CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026
Cassazione n. 13420/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale in calce al ricorso,– ricorrenti –controAGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Statodalla quale è rappresentata e difesa ex lege,- resistente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 10 - n. 2347/2017, depositata il 2 maggio2017;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodel 22 gennaio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 27755/2017Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 13420/2026Data pubblicazione 09/05/20261. L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] I di Romanotificava allo studio professionale [OSCURATO:PERSONA] avviso diaccertamento n. TJF029400020/2012, con il quale venivanodisconosciuti costi ritenuti indeducibili per complessivi €182.084,00, e venivano conseguentemente rideterminati ilreddito imponibile e le relative imposte dovute IVA ed IRAP,oltre sanzioni ed interessi.Con separato avviso n. TJF019400283/2012, inoltre, l’Ufficioprocedeva a rideterminare il reddito imponibile ai fini IRPEF neiconfronti del socio [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell’avviso diaccertamento riguardante lo studio professionale.2. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale liquidatore dello studioprofessionale [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], qualesocio dello studio suddetto, impugnavano l’avviso diaccertamento n. TJF029400020/2012 dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Roma; [OSCURATO:PERSONA],inoltre, impugnava l’avviso di accertamento n.TJF019400283/2012, emesso nei suoi confronti ai fini IRPEF,dinanzi alla stessa C.T.P. di Roma; quest’ultima, con sentenzan. 10168/2015, depositata il 19 giugno 2015, riuniti i ricorsi, liaccoglieva entrambi, annullando gli atti impositivi ecompensando le spese.Il primo giudice riteneva che non fosse stato rispettato iltermine dilatorio di 60 gg., ai fini dell’emanazione dell’atto,previsto dall’art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212.3. Interposto gravame dall’Ufficio, la CommissioneTributaria Regionale del Lazio – sez. n. 10, con sentenza n.2347/2017, pronunciata il 13 marzo 2017, e depositata insegreteria il 2 maggio 2017, accoglieva parzialmente l’appello,R.G. N. 27755/2017 R.G. 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 27755/2017Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 13420/2026Data pubblicazione 09/05/2026dichiarando legittimi gli atti impugnati esclusa la pretesariguardante l’IVA, e compensando nuovamente le spese di lite.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionelo studio professionale [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione,nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio, sulla base di quattro motivi(ricorso notificato il 23 novembre 2017).L’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini dellapartecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370,comma 1, c.p.c.5. Con decreto presidenziale del 5 novembre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio del 22 gennaio2026, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1c.p.c.I ricorrenti hanno depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a quattromotivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso si eccepisce violazione efalsa applicazione dell’art. 12 della l. n. 212/2000 e dell’art.21-septies della l. 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deducono, in particolare, i ricorrenti che erroneamente laC.T.R. aveva proceduto ad un annullamento solo parzialedell’avviso di accertamento n. TJF029400020/2012,riguardante l’associazione professionale, nel mentre,considerata la unitarietà dell’atto, la nullità per violazione diuna norma procedimentale (nel caso di specie, violazionedell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000) avrebbe dovutocomportamento l’annullamento integrale del provvedimento.R.G. N. 27755/2017 R.G. 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 27755/2017Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 13420/2026Data pubblicazione 09/05/2026Il motivo è infondato.Invero, stante la natura di impugnazione-merito del giudiziotributario, è ben possibile un annullamento solo parzialedell’atto, ove il giudice tributario riconosca solo parzialmente ilcredito; peraltro, l’annullamento per la parte IVA è statodisposto per violazione dell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000,ritenuto integrante un presupposto per il contraddittoriopreventivo, ma tale norma, in realtà, non si applica al caso dispecie, vertendosi in un’ipotesi di accertamento “a tavolino”.In ogni caso, al di là dell’errore della C.T.R., sul quale si èformato il giudicato (l’Agenzia non ha impugnato in parte quala sentenza d’appello), nulla esclude che il giudice tributariopossa annullare parzialmente un atto impositivo.2. Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita violazionedegli artt. 111 Cost. e 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4), c.p.c.Rilevano i ricorrenti che la decisione impugnata, nella partein cui afferma la nullità parziale dell’avviso di accertamento n.TJF029400020/2012, sia affetta da omessa motivazione, ocomunque da motivazione contraddittoria, avendo ritenuto lavalidità dell’avviso di accertamento impugnato ai fini IRAP, el’illegittimità dello stesso avviso ai fini IVA, pur in presenza diun atto unitario, ed in presenza della medesima violazioneprocedimentale ex art. 12, comma 7, l. n. 212/2000.Anche tale motivo è infondato.Invero, la sentenza impugnata è adeguatamente motivata, eperaltro spiega perché, da un lato, ritiene inapplicabile lanorma procedimentale di cui all’art. 12, comma 7, cit., ai finiIRAP, ed invece la ritiene applicabile con riferimento all’IVA, inquanto, ad avviso della C.T.R. (erroneamente, ma questo nonR.G. N. 27755/2017 R.G. 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 27755/2017Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 13420/2026Data pubblicazione 09/05/2026ci interessa), la violazione in questione integra un difetto dicontraddittorio preventivo, necessario in tema di tributiarmonizzati.Il contenuto della sentenza, pertanto, integra pienamente ilc.d. “minimo costituzionale”, ai fini della sufficienza edell’idoneità della motivazione.3. Con il terzo motivo i ricorrenti eccepiscono l’omesso esamedi fatti decisivi ai fini del giudizio, nonché violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, comma 346, della l. 30 dicembre2004, n. 311, 1655 e 1677 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c.Rilevano, in particolare, che, con riferimento alle “spese pergodimento di beni e servizi” per complessivi € 57.000,00, lacui deduzione come costo è stata disconosciuta dall’Ufficio,esse riguardavano costi sostenuti dall’associazioneprofessionale per il godimento di una serie di servizi fornitidalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’utilizzodell’immobile sito in Roma, via F. Cesi n. 21, ragion per cui nonsi versava in un’ipotesi di normale contratto di locazione, main una fattispecie diversa, per cui non si sarebbe dovutoapplicare l’art. 1, comma 346, l. n. 311/2004, che prevedevala nullità dei contratti di locazione, in assenza di registrazione.Inoltre, con riferimento alle “spese per viaggi e trasferte”, iricorrenti deducono che la C.T.R. avrebbe omesso di valutarealcune circostanze di fatto pacifiche agli atti di causa, e cioèche parte delle spese di cui si chiedeva il rimborso si riferivanoallo svolgimento delle attività di componente del collegiosindacale svolta dai due membri dell’associazioneprofessionale.R.G. N. 27755/2017 R.G. 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 27755/2017Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 13420/2026Data pubblicazione 09/05/2026Il motivo è infondato, in quanto la C.T.R., con accertamentodi fatto insindacabile in questa sede, ha accertato che si fossein presenza di un normale contratto di locazione, nullo inquanto non registrato e comunque inopponibile all’Erario, e chele fatture per spese per viaggi non sono idonee a comprovarnel’inerenza.4. Con il quarto motivo di ricorso, infine, i ricorrentieccepiscono l’omessa pronuncia sulle domande formulate inordine alla illegittimità dell’applicazione delle sanzioni, e quindiviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 4), c.p.c.Deducono, in particolare, che la C.T.R. aveva omesso dipronunciarsi sulla richiesta di disapplicazione delle sanzioni,pur in presenza di una obiettiva condizione di incertezzanormativa circa la deducibilità dei costi recuperati a tassazione.Anche tale motivo è infondato.In via preliminare, va al riguardo richiamato l’orientamentodi questa Corte secondo il quale, in virtù del principio diragionevole durata del processo come costituzionalizzatonell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una letturacostituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirataa tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su unmotivo di appello, la Corte di cassazione può omettere lacassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere lacausa nel merito allorquando la questione di diritto posta conil suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronunciada rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza diappello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa infase di merito), sempre che si tratti di questione che nonR.G. N. 27755/2017 R.G. 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 27755/2017Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 13420/2026Data pubblicazione 09/05/2026richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. 31 maggio2025, n. 1642; Cass. 28 giugno 2017, n. 16171).Orbene, nel caso di specie non ricorrono in alcun modo lecondizioni per la disapplicazione delle sanzioni.Invero, in tema di sanzioni amministrative per violazioni dinorme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, causa diesenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativatributaria postula una condizione di inevitabile incertezza sucontenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferitanon già ad un generico contribuente, né a quei contribuentiche, per loro perizia professionale, siano capaci diinterpretazione normativa qualificata, né all'Ufficio finanziario,ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuitoil potere-dovere di accertare la ragionevolezza di unadeterminata interpretazione (Cass. 1° febbraio 2019, n. 3108;Cass. 23 novembre 2016, n. 23845; Cass. 14 luglio 2016, n.14402; Cass. 12 novembre 2014, n. 24060).Nel caso di specie, tale situazione di incertezza non sussiste,in quanto l’accertamento si fondava su costi indeducibili, che,come tali, non avrebbero dovuto essere indicati come elementinegativi di reddito.5. Consegue il rigetto del ricorso.Nulla per le spese, in quanto l’Agenzia delle Entrate si ècostituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare i ricorrentitenuto al pagamento di una somma di importo pari alcontributo unificato previsto per la presente impugnazione, sedovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115. P.Q.MR.G. N. 27755/2017 R.G. 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 27755/2017Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 13420/2026Data pubblicazione 09/05/2026La Corte rigetta il ricorso.Dichiara i ricorrenti tenuto al pagamento di una somma diimporto pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 22 gennaio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 27755/2017 R.G. 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]