Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1225/2022
ECLI:EU:T:2022:802
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0687_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 14 dicembre 2022 –
[OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione
(causa T‑687/20) (
1
)
«Dumping – Importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Cina – Restituzione di un dazio antidumping definitivo – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Irretroattività – Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuto articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1036] – Proporzionalità – Registrazione delle importazioni – Articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 1225/2009 (divenuto articolo 14, paragrafo 5, del regolamento 2016/1036)»
1.
Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Persone fisiche o giuridiche – Ricorso proposto da più ricorrenti avverso la stessa decisione – Legittimazione attiva di uno di loro – Ricevibilità del ricorso nel suo complesso
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 26, 27)
2.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Ripresa del procedimento che ha preceduto i regolamenti dichiarati invalidi allo scopo di reintrodurre i dazi antidumping – Reintroduzione di dazi antidumping su talune importazioni realizzate durante il periodo di applicazione dei regolamenti dichiarati invalidi – Ammissibilità – Violazione del principio di irretroattività – Insussistenza – Violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità e di tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza
(Art. 5, §§ 1 e 2, TUE; art. 266 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47, comma 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 9, 10, § 1, e 14; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 9, 10, § 1, e 14)
(v. punti 48‑55, 60‑84, 90, 95, 96, 104‑107, 122‑128, 132‑136, 158)
3.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Ripresa del procedimento che ha preceduto i regolamenti dichiarati invalidi allo scopo di reintrodurre i dazi antidumping – Restituzione dei dazi antidumping a una data diversa da quella annunciata nell’avviso di riapertura dell’inchiesta – Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento – Insussistenza
(Art. 288, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 5 e 6)
(v. punti 109‑117)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA]. Ltd e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannate alle spese.
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GU C 19 del 18.1.2021
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