CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27566/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Osservato che il ricorso è inammissibile in quanto non si rinvengono violazioni di legge nella decisione del Magistrato di sorveglianza che ha ritenuto che il reclamo fosse da qualificare come reclamo generico ai sensi dell'art. 35 Ord. pen., attesa la mancanza di un diritto soggettivo violato nella limitazione a quattro ore al giorno, anziché alle otto ore richieste dall'interessato, dell'utilizzo del computer; in mancanza della prospettazione di un diritto soggettivo e della correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'amministrazione penitenziaria censurata (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998), il reclamo del detenuto al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., attiva una procedura che si esaurisce con la risposta del magistrato al reclamo, e il relativo provvedimento non è impugnabile (Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Costa, Rv. 271905); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2