ricadente in area demaniale marittima, di estensione pari a mq 1537, per un importo di ben C 256.352,64". Pertanto si denuncia ultrapetizione in cui sarebbe incorso il giudice d'appello e in subordine violazione del giudicato. 1.2 Il motivo, che naturalmente ora giova la erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], è fondato. 1.2.1 Dalla pur sintetica premessa descrittiva della vicenda processuale risulta che nella causa n. 895/1991 promossa dai Ministeri nei confronti, tra gli altri, del Pozzuto, a quest'ultimo era stato attribuito l'avere occupato abusivamente fin dagli anni 1966/1967 terreni demaniali di cui al foglio 11, particelle 651/652 (si veda la premessa del ricorso, a pagina 4). La consulenza tecnica d'ufficio faceva poi emergere che l'originaria particella 22 nelle more del giudizio era stata frazionata con una nuova classificazione numerica nella particella 1361 occupata dal Pozzuto, nella particella 1362 occupata dal Pistaccio e nella particella 1360 occupata dal Tatta (si veda ancora nella premessa, a pagina 5). Il Tribunale nella propria sentenza riconosceva, per quanto qui interessa, l'appartenenza al demanio pubblico dello Stato delle particelle 651 e 652 del foglio 11 di cui era occupatore il Pozzuto, e accertava pure l'esistenza della occupazione di demanio marittimo senza però attribuirne alcuna parte al , Pozzuto (premessa, pagina 5). Riguardo alla posizione di quest'ultimo, dava atto che dalla consulenza tecnica "era emersa l'intestazione dell'area , contraddistinta catastalmente al fg. 11 p.11a 1361 (occupata da Pozzuto) al demanio dello Stato ramo marina mercantile", però poi affermava (a pagina 14 della sentenza): "in sede di citazione al Pozzuto era stata contestata l'occupazione solo delle particelle n. 651 e 652 e di parte della 22 sicché, pena la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., non potrà qui tenersi conto dell'occupazione della particella n. 1361, gemmata dal frazionamento della 22". A questa parte della sentenza di primo grado si riferisce il motivo come sopra riassunto (v. pagina 10 del ricorso). Corrisponde al vero che il giudice d'appello osserva (a pagina 9 della sentenza) che "la prospettazione degli appellanti ha trovato conferma negli accertamenti compiuti" dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice d'appello stesso (nel giudizio di secondo grado era stata espletata infatti una ulteriore consulenza tecnica d'ufficio) - e tale prospettazione, riassunta a pagina 7 della sentenza, riguarda l'inclusione nel demanio marittimo delle particelle 1360, 1362 e 1364 del foglio 11, relative rispettivamente alla posizione del Tatta, del Pistaccio e dei Campanelli, escluse invece "le altre zone" -. La corte territoriale specifica proprio che il nuovo consulente aveva rilevato una variazione d'ufficio del 26 febbraio 2008 di "alcune particelle originate dalla n. 22 (1360 occupata da Tatta, 1361 occupata da Pozzuto, 1363 occupata da Pistaccio e 1364 occupata da Campanelli)", e offre poi una argomentazione giuridica nel senso che la variazione d'ufficio non aveva rilievo essendo successiva alla entrata in vigore della legge 140/2004, cioè al 30 maggio 2004, per giungere infine (e precisamente a pagina 26), omettendo ogni riferimento al passo della sentenza di primo grado sopra richiamato, a determinare l'indennità gravante il Pozzuto sia per il terreno non demaniale, sia per il terreno demaniale marittimo, in relazione a quest'ultimo quantificandola in euro 256.352,64.Viene così pretermessa dal giudice d'appello ogni considerazione sul dirimente fatto processuale che la posizione del Pozzuto non era stata, per quanto concerne l'occupazione di demanio marittimo, devoluta nell'appello principale. 1.2.2 Per quanto concerne, peraltro, l'oggetto dell'appello incidentale degli enti pubblici coinvolti, nella premessa i ricorrenti evidenziano che consisteva nel solo punto della sentenza di primo grado ove veniva dichiarato che appartengono al demanio marittimo le sole particelle di terreno intestate catastalmente al "demanio dello Stato ramo marina mercantile" e non anche quelle che risultano intestate al "demanio pubblico dello Stato": appello quindi che, evidentemente, non investiva la particella 1361, bensì semmai i terreni non qualificati catastalmente come appartenenti al demanio marittimo. E quel che il ricorso, nella premessa, espone come contenuto dell'appello incidentale è confermato, in sostanza, nella sentenza d'appello a pagina 8, sub 2.2. Per di più, significativamente - si nota oramai ad abundantiam -, nella motivazione della sentenza d'appello non vi è alcuna considerazione del passo della sentenza del Tribunale riportato nel motivo, cioè la necessità del rispetto dell'articolo 112 c.p.c. nel senso di non poter tener conto della occupazione della particella 1361 da parte del Pozzuto, del quale è stata contestata solo l'occupazione delle particelle 651 e 652. Il motivo, in conclusione, merita completo accoglimento. 2.1. Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 6, comma 2 bis, d.l. 80/2004 convertito in I. 140/2004 e 5 I. 2248/1865 all.E, in relazione all'accertamento della demanialità marittima dei terreni occupati dai Pistaccio.v k:(.1Jani. Nella denegata ipotesi in cui sia rigettato il primo motivo, si denuncia tale violazione quanto all'accertamento della demanialità marittima del foglio 11, particella 1361, occupato dal Pozzuto.Si invoca l'articolo 6, comma 2 bis, d.l. 80/2004 convertito in I. 140/2004, che così recita: "La fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Campomarino (Campobasso) è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione è delegata all'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti". Questa norma imporrebbe "una scelta peculiare rispetto al regime del demanio marittimo", altrimenti individuato ex articolo 32 cod. nav. per le "qualità intrinseche dei beni"; e la delimitazione ex articolo 6, comma 2 bis, comporterebbe "un'attività di mero accertamento fondata sulle intestazioni catastali anziché sulle caratteristiche oggettive e funzionali delle aree", la Agenzia del demanio dovendo, d'intesa con il Ministero, attuare in via amministrativa tale ricognizione. Il fatto che all'entrata in vigore - 30 maggio 2004 - della I. 140/2004 "le particelle 1360 (Tatta), 1361 (Pozzuto) e 1362 (Pistaccio) risultassero intestate al demanio pubblico dello Stato ramo marina mercantile" per un errore materiale rettificato nel 2008 sarebbe stato condiviso nella sentenza qui impugnata a pagina 9, laddove si fa riferimento alla "variazione di ufficio" con la dicitura "variata intestazione per errore commesso...", riconoscendo quindi che "nessuno degli immobili oggetto di causa già alla data ... di entrata in vigore della legge n. 140/2004 ... poteva considerarsi appartenente al demanio marittimo" proprio perché l'intestazione al "demanio dello Stato ramo marina mercantile" derivava da un errore commesso dal Catasto nel riordino fondiario operato nel 2002. Nonostante ciò la corte territoriale avrebbe riconosciuto a tali particelle la natura di demanio marittimo, affermando che con il verbale di delimitazione ricognitivo della fascia demaniale marittima compresa nel territorio di Campomarino ai sensi del citato articolo 6, comma 2 bis, alla cui redazione hanno partecipato l'Agenzia del demanio delle regioni Abruzzo e Molise e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, "è stata individuata una porzione della proprietà demaniale soggetta al peculiare regime del demanio marittimo, esercitandosi in tal modo una potestà di cura dell'interesse pubblico in termini tali da incidere (come di fatto è avvenuto) sulla posizione soggettiva di soggetti privati": atto quindi che, "in quanto suscettibile di avere carattere costitutivo o modificativo di diritti", avrebbe espresso "la discrezionalità amministrativa", sul cui corretto esercizio il giudice ordinario non ha potere di verifica, non potendo pertanto disapplicarlo, poiché la tutela delle posizioni soggettive eventualmente pregiudicate sarebbe riservata al giudice amministrativo. Si osserva che il tracciamento della linea di demarcazione ai sensi della norma applicata non avrebbe "determinato alcun effetto costitutivo o modificativo di diritti, né tanto meno la spendita di un potere discrezionale", avendo la norma assegnato alla pubblica amministrazione "un'attività meramente cognitiva e, dunque, chiaramente vincolata". Peraltro, avrebbe errato il giudice d'appello ritenendo che la discrezionalità dell'atto impedisse al giudice ordinario di disapplicarlo, pur avendolo reputato illegittimo nella parte in cui esso "ha recepito un errore materiale nelle intestazioni catastali risultanti alla data del 30/05/2004". Non sarebbe stato rispettato l'articolo 5 I. 2248/1865 all.E, per cui "le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi": norma, quindi, che conferisce al giudice ordinario, chiamato a decidere una controversia coinvolgente un atto amministrativo illegittimo, sia questo discrezionale o vincolato, il potere di disapplicarlo nel caso di specie se non sia stato impugnato davanti al giudice amministrativo. Né tale potere di disapplicazione sarebbe derogabile nel caso in esame, in cui "viene in luce una delimitazione sostanzialmente coincidente negli effetti con quella disciplinata dall'art. 32 Cod. Nav.". Dunque, "a fronte della rinvenuta illegittimità del verbale di delimitazione del 27/12/2013 (consistente ... nell'inclusione delle aree distinte al fg. 11 p.11e n. 1360, 1361 e 1362 all'interno della dividente demaniale a causa di un errore materiale esistente alla data di entrata in vigore del decreto, ma rettificato anteriormente alla pronuncia)", per detta normativa il giudice avrebbe dovuto disapplicare "nella parte concernente tale errore" e accertare la demanialità delle aree secondo le intestazioni catastali risultanti" dal 1948 (demanio pubblico dello Stato). Per ottenere ciò il privato, contestando appunto l'accertata demanialità del bene, potrebbe invocare la tutela della propria situazione giuridica dal giudice ordinario, abilitato a disapplicare l'atto amministrativo se e in quanto illegittimo (si richiama Cass. 18511/2018). 2.2 Per la posizione Pozzuto il motivo è subordinato al mancato accoglimento del motivo precedente, per cui risulta assorbito essendo il primo motivo accolto. Per il resto, cioè per la posizione Pistaccio-Tatta, come dimostrerà quanto in fra si verrà ad illustrare il secondo motivo per evidente logica deve essere vagliato congiuntamente al terzo motivo. 3.1 Quest'ultima censura denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.c., violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c. In appello gli attuali ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Pistaccio avevano addotto l'esistenza dell'errore materiale di cui si è detto appunto nel motivo precedente e conseguentemente la demanialità non marittima delle aree occupate, che le avrebbe rese assoggettabili alla usucapione, chiedendo allo scopo la disposizione della presentata prova testimoniale, che il giudice d'appello ha poi ritenuto ammissibile ma non rilevante. Ciò perché tale prova sarebbe relativa "alla situazione dei terreni che, a seguito della delimitazione operata il 27/12/2013, sono risultati compresi con effetti retroattivi nella fascia demaniale marittima di Campomarino, considerato che il peculiare regime del demanio comporta l'impossibilità di acquisto a titolo originario e l'inutilità dell'esercizio di un potere di fatto a tal fine". Questo rilievo della corte territoriale sarebbe "oltremodo errato", in quanto, come emergerebbe nel contenuto del motivo precedente, il verbale di delimitazione del 27 dicembre 2013 sarebbe "illegittimo nella parte in cui ha incluso all'interno della dividente demaniale aree in realtà intestate al demanio dello Stato, le quali afferiscono a beni patrimoniali e risultano usucapìbili": il che renderebbe rilevante la prova relativa alla sussistenza dei presupposti dell'usucapione. 3.2 Tutte queste doglianze si basano, nella loro reale sostanza e pure con difformità rispetto alla rubrica del terzo motivo (nella quale si denuncia la violazione dell'articolo 115 c.p.c., che sarebbe semmai una conseguenza appunto della reale sostanza delle censure: compete invero al giudice, giacché jura novit curia, qualificarne il contenuto qualora queste rimangano comunque entro l'ambito tassativo di cui all'articolo 360, primo comma, c.p.c., la riqualificazione costituendo poi il presupposto per procedere a vagliarlo nella sua effettiva sostanza - sulla non vincolatività per il giudicante della configurazione formale offerta dalla rubrica del motivo se questo è tuttavia riconducibile nel perimetro dell'articolo 360 c.p.c. è ben noto l'insegnamento di S.U. 24 luglio 2013 n. 17931, e su questa linea, tra gli arresti massimati, condivisibilmente si pongono Cass. sez. 3, 29 agosto 2013 n. 19882, Cass. sez. 1, 31 ottobre 2013 n. 24553, Cass. sez. 6-3, ord. 20 febbraio 2014 n. 4036, Cass. sez. L, 17 dicembre 2015 n. 25386, Cass. sez. 2, 29 novembre 2016 n. 24247, Cass. sez. 5, ord. 6 ottobre 2017 n. 23381, Cass. sez. 6-5, ord. 27 ottobre 2017 n. 25557, Cass. sez. 2, ord. 7 maggio 2018 n. 10862 -), sul dissenso rispetto alla interpretazione dell'articolo 6, comma 2 bis, d.l. 80/2004, convertito in I. 140/2004, adottata in modo chiaro e netto dalla corte territoriale. 3.3 D giudice d'appello, infatti, in conseguenza di tale sua interpretazione, valorizza in modo assoluto e dirimente la situazione catastale che sussisteva al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, id est il 30 maggio 2004, quando entrò appunto in vigore la I. 140/2004, situazione che, ai fini della qualificazione come fascia demaniale marittima dei terreni, gode espressamente di "effetti retroattivi". Aderisce così in sostanza all'operazione ermeneutica svolta dal giudice di prime cure in parte qua, che la riassume come segue nelle pagine 3-4 della sentenza: "l'art. 6 comma 2-bis del d.l. n. 80/2004, come risultante a seguito della conversione nella legge n. 140/2004, attribuisce efficacia dirimente e assorbente, in ordine alla individuazione della fascia demaniale marittima nel territorio del comune di Campomarino, alle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione (30.5.2004), con una scelta che deroga ai criteri individuati dal diritto vivente per l'accertamento della natura demaniale di un'area (per cui sono decisive le caratteristiche obiettive, strutturali e funzionali del bene) e che, sebbene opinabile (specie per quanto attiene agli effetti retroattivi della previsione), non appare manifestamente irragionevole e arbitraria". La corte territoriale, pertanto, dichiara "superata la questione della rilevanza dell'errore che sarebbe stato commesso in occasione del riordino fondiario dei terreni oggetto di causa del 15.11.2002, per effetto del quale sarebbe stata modificata per alcune particelle, senza giustificazione alcuna, l'intestazione da «demanio pubblico dello Stato» a «demanio dello Stato ramo marina mercantile»" visto il contenuto del verbale di delimitazione - con effetti retroattivi, appunto - redatto dall'autorità amministrativa il 27 dicembre 2013 in attuazione della suddetta norma: verbale che, indipendentemente dalla natura che ad esso si attribuisca, cioè costitutiva o meramente ricognitiva, ha direttamente applicato proprio l'articolo 6 comma 2 bis nella parte in cui, anche con effetti retroattivi, ha recepito le intestazioni catastali che esistevano il 30 maggio 2004. Così, in sintesi, risponde alle censure degli appellanti la corte territoriale nelle pagine 8-12 della sentenza impugnata. 3.4 L'interpretazione adottata da entrambi i giudici di merito è condivisibile: se, infatti, il legislatore si è posto come obiettivo il "risolvere in via definitiva le incertezze" (come rimarca la sentenza d'appello a pagina 11, traendolo specificamente dalla Relazione alla I. 140/2004), eliminando qualsivoglia incertezza al punto di rendere pure retroattiva una siffatta stabilizzazione, non si vede come sia sostenibile che un verbale di delimitazione eseguito in conformità (indiscussa questa, visto che la posizione dei ricorrenti si appoggia poi sulla correzione di tali dati catastali avvenuta come variazione d'ufficio il 26 febbraio 2008: cfr. sentenza d'appello, pagina 9) ai dati catastali presenti il 30 maggio 2004 non sia corretto e legittimo ma sia invece rettificabile, e non per il suo contenuto in sé - che lo rende conforme, come si è appena detto, ai dati catastali del 30 maggio 2004 -, bensì per un contenuto asseritamente erroneo evincibile dal catasto così come quest'ultimo era configurato appunto il 30 maggio 2004. Il legislatore infatti, sine dubio, ha scelto tra le vie percorribili quella drasticamente risolutiva, diretta a chiudere ogni controversia e quindi a stabilizzare e legittimare in misura assoluta quanto risultava dal catasto il 30 maggio 2004, anche - e nonostante - se erroneo. Il che conduce, assorbito ogni altro rilievo, alla infondatezza delle censure in esame, non emergendo ictu ocu/i, considerata la ratio di stabilizzazione e semplificazione, alcun abuso della discrezionalità legislativa in questa scelta, come già rilevava, condivisibilmente, il giudice di prime cure.4.1 Il quarto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1158 c.c., nonché, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c. Quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] e, per le particelle 651 e 652 (cioè il terreno non demaniale), del Pozzuto, il giudice d'appello afferma che è pacifica "l'esistenza di una situazione di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sui beni oggetto di causa sussistente quantomeno dal 1966-67" (sentenza impugnata, pagina 21), e rileva poi (nelle susseguenti pagine 22-23) che, pur essendo decorso quando fu presentata la domanda giudiziaria dai Ministeri un tempo sufficiente per l'usucapione, si era verificato un fatto interruttivo rappresentato da due richieste di concessione dell'area occupata, sottoscritte rispettivamente dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Pozzuto, depositate il 15 maggio 1978 presso l'Intendenza di Finanza di Campobasso, con le quali i suddetti "non hanno soltanto interrotto il termine di prescrizione ma hanno altresì espresso una chiara rinuncia a far valere l'usucapione eventualmente maturata"; il che, ad avviso appunto della corte territoriale, ha reso irrilevante la "prova testimoniale articolata dagli appellanti allo scopo di dimostrare l'esercizio di atti di possesso uti domini dal 1945". La giurisprudenza di legittimità insegna invece che la rinuncia tacita all'usucapione sussiste soltanto se vi è incompatibilità assoluta tra il comportamento del possessore e la sua volontà di avvalersi della causa di acquisto del diritto; e nel caso in esame non si sarebbe manifestata una simile volontà, bensì si sarebbe solo inteso "regolarizzare" la posizione degli istanti "in ordine alla occupazione dei terreni". Pertanto non vi sarebbe stata una incompatibilità assoluta fra le domande di concessione e la volontà di usucapione, derivandone che "la statuizione concernente la demanialità marittima delle aree contraddistinte al fg. 11 p.11e n. 22 ([OSCURATO:PERSONA]) e n. 651 e ,, 652 (Pozzuto)" sarebbe illegittima perché ometterebbe un fatto decisivo per il giudizio e non si fonderebbe sulle prove ritualmente richieste, violando così l'articolo 115 c.p.c. 4.2 A tacer d'altro, questo motivo è palesemente inammissibile, in quanto persegue dal giudice di legittimità una diretta valutazione fattuale - alternativa rispetto a quella adottata dal giudice d'appello - in relazione alle intenzioni che sarebbero state manifestate mediante le richieste di concessione dai due ricorrenti. 5.1 n quinto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 8 d.l. 400/1993 convertito in I. 494/1993. In subordine all'accoglimento del secondo motivo, si sostiene che nella sentenza impugnata, per quantificare gli indennizzi risarcitori relativi alle occupazioni delle aree di cui al foglio 11, particelle 1360 e 1362 (occupate rispettivamente dal Tatta e dal Pistaccio), nonostante che l'illegittimità del loro inserimento nel verbale di delimitazione del 27 dicembre 2013 le avrebbe ricondotte al patrimonio indisponibile dello Stato per gli effetti dell'articolo 5 I. 2248/1865 all.E, con conseguente calcolo degli indennizzi "secondo i criteri più favorevoli utilizzati per le aree non demaniali marittime", si sarebbe invece applicata una norma riferibile alle sole occupazioni senza titolo delle aree demaniali marittime, cioè l'articolo 8 d.l. 400/1993 convertito in I. 494/1993, che recita: "A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivato dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento." Qualora non fosse accolto il primo motivo, questa censura si estenderebbe anche alla posizione del Pozzuto. 5.2 Premesso che il primo motivo accolto impedisce, effettivamente, di introdurre pure la posizione del Pozzuto in questa censura, è sufficiente rimandare, per dimostrarne l'infondatezza, a quanto già evidenziato a proposito del secondo e del terzo motivo. 6.1 n sesto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c., in relazione al rigetto della domanda di accertamento dell'usucapione del Patierno quanto ai terreni di cui al foglio 21, particelle nn. 2 e 29, del catasto del Comune di Campomarino. Nell'atto d'appello il Patierno adduceva che il suo dante causa [OSCURATO:PERSONA], con atto pubblico del 30 novembre 1961, aveva acquistato, tra l'altro, tali particelle, e che con atto pubblico del 1976 le aveva poi vendute all'appellante, dichiarando nell'atto di compravendita di essere "nel possesso pacifico pubblico continuo e ininterrotto di due vecchi fabbricati rurali ... giacenti entrambi sul mappale 2 del foglio 21 ... il primo dei suddetti fabbricati è riportato al foglio 21 mappale 27 ... l'altro è riportato alla stessa partita foglio 21 mappale 28". L'appellante poi sosteneva che dalla documentazione citata sarebbe risultato che i suoi danti causa già prima del 1961 avevano acquistato le particelle con atti pubblici, desumendone quindi di avere egli "maturato il diritto di acquisto ultraventennale"; d'altronde controparte non avrebbe fornito prova documentale contraria nel giudizio di primo grado e l'attuale ricorrente avrebbe chiesto nell'atto d'appello prova orale per dimostrare la maturata usucapione. Al riguardo, però, il giudice d'appello, negando l'usucapione, ha ritenuto irrilevante la prova orale (motivazione, sub 3.3.1), "pur articolata in relazione all'usucapione dei terreni avendo riguardo al contratto di compravendita del 1979 che invece concerneva l'acquisto dei fabbricati ... la cui area di sedime è appunto una porzione delle particelle di cui si discuteva l'usucapibilità"; inoltre "per quanto riguarda il successivo contratto relativo alla restante parte dei terreni" nessuna contestazione era mai stata mossa da controparte, onde "doveva intendersi provato" ed era possibile il cumulo tra il possesso dell'alienante Toschi e il possesso dell'acquirente Patierno. Dunque il giudice d'appello avrebbe rigettato la domanda di accertamento dell'usucapione senza fondarla sulle prove orali richieste, così violando l'articolo 115 c.p.c. 6.2 n passo motivazionale sub 3.3.1 oggetto della censura è il seguente: "Rispetto alla posizione del Patierno risulta evidente l'insufficienza del periodo di tempo in cui, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe esercitato il possesso, peraltro limitatamente a due fabbricati diruti, quindi con esclusione dei terreni che formano oggetto della domanda di usucapione. Come si è visto in precedenza, il contratto di compravendita del 1979 riguarda, appunto, l'acquisto di due fabbricati, con la conseguenza che l'appellante non può unire il proprio possesso a quello dei danti causa relativamente ai terreni su cui pretende il riconoscimento dell'acquisto a titolo originario; ne è conseguita altresì l'irrilevanza della prova testimoniale articolata sul punto." 6.3 n giudice d'appello, dunque, ha ritenuto irrilevante la prova orale perché relativa ad un periodo di possesso non incidente, in quanto non cumulabile ai fini dell'usucapione del terreno con il possesso dei danti causa, avendo avuto quest'ultimo come oggetto soltanto i due fabbricati e non il terreno stesso. Il motivo, come emerge dalla esposizione sopra offerta, non affronta realmente questo profilo, ma anzi, nel riassumere la posizione che il Patierno aveva preso nell'atto d'appello, afferma che quest'ultimo vi aveva addotto che gli erano state vendute dal Toschi con atto pubblico del 1979 le particelle, subito dopo però correggendosi nel senso che nell'atto di compravendita il Toschi aveva dichiarato di essere "nel possesso pacifico pubblico continuo e ininterrotto di due vecchi fabbricati rurali". Il che, come rileva il giudice d'appello, non coincide affatto con una dichiarazione del possesso del terreno, per cui, in ultima analisi, il motivo non coglie la ratio decidendi adottata dal giudice, superando la determinazione dell'oggetto dell'atto pubblico di compravendita nei due fabbricati - il che, si nota per inciso, sarebbe d'altronde una questione fattuale, in questa sede inammissibile -, ma anzi ribadisce nella parte finale che il contratto di compravendita del 1979 cui si riferisce la corte territoriale "invece concerneva l'acquisto dei fabbricati". Sotto ogni profilo, dunque, il motivo è inammissibile. 7.1 Il settimo motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn.3 e 5 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 91, primo comma, c.p.c. La corte territoriale ha compensato le spese per tutti tranne i Patierno, condannati anche a corrispondere le spettanze al consulente tecnico d'ufficio. Ciò per avere ritenuto sussistente una loro integrale soccombenza. In realtà, mentre in primo grado il Patierno era stato condannato a indennizzi risarcitori nella misura di euro 98.346,18, esito dell'appello è stata la riduzione della somma risarcitoria a euro 38.378,04. La corte territoriale non avrebbe quindi fornito "una motivazione puntuale e logica" della soccombenza, considerato pure che "la condotta occupativa" del Patierno "non appare difforme da quella posta in essere dagli altri ricorrenti". 7.2 Il motivo, da intendersi appunto come denuncia di violazione dell'articolo 91 c.p.c. e non certo come censura motivazionale, è palesemente fondato, avendo la corte territoriale effettuato tale violazione sotto il profilo della qualificazione di soccombente.Così si è espressa la corte a pagina 28 della sentenza impugnata, dopo avere . già disposto la compensazione per tutti gli altri rapporti processuali: "Residua la posizione del Patierno, il cui appello viene integralmente rigettato e che, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannato al pagamento delle spese di questo grado del giudizio ... a suo carico sono posti definitivamente gli onorari relativi alle c.t.u. svolte". In realtà la consistente riduzione - euro 38.378,04 -, ottenuta dai Patierno proprio mediante l'appello, del quantum della condanna di primo grado inferta al loro de cuius - euro 98.346,18 - non consente proprio, ictu ocu/i, di qualificare integralmente rigettata la posizione dei Patierno quale appellanti. Non sussiste pertanto una corretta applicazione dell'articolo 91, primo comma, c.p.c., il cui concetto di soccombenza palesemente non è stato rispettato. Si nota per di più - meramente ad abundantiam, trattandosi appunto di questione di diritto - che non vi è spiegazione alcuna da parte della corte territoriale in ordine al trattamento singolarmente quanto notevolmente diverso rispetto a quello effettuato agli altri appellanti che è stato invece riservato ai Patierno, sia per le spese di lite sia per le spettanze dei consulenti. 8. In conclusione, risultano fondati il primo e il settimo motivo, limitatamente quindi alle posizioni della erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Riguardo ad esse, vi è evidente luogo a procedere, previa cassazione della sentenza in partibus quibus, ex articolo 384 c.p.c. alla decisione nel merito. Per quanto concerne allora la posizione Pozzuto, l'indennità concessa dal giudice d'appello deve essere decurtata di euro 256.352,64, mentre per quanto concerne la posizione Patierno, la forte decurtazione integrando soccombenza reciproca, deve disporsi la compensazione delle spese.Essendo i Patierno, dunque, nella stessa posizione degli altri appellanti, da quanto appena rettificato discende che non soltanto loro sono gravabili delle h spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio, le quali, invece, devono gravare in solido tutte le parti, come logica conseguenza della compensazione totale delle spese del secondo grado. 9. Poiché pure nel presente giudizio sussiste reciproca soccombenza tra la Gammieri e i Patierno da un lato e le controparti dall'altro - in particolare, è soccombente la Gammieri in riferimento al quarto motivo, e sono soccombenti i Patierno in riferimento al sesto -, le spese tra loro vanno compensate. Quanto agli altri ricorrenti, che sono soccombenti in toto, non vi è luogo a pronuncia sulle spese in quanto le controparti vittoriose non si sono difese. Essendo stato parzialmente accolto il ricorso, non sussistono i presupposti di legge per versamento di un ulteriore contributo unificato. P.Q.M. Accogliendo il ricorso limitatamente al primo e al settimo motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, decurta la somma di euro 256.352,64 dalla sorte complessiva di euro 257.740,91 della condanna pronunciata a carico di [OSCURATO:PERSONA], e compensa integralmente le spese di lite del secondo grad