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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22961/2026

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edimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorsocon conseguente annullamento della sentenza impugnata;lette la memoria e le contestuali conclusioni datata 21/5/2026 del difensore dellaparte civile XXXXXXXXXXXXXX, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condannadel ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio da liquidarsisecondo i criteri di legge;letta la memoria pervenuta in data 4/6/2026 di replica alle conclusioni delProcuratore generale a firma del difensore della parte civile XXXXXXXXXXXXXXcon la quale si sono ribadite le conclusioni già assunte con la precedentememoria.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 29 ottobre 2025 la Sesta Sezione penale della Cortedi cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza in data 3 maggio 2024 dellaCorte di appello di Napoli con la quale era stata affermata la penaleresponsabilità del predetto imputato in relazione al reato di cui all’art. 570 cod.pen. ai danni della moglie XXXXXXXXXXXXXX, reato contestato come consumato“con condotta perdurante dall’agosto 2019 all’attualità”.La Corte di appello di Napoli aveva, a sua volta, confermato la sentenza dianalogo tenore emessa in data 8 marzo 2022 del Tribunale di Avellino.2.

Avverso l’indicata sentenza della Sesta Sezione penale di questa Corte,propone ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. ildifensore del condannato, premettendo che nell’originario ricorso per cassazioneaveva eccepito la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. inrelazione alla mancata notifica del decreto di citazione a giudizio in sede diappello ai sensi degli artt. 597 e 601 cod. proc. pen. e rappresentando laseguente ricostruzione delle vicende procedimentali:- a seguito della condanna intervenuta in primo grado con la menzionatasentenza del Tribunale di Avellino, il XXXXXXX aveva presentato in data 8 luglio2022 rituale atto di appello a mezzo dell’allora difensore avv. [OSCURATO:PERSONA];- in data 20 giugno 2023 l’imputato aveva nominato un nuovo difensoredi fiducia nella persona dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del qualeeleggeva domicilio, revocando contestualmente la nomina dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];- l’atto di nomina del nuovo difensore era stato depositatotelematicamente in data 7 luglio 2023;- in data 3 ottobre 2023 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] poiché non avevaricevuto il decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte di appello, essendotuttavia venuto a conoscenza della data (6 ottobre 2023) di inizio delprocedimento in grado di appello in quanto gli erano state comunicate leconclusioni del Procuratore generale, rappresentava, con invio di PEC, ilproblema alla Cancelleria della Corte territoriale;- in data 11 ottobre 2023 la cancelleria della Corte di appello notificava,mediante l’invio di PEC, all’avv. [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente il verbaledell’udienza del 6 ottobre 2023 dal quale emergeva il rinvio dell’udienza al 3maggio 2024 ma non il decreto di citazione ex art. 601 cod. proc. pen. cherisulta essere stato emesso in data 10 luglio 2023;- con PEC in data 26 aprile 2024 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] eccepiva lapermanente omessa notifica del predetto decreto di citazione ma nessunarisposta gli perveniva dalla Cancelleria della Corte territoriale;- infine, in data 5 novembre 2024 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] apprendeva che ilprocedimento era stata definito dalla Corte di appello e che, perseverandonell’errore, il dispositivo della sentenza era stato notificato al revocato difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], chiedeva quindi che gli venisse inviata copia della sentenzache riceveva in data 13 novembre 2024 e poteva, quindi, presentare il ricorsoper cassazione.Aggiunge, ancora, la difesa del ricorrente che:- in data 15 marzo 2024 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto a mezzo PECuna missiva avente il seguente contenuto: «Invia tramite posta elettronicacertificata l’allegato decreto numero di registro Re.Ca/2022/009335/Corte diappello a carico di [OSCURATO:PERSONA]», ma che detta missiva contenevaesclusivamente il processo verbale di udienza a trattazione scritta giànotificatogli in data 11 ottobre 2023 e non anche il decreto di citazione a giudiziodi cui all’art. 601 cod. proc. pen.;- la Corte di cassazione nella sentenza qui impugnata ha erroneamenteaffermato che la notifica effettuata dalla Cancelleria della Corte di appello in data15 aprile 2024 conteneva in allegato anche il decreto di citazione a giudizio;- al fine di fugare ogni dubbio l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 27 novembre2025 presentava presso la cancelleria della Corte di appello di Napoli una“istanza di dichiarazione difformità notifica PEC” alla quale il funzionariogiudiziario interessato così rispondeva: «In relazione a quanto richiesto sicertifica che con missiva tramessa via PEC in data 15/3/2024 è stato trasmesso ilverbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con indicazione della fissazione dellasuccessiva udienza da tenersi in Corte di appello in data 3/5/2024, come giàtrasmesso in data 11/10/2023 sempre tramite posta elettronica certificata.

NA19/12/2025»;- inoltre, sempre a mezzo PEC in data 3 dicembre 2025, la Cancelleriadella Corte di appello inviava al difensore ulteriore comunicazione avente ilseguente testuale contenuto: «Egregio avvocato, in relazione alla istanza inoggetto, si rappresenta che con verbale a trattazione scritta del 6/10/2023 laCorte ha disposto la rinotifica per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in virtù della nuovanomina pervenuta e la comunicazione a mezzo PEC alle parti.

Talecomunicazione è avvenuta attraverso la notifica sia via PEC che tramite ServizioNotifiche telematiche, del medesimo verbale dal quale si è evinta la data dellasuccessiva udienza.

Tale comunicazione ha reso superflua l'emissione di ulterioredecreto di citazione. …», il che renderebbe pacifica la circostanza che non fu mainotificato al difensore il decreto di fissazione del giudizio innanzi alla Corte diappello.Conclude la difesa del ricorrente affermando che pertanto la Corte diCassazione è incorsa in un errore di fatto ritenendo regolarmente notificato ildecreto ex art. 601 cod. proc. pen., cosa che non è di fatto mai avvenuta, il cheimporrebbe l’annullamento della sentenza impugnata.3.

Con la sopra citata memoria datata 21 maggio 2026, la difesa dellaparte civile ha eccepito:3.1.

L'inammissibilità del ricorso per estraneità della doglianza proposta alparadigma dell'errore di fatto, evidenziando che nel caso di specie il ricorrentelamenta che la sentenza impugnata abbia affermato la notifica del decreto dicitazione in data 15 marzo 2024 mentre a quella data sarebbe stato notificato ilsolo processo verbale di udienza.

Tale doglianza, pure formalmente presentatacome un errore di percezione sul nomen dell'atto notificato, secondo la difesadella parte civile, mira in realtà a sollecitare una nuova e diversa valutazionegiuridica circa l'idoneità di quella comunicazione a instaurare regolarmente ilcontraddittorio.

La doglianza si risolverebbe, quindi, in una criticadell'interpretazione giuridica data dalla Corte e non in una denuncia di una svistamateriale ricadendo appieno nella categoria dell'errore di giudizio come taleinammissibile.3.2.

La manifesta infondatezza del ricorso nel merito per assenza delrequisito di decisività: rileva la difesa della parte civile che anche a volersuperare il dirimente profilo di inammissibilità, il ricorso sarebbe comunquemanifestamente infondato perché si fonda su una rappresentazione parziale eomissiva della realtà processuale, tacendo circostanze decisive che, secorrettamente percepite, dimostrano l'assoluta irrilevanza dell'asserito errore.A ciò si aggiunge che sarebbe ravvisabile una negligenza del difensore delricorrente quale causa originaria del vizio.

Il ricorrente avrebbe, infatti, omessodi riferire la causa originaria della presunta irregolarità notificatoria pernegligenza del suo stesso difensore in quanto, come evidenziato nella memoriadifensiva del 6 ottobre 2025 e nelle note di contrasto alla requisitoria scritta delProcuratore generale del 14 ottobre 2025, la nomina del nuovo difensore fudepositata via PEC a un indirizzo generico della Corte di appello e non a quellospecifico della sezione penale competente([OSCURATO:EMAIL]).Di conseguenza la notifica del decreto di citazione effettuata al difensoreprecedente risultante ritualmente in atti era all'epoca pienamente valida edefficace.

A ciò si aggiunge il raggiungimento dello scopo dell'atto e l'assenza didecisività in quanto il ricorrente avrebbe omesso di menzionare che la Corte diappello, pur a fronte dell'irregolare comunicazione, si adoperò con la massimaprudenza per garantire il diritto di difesa disponendo il rinvio del procedimento ela notifica del verbale contenente la nuova data al nuovo difensore.La richiesta di annullamento con rinvio formulata dal Procuratore generalenel precedente giudizio di legittimità si basava su una ricostruzione formale e,con ogni evidenza, incompleta della vicenda.La decisione impugnata con il ricorso straordinario qui in esame pertantonon è frutto di un errore ma di una corretta e più approfondita valutazione dellavicenda processuale che ha superato l'equivoco iniziale in cui era incorso ilProcuratore generale.Quanto esposto dovrebbe quindi portare alla declaratoria diinammissibilità o comunque al rigetto del ricorso de quo.4.

Con un ulteriore memoria trasmessa in data 4 giugno 2026 di replica allarequisitoria scritta del Procuratore generale il difensore della parte civile hasostanzialmente ribadito la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorsostraordinario in quanto estraneo al paradigma dell’errore di fatto e legato aquestioni meramente valutative, nonché la totale carenza del requisito delladecisività del presunto errore percettivo.

Ha, inoltre, aggiunto che la nullitàeventualmente verificatasi sarebbe da legare alla negligenza della difesa delricorrente con conseguente applicabilità del principio di autoresponsabilità di cuiall’art. 182, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato.2.

Parte ricorrente non si confronta adeguatamente con la sentenzaimpugnata ed omette di sottolineare nel testo del ricorso alcuni degli elementiessenziali necessari a far luce sulla corretta evoluzione procedimentale.Occorre, infatti, prendere le mosse dagli elementi rilevanti.Il decreto di citazione a giudizio in grado di appello, per stessaammissione del ricorrente, risulta essere stato emesso in data 10 luglio 2023 e lostesso risulta essere stato notificato a mezzo PEC all’avv. [OSCURATO:PERSONA] il 20 luglio 2023.Sebbene l’atto di nomina dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con contestuale elezionedi domicilio dell’imputato e revoca del precedente difensore, risulti datato 20giugno 2023, lo stesso è stato spedito alla Corte di appello in data 7 luglio 2023.Tuttavia, come debitamente precisato nella sentenza impugnata (pag. 3)e come risultante dallo stesso documento allegato al ricorso, detto atto risultaessere stato inviato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ad un indirizzo PEC errato in quantodiverso da quello indicato per l’Ufficio destinatario dal Direttore generale per isistemi informativi automatizzati([OSCURATO:EMAIL] in luogo [OSCURATO:EMAIL]).Come, infatti, correttamente ricordato nella sentenza impugnata l’art. 87-bis, comma 1, del d.lgs. n. 150/2022 dispone (nella parte qui di interesse) che«Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cuiai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dalregolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e letipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanzecomunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, eda quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentitoil deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronicacertificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011,n. 44.

Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essereeffettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziaridestinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per isistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici delMinistero della giustizia».Questa Corte nel suo massimo consesso, seppure in materia diimpugnazioni, ma con una regola che non può che valere per qualsiasi attogiudiziario depositato in un luogo errato, ha chiarito che «In tema diimpugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione deltribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emessola misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria deltribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2,cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico delricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, siadichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sullacancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente exart. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini dellatempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo»(Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167-01).Detto principio è stato ribadito anche in tempi più recenti (Sez.

U, n. 6565del 11/12/2025, dep. 2026, Messina, Rv. 289326-01) allorquando si è affermatosempre in tema di impugnazioni, ma la stessa regola, come detto, non può chevalere per qualsiasi atto trasmesso con modalità telematiche che «Nel regimetransitorio del processo penale telematico disciplinato dall'art. 87-bis d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150, l'impugnazione trasmessa a un indirizzo di postaelettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttoregenerale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020,quand'anche riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, èinammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di legge, con lamedesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell'indirizzonon compreso nell'elenco suddetto alla casella dell'indirizzo compreso».Nella parte motiva di quest’ultima sentenza, si è anche chiarito che:a) non può ritenersi scusabile l'errore del difensore che abbia utilizzato unindirizzo PEC non incluso nell'elenco ufficiale, né potrebbe invocarsi una presuntadifficoltà di reperimento, trattandosi di informazioni strutturate, stabili e datempo note agli operatori del settore;b) non è esigibile, in quanto non previsto dalla legge, alcun obbligo, daparte della cancelleria non competente alla ricezione dell’atto, di trasmetterloall'ufficio competente, sicché il rischio derivante dalla mancata tempestivatrasmissione a quest'ultimo incombe esclusivamente sull'interessato.Da quanto evidenziato, ne consegue un primo punto fermo: non vi è alcunelemento indicato dalla difesa del ricorrente o emergente dagli atti nelladisponibilità di questa Corte per ritenere che l’atto di nomina del difensore nellapersona dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ancorché spedito a mezzo PEC il 7 luglio 2023 (adindirizzo errato) sia pervenuto alla competente sezione della Corte di appello diNapoli prima del 10 luglio 2023 (data di emissione del decreto di cui all’art. 601cod. proc. pen.) o comunque prima del 20 luglio 2023 (data di notifica all’avv.[OSCURATO:PERSONA]).Correttamente, pertanto, il decreto de quo risulta essere stato notificatoall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (unico difensore al momento noto alla Corte) in luogo dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] e non può quindi oggi lamentarsi una (asserita) nullità della quale ladifesa ha dato luogo al verificarsi.Occorre, poi, evidenziare che – sempre come indicato dal ricorrente edemergente dagli atti allegati al ricorso - solo in data 3 ottobre 2023 l’avv.[OSCURATO:PERSONA], avendo ricevuto la comunicazione delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ed essendo in tal modo venuto a conoscenza della data (6 ottobre2023) di inizio del procedimento in grado di appello, rappresentava con PEC allaCancelleria della Corte territoriale di non avere ricevuto il decreto di citazione agiudizio.La Corte di appello trasmetteva quindi all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 11ottobre 2023 copia del verbale di udienza del 6 ottobre 2023 dal quale sievinceva che l’udienza era stata rinviata al 3 maggio 2024 proprio in virtù dellapervenuta nuova nomina del difensore.Il difensore, nonostante tale comunicazione e pur avendone tutto iltempo, non si attivava e rimaneva semplicemente in attesa della notifica anchedel decreto di citazione a giudizio.Al riguardo è appena il caso di ricordare (che anche come è statoevidenziato in una successiva nota trasmessa al difensore dalla Cancelleria dellaCorte di appello) che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarireche «La rituale esecuzione della notifica del decreto di citazione per il giudizio diappello al difensore di fiducia non determina, a carico dell'ufficio procedente,alcun obbligo di ulteriore notifica al nuovo difensore nominato nel corso delprocesso, ancorché l'altro difensore risulti essere stato revocato, sicché larelativa omissione non è causa di nullità» (Sez. 2, n. 30185 del 22/07/2020, DeSilvio, Rv. 279858-01; Sez. 1, n. 49620 del 27/11/2009, Izzo, Rv. 245639-01).Quanto appena affermato risulta quindi risolutivo per ritenerel’infondatezza del ricorso qui in esame e a nulla rilevano i fatti che:- con PEC in data 26 aprile 2024 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] eccepiva lapermanente omessa notifica del decreto di citazione ma nessuna risposta gliperveniva dalla Cancelleria della Corte territoriale;- in data 15 marzo 2024 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto a mezzo PECuna missiva avente il seguente contenuto: «Invia tramite posta elettronicacertificata l’allegato decreto numero di registro Re.Ca/2022/009335/Corte diappello a carico di [OSCURATO:PERSONA]», ma che detta missiva contenevaesclusivamente il processo verbale di udienza a trattazione scritta giànotificatogli in data 11 ottobre 2023 e non anche il decreto di citazione a giudiziodi cui all’art. 601 cod. proc. pen.;ciò perché, giova ribadirlo, nessuna nuova notificazione del decreto di cuiall’art. 601 cod. proc. pen. doveva essere fatta al nuovo difensore nominatodopo che il decreto stesso era stato già notificato al precedente difensore difiducia senza che vi fosse prova (il cui onere era a carico del nuovo difensore)che la nomina sopravvenuta fosse tempestivamente pervenuta alla Corte diappello.A ciò si aggiunge che, in ogni caso, la notifica telematica al nuovodifensore del verbale contenente i dati delle parti e l’indicazione della nuovaudienza di celebrazione del giudizio (la prima udienza era stata infatti rinviataproprio per consentire al nuovo difensore la regolare esecuzione del propriomandato) ha reso sostanzialmente rispettati i requisiti di cui all’art. 601 cod.proc. pen. così consentendo al difensore di potere esercitare al pieno l’eserciziodei poteri difensivi.3.

Per solo dovere di completezza occorre ancora evidenziare che nessunerrore rilevabile in questa sede ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. èravvisabile nell’espressione contenuta a pag. 3 della sentenza impugnata «ilsuccessivo 15 marzo 2024 è stato, infine, notificato al medesimo avvocatoGiammarino il decreto di citazione a giudizio».Ciò in quanto la Corte di cassazione si è basata su di una risultanzadocumentale - quella della trasmissione al difensore di copia del decreto dicitazione a giudizio in sede di appello (peraltro non necessaria) - presente in attial momento della decisione (v.

PEC 15 marzo 2024 ore 13:51) che ha trovato(ufficiale) smentita solo negli accertamenti seguiti alle richieste difensive in data27 novembre 2025 ed alle conseguenti risposte della Corte di appello del 3dicembre 2025 e del 19 dicembre 2025.Al riguardo è appena il caso di ricordare che l’impugnata sentenza dellaCorte di cassazione è del 29 ottobre 2025 e quindi non si vede come si possaimputare alla Corte un errore di fatto per non aver tenuto conto didocumentazione formatasi in epoca successiva alla propria decisione.4.

Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.5.

Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse inordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civileXXXXXXXXXXXXXX, la cui liquidazione tenuto conto del grado di complessitàdella vicenda processuale, viene operata secondo l'importo in dispositivo meglioenunciato.6.

Ricorrono le condizioni di legge per disporsi che in caso di diffusione delpresente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi anorma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile XXXXXXXXXXXXXX, cheliquida in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
edimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorsocon conseguente annullamento della sentenza impugnata;lette la memoria e le contestuali conclusioni datata 21/5/2026 del difensore dellaparte civile XXXXXXXXXXXXXX, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condannadel ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio da liquidarsisecondo i criteri di legge;letta la memoria pervenuta in data 4/6/2026 di replica alle conclusioni delProcuratore generale a firma del difensore della parte civile XXXXXXXXXXXXXXcon la quale si sono ribadite le conclusioni già assunte con la precedentememoria.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 29 ottobre 2025 la Sesta Sezione penale della Cortedi cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza in data 3 maggio 2024 dellaCorte di appello di Napoli con la quale era stata affermata la penaleresponsabilità del predetto imputato in relazione al reato di cui all’art. 570 cod.pen. ai danni della moglie XXXXXXXXXXXXXX, reato contestato come consumato“con condotta perdurante dall’agosto 2019 all’attualità”.La Corte di appello di Napoli aveva, a sua volta, confermato la sentenza dianalogo tenore emessa in data 8 marzo 2022 del Tribunale di Avellino.2. Avverso l’indicata sentenza della Sesta Sezione penale di questa Corte,propone ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. ildifensore del condannato, premettendo che nell’originario ricorso per cassazioneaveva eccepito la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. inrelazione alla mancata notifica del decreto di citazione a giudizio in sede diappello ai sensi degli artt. 597 e 601 cod. proc. pen. e rappresentando laseguente ricostruzione delle vicende procedimentali:- a seguito della condanna intervenuta in primo grado con la menzionatasentenza del Tribunale di Avellino, il XXXXXXX aveva presentato in data 8 luglio2022 rituale atto di appello a mezzo dell’allora difensore avv. [OSCURATO:PERSONA];- in data 20 giugno 2023 l’imputato aveva nominato un nuovo difensoredi fiducia nella persona dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del qualeeleggeva domicilio, revocando contestualmente la nomina dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];- l’atto di nomina del nuovo difensore era stato depositatotelematicamente in data 7 luglio 2023;- in data 3 ottobre 2023 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] poiché non avevaricevuto il decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte di appello, essendotuttavia venuto a conoscenza della data (6 ottobre 2023) di inizio delprocedimento in grado di appello in quanto gli erano state comunicate leconclusioni del Procuratore generale, rappresentava, con invio di PEC, ilproblema alla Cancelleria della Corte territoriale;- in data 11 ottobre 2023 la cancelleria della Corte di appello notificava,mediante l’invio di PEC, all’avv. [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente il verbaledell’udienza del 6 ottobre 2023 dal quale emergeva il rinvio dell’udienza al 3maggio 2024 ma non il decreto di citazione ex art. 601 cod. proc. pen. cherisulta essere stato emesso in data 10 luglio 2023;- con PEC in data 26 aprile 2024 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] eccepiva lapermanente omessa notifica del predetto decreto di citazione ma nessunarisposta gli perveniva dalla Cancelleria della Corte territoriale;- infine, in data 5 novembre 2024 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] apprendeva che ilprocedimento era stata definito dalla Corte di appello e che, perseverandonell’errore, il dispositivo della sentenza era stato notificato al revocato difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], chiedeva quindi che gli venisse inviata copia della sentenzache riceveva in data 13 novembre 2024 e poteva, quindi, presentare il ricorsoper cassazione.Aggiunge, ancora, la difesa del ricorrente che:- in data 15 marzo 2024 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto a mezzo PECuna missiva avente il seguente contenuto: «Invia tramite posta elettronicacertificata l’allegato decreto numero di registro Re.Ca/2022/009335/Corte diappello a carico di [OSCURATO:PERSONA]», ma che detta missiva contenevaesclusivamente il processo verbale di udienza a trattazione scritta giànotificatogli in data 11 ottobre 2023 e non anche il decreto di citazione a giudiziodi cui all’art. 601 cod. proc. pen.;- la Corte di cassazione nella sentenza qui impugnata ha erroneamenteaffermato che la notifica effettuata dalla Cancelleria della Corte di appello in data15 aprile 2024 conteneva in allegato anche il decreto di citazione a giudizio;- al fine di fugare ogni dubbio l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 27 novembre2025 presentava presso la cancelleria della Corte di appello di Napoli una“istanza di dichiarazione difformità notifica PEC” alla quale il funzionariogiudiziario interessato così rispondeva: «In relazione a quanto richiesto sicertifica che con missiva tramessa via PEC in data 15/3/2024 è stato trasmesso ilverbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con indicazione della fissazione dellasuccessiva udienza da tenersi in Corte di appello in data 3/5/2024, come giàtrasmesso in data 11/10/2023 sempre tramite posta elettronica certificata. NA19/12/2025»;- inoltre, sempre a mezzo PEC in data 3 dicembre 2025, la Cancelleriadella Corte di appello inviava al difensore ulteriore comunicazione avente ilseguente testuale contenuto: «Egregio avvocato, in relazione alla istanza inoggetto, si rappresenta che con verbale a trattazione scritta del 6/10/2023 laCorte ha disposto la rinotifica per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in virtù della nuovanomina pervenuta e la comunicazione a mezzo PEC alle parti. Talecomunicazione è avvenuta attraverso la notifica sia via PEC che tramite ServizioNotifiche telematiche, del medesimo verbale dal quale si è evinta la data dellasuccessiva udienza. Tale comunicazione ha reso superflua l'emissione di ulterioredecreto di citazione. …», il che renderebbe pacifica la circostanza che non fu mainotificato al difensore il decreto di fissazione del giudizio innanzi alla Corte diappello.Conclude la difesa del ricorrente affermando che pertanto la Corte diCassazione è incorsa in un errore di fatto ritenendo regolarmente notificato ildecreto ex art. 601 cod. proc. pen., cosa che non è di fatto mai avvenuta, il cheimporrebbe l’annullamento della sentenza impugnata.3. Con la sopra citata memoria datata 21 maggio 2026, la difesa dellaparte civile ha eccepito:3.1. L'inammissibilità del ricorso per estraneità della doglianza proposta alparadigma dell'errore di fatto, evidenziando che nel caso di specie il ricorrentelamenta che la sentenza impugnata abbia affermato la notifica del decreto dicitazione in data 15 marzo 2024 mentre a quella data sarebbe stato notificato ilsolo processo verbale di udienza. Tale doglianza, pure formalmente presentatacome un errore di percezione sul nomen dell'atto notificato, secondo la difesadella parte civile, mira in realtà a sollecitare una nuova e diversa valutazionegiuridica circa l'idoneità di quella comunicazione a instaurare regolarmente ilcontraddittorio. La doglianza si risolverebbe, quindi, in una criticadell'interpretazione giuridica data dalla Corte e non in una denuncia di una svistamateriale ricadendo appieno nella categoria dell'errore di giudizio come taleinammissibile.3.2. La manifesta infondatezza del ricorso nel merito per assenza delrequisito di decisività: rileva la difesa della parte civile che anche a volersuperare il dirimente profilo di inammissibilità, il ricorso sarebbe comunquemanifestamente infondato perché si fonda su una rappresentazione parziale eomissiva della realtà processuale, tacendo circostanze decisive che, secorrettamente percepite, dimostrano l'assoluta irrilevanza dell'asserito errore.A ciò si aggiunge che sarebbe ravvisabile una negligenza del difensore delricorrente quale causa originaria del vizio. Il ricorrente avrebbe, infatti, omessodi riferire la causa originaria della presunta irregolarità notificatoria pernegligenza del suo stesso difensore in quanto, come evidenziato nella memoriadifensiva del 6 ottobre 2025 e nelle note di contrasto alla requisitoria scritta delProcuratore generale del 14 ottobre 2025, la nomina del nuovo difensore fudepositata via PEC a un indirizzo generico della Corte di appello e non a quellospecifico della sezione penale competente([OSCURATO:EMAIL]).Di conseguenza la notifica del decreto di citazione effettuata al difensoreprecedente risultante ritualmente in atti era all'epoca pienamente valida edefficace. A ciò si aggiunge il raggiungimento dello scopo dell'atto e l'assenza didecisività in quanto il ricorrente avrebbe omesso di menzionare che la Corte diappello, pur a fronte dell'irregolare comunicazione, si adoperò con la massimaprudenza per garantire il diritto di difesa disponendo il rinvio del procedimento ela notifica del verbale contenente la nuova data al nuovo difensore.La richiesta di annullamento con rinvio formulata dal Procuratore generalenel precedente giudizio di legittimità si basava su una ricostruzione formale e,con ogni evidenza, incompleta della vicenda.La decisione impugnata con il ricorso straordinario qui in esame pertantonon è frutto di un errore ma di una corretta e più approfondita valutazione dellavicenda processuale che ha superato l'equivoco iniziale in cui era incorso ilProcuratore generale.Quanto esposto dovrebbe quindi portare alla declaratoria diinammissibilità o comunque al rigetto del ricorso de quo.4. Con un ulteriore memoria trasmessa in data 4 giugno 2026 di replica allarequisitoria scritta del Procuratore generale il difensore della parte civile hasostanzialmente ribadito la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorsostraordinario in quanto estraneo al paradigma dell’errore di fatto e legato aquestioni meramente valutative, nonché la totale carenza del requisito delladecisività del presunto errore percettivo. Ha, inoltre, aggiunto che la nullitàeventualmente verificatasi sarebbe da legare alla negligenza della difesa delricorrente con conseguente applicabilità del principio di autoresponsabilità di cuiall’art. 182, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato.2. Parte ricorrente non si confronta adeguatamente con la sentenzaimpugnata ed omette di sottolineare nel testo del ricorso alcuni degli elementiessenziali necessari a far luce sulla corretta evoluzione procedimentale.Occorre, infatti, prendere le mosse dagli elementi rilevanti.Il decreto di citazione a giudizio in grado di appello, per stessaammissione del ricorrente, risulta essere stato emesso in data 10 luglio 2023 e lostesso risulta essere stato notificato a mezzo PEC all’avv. [OSCURATO:PERSONA] il 20 luglio 2023.Sebbene l’atto di nomina dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con contestuale elezionedi domicilio dell’imputato e revoca del precedente difensore, risulti datato 20giugno 2023, lo stesso è stato spedito alla Corte di appello in data 7 luglio 2023.Tuttavia, come debitamente precisato nella sentenza impugnata (pag. 3)e come risultante dallo stesso documento allegato al ricorso, detto atto risultaessere stato inviato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ad un indirizzo PEC errato in quantodiverso da quello indicato per l’Ufficio destinatario dal Direttore generale per isistemi informativi automatizzati([OSCURATO:EMAIL] in luogo [OSCURATO:EMAIL]).Come, infatti, correttamente ricordato nella sentenza impugnata l’art. 87-bis, comma 1, del d.lgs. n. 150/2022 dispone (nella parte qui di interesse) che«Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cuiai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dalregolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e letipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanzecomunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, eda quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentitoil deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronicacertificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011,n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essereeffettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziaridestinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per isistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici delMinistero della giustizia».Questa Corte nel suo massimo consesso, seppure in materia diimpugnazioni, ma con una regola che non può che valere per qualsiasi attogiudiziario depositato in un luogo errato, ha chiarito che «In tema diimpugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione deltribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emessola misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria deltribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2,cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico delricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, siadichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sullacancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente exart. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini dellatempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo»(Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167-01).Detto principio è stato ribadito anche in tempi più recenti (Sez. U, n. 6565del 11/12/2025, dep. 2026, Messina, Rv. 289326-01) allorquando si è affermatosempre in tema di impugnazioni, ma la stessa regola, come detto, non può chevalere per qualsiasi atto trasmesso con modalità telematiche che «Nel regimetransitorio del processo penale telematico disciplinato dall'art. 87-bis d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150, l'impugnazione trasmessa a un indirizzo di postaelettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttoregenerale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020,quand'anche riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, èinammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di legge, con lamedesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell'indirizzonon compreso nell'elenco suddetto alla casella dell'indirizzo compreso».Nella parte motiva di quest’ultima sentenza, si è anche chiarito che:a) non può ritenersi scusabile l'errore del difensore che abbia utilizzato unindirizzo PEC non incluso nell'elenco ufficiale, né potrebbe invocarsi una presuntadifficoltà di reperimento, trattandosi di informazioni strutturate, stabili e datempo note agli operatori del settore;b) non è esigibile, in quanto non previsto dalla legge, alcun obbligo, daparte della cancelleria non competente alla ricezione dell’atto, di trasmetterloall'ufficio competente, sicché il rischio derivante dalla mancata tempestivatrasmissione a quest'ultimo incombe esclusivamente sull'interessato.Da quanto evidenziato, ne consegue un primo punto fermo: non vi è alcunelemento indicato dalla difesa del ricorrente o emergente dagli atti nelladisponibilità di questa Corte per ritenere che l’atto di nomina del difensore nellapersona dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ancorché spedito a mezzo PEC il 7 luglio 2023 (adindirizzo errato) sia pervenuto alla competente sezione della Corte di appello diNapoli prima del 10 luglio 2023 (data di emissione del decreto di cui all’art. 601cod. proc. pen.) o comunque prima del 20 luglio 2023 (data di notifica all’avv.[OSCURATO:PERSONA]).Correttamente, pertanto, il decreto de quo risulta essere stato notificatoall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (unico difensore al momento noto alla Corte) in luogo dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] e non può quindi oggi lamentarsi una (asserita) nullità della quale ladifesa ha dato luogo al verificarsi.Occorre, poi, evidenziare che – sempre come indicato dal ricorrente edemergente dagli atti allegati al ricorso - solo in data 3 ottobre 2023 l’avv.[OSCURATO:PERSONA], avendo ricevuto la comunicazione delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ed essendo in tal modo venuto a conoscenza della data (6 ottobre2023) di inizio del procedimento in grado di appello, rappresentava con PEC allaCancelleria della Corte territoriale di non avere ricevuto il decreto di citazione agiudizio.La Corte di appello trasmetteva quindi all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 11ottobre 2023 copia del verbale di udienza del 6 ottobre 2023 dal quale sievinceva che l’udienza era stata rinviata al 3 maggio 2024 proprio in virtù dellapervenuta nuova nomina del difensore.Il difensore, nonostante tale comunicazione e pur avendone tutto iltempo, non si attivava e rimaneva semplicemente in attesa della notifica anchedel decreto di citazione a giudizio.Al riguardo è appena il caso di ricordare (che anche come è statoevidenziato in una successiva nota trasmessa al difensore dalla Cancelleria dellaCorte di appello) che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarireche «La rituale esecuzione della notifica del decreto di citazione per il giudizio diappello al difensore di fiducia non determina, a carico dell'ufficio procedente,alcun obbligo di ulteriore notifica al nuovo difensore nominato nel corso delprocesso, ancorché l'altro difensore risulti essere stato revocato, sicché larelativa omissione non è causa di nullità» (Sez. 2, n. 30185 del 22/07/2020, DeSilvio, Rv. 279858-01; Sez. 1, n. 49620 del 27/11/2009, Izzo, Rv. 245639-01).Quanto appena affermato risulta quindi risolutivo per ritenerel’infondatezza del ricorso qui in esame e a nulla rilevano i fatti che:- con PEC in data 26 aprile 2024 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] eccepiva lapermanente omessa notifica del decreto di citazione ma nessuna risposta gliperveniva dalla Cancelleria della Corte territoriale;- in data 15 marzo 2024 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto a mezzo PECuna missiva avente il seguente contenuto: «Invia tramite posta elettronicacertificata l’allegato decreto numero di registro Re.Ca/2022/009335/Corte diappello a carico di [OSCURATO:PERSONA]», ma che detta missiva contenevaesclusivamente il processo verbale di udienza a trattazione scritta giànotificatogli in data 11 ottobre 2023 e non anche il decreto di citazione a giudiziodi cui all’art. 601 cod. proc. pen.;ciò perché, giova ribadirlo, nessuna nuova notificazione del decreto di cuiall’art. 601 cod. proc. pen. doveva essere fatta al nuovo difensore nominatodopo che il decreto stesso era stato già notificato al precedente difensore difiducia senza che vi fosse prova (il cui onere era a carico del nuovo difensore)che la nomina sopravvenuta fosse tempestivamente pervenuta alla Corte diappello.A ciò si aggiunge che, in ogni caso, la notifica telematica al nuovodifensore del verbale contenente i dati delle parti e l’indicazione della nuovaudienza di celebrazione del giudizio (la prima udienza era stata infatti rinviataproprio per consentire al nuovo difensore la regolare esecuzione del propriomandato) ha reso sostanzialmente rispettati i requisiti di cui all’art. 601 cod.proc. pen. così consentendo al difensore di potere esercitare al pieno l’eserciziodei poteri difensivi.3. Per solo dovere di completezza occorre ancora evidenziare che nessunerrore rilevabile in questa sede ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. èravvisabile nell’espressione contenuta a pag. 3 della sentenza impugnata «ilsuccessivo 15 marzo 2024 è stato, infine, notificato al medesimo avvocatoGiammarino il decreto di citazione a giudizio».Ciò in quanto la Corte di cassazione si è basata su di una risultanzadocumentale - quella della trasmissione al difensore di copia del decreto dicitazione a giudizio in sede di appello (peraltro non necessaria) - presente in attial momento della decisione (v. PEC 15 marzo 2024 ore 13:51) che ha trovato(ufficiale) smentita solo negli accertamenti seguiti alle richieste difensive in data27 novembre 2025 ed alle conseguenti risposte della Corte di appello del 3dicembre 2025 e del 19 dicembre 2025.Al riguardo è appena il caso di ricordare che l’impugnata sentenza dellaCorte di cassazione è del 29 ottobre 2025 e quindi non si vede come si possaimputare alla Corte un errore di fatto per non aver tenuto conto didocumentazione formatasi in epoca successiva alla propria decisione.4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.5. Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse inordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civileXXXXXXXXXXXXXX, la cui liquidazione tenuto conto del grado di complessitàdella vicenda processuale, viene operata secondo l'importo in dispositivo meglioenunciato.6. Ricorrono le condizioni di legge per disporsi che in caso di diffusione delpresente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi anorma dell'art. 52 d.lgs. 196/03. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile XXXXXXXXXXXXXX, cheliquida in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 22961/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris