CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 12596/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l’unico motivo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio dimotivazione, in tutte le sue forme, in ordine all’applicazione dell’art. 99, quarto comma, cod.pen., è manifestamente infondato, giacché censura un vizio della sentenza impugnata chetuttavia non emerge dal testo della motivazione, la quale chiarisce la sussistenza deipresupposti per applicare la recidiva con argomentazioni esenti da vizi logici e corrette inpunto di diritto, in quanto conformi alla giurisprudenza citata dallo stesso ricorrente (si vedain particolare pag. 3 della sentenza impugnata, in cui viene illustrata la relazione qualificatatra il nuovo reato e i precedenti, ravvicinati nel tempo e specifici, dai quali desumerel’inclinazione a delinquere del ricorrente e, altresì, l’inefficacia delle pregresse conseguenzesanzionatorie); che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, perespressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]