CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2021
Cassazione n. 00349/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, e per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza datata 9-10 febbraio 2021 (dep. il 18 marzo 2021) il Tribunale di Catanzaro, all'esito del riesame interposto (ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.) nell'interesse di Carmine FALCONE/ha confermato l'ordinanza del 13 gennaio 2021, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro ha applicato alla stessa persona sottoposta a indagini la custodia cautelare poiché gravemente indiziato del delitto di associazione di tipo mafioso, con ruolo dirigenziale e in particolare quale vertice della propria articolazione del sodalizio (art. 416-bis, comma 2, cod. pen.). 2. Il difensore della persona sottoposta ad indagini ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416-bis cod. pen., 273 e 125 cod. proc. pen. - sono state denunciate la violazione di legge in ordine alla ritenuta ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, la carenza di motivazione e l'omessa motivazione sui motivi specifici contenuti nella memoria difensiva depositata all'udienza del 9 febbraio 2021, nonché la motivazione apparente e il travisamento della prova in ordine al contenuto delle dichiarazioni rese da Domenico IAQUINTA. 2.2. Con il secondo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. - sono state dedotte la violazione di legge e l'assenza di motivazione sulle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, la cui sussistenza è presupposto per applicare al FALCONE, che ha compiuto settanta anni, la custodia cautelare in carcere; nonché l'omessa pronuncia sulle doglianze e sulla documentazione difensiva di cui alla memoria depositata all'udienza del 9 febbraio 2021. [OSCURATO:PERSONA] I ricorso è inammissibile. 1. Al fine di provvedere, deve anzitutto considerarsi che: - il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione di un provvedimento in materia di misure cautelari personali (ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) è ammissibile (oltre quando si denuncia la violazione di specifiche norme di legge) se allega la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884); - in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame; il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.); - «il controllo di logicità, inoltre, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, alla stregua dei parametri, giustapposti, dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda il provvedimento e dell'assenza di illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 15138/2020, cit.). 2. Con il primo motivo sono state denunciate la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La difesa ha rappresentato di aver dedotto, con la memoria difensiva depositata all'udienza del 9 febbraio 2021 innanzi al Collegio del riesame, che: - l'incolpazione del FALCONE per il solo reato associativo, senza alcuna partecipazione ai reati fine, non era rivelatrice della sua partecipazione al sodalizio e tanto meno del ruolo apicale a lui attribuito; - l'ordinanza emessa dal G.i.p. aveva affermato la sussistenza dei gravi indizi facendo leva sulla circostanza che in data 24 ottobre 2013 il FALCONE è stato controllato con Giovanni TRAPASSO, Carmine ZOFFREO e Alfonso MANNOLO mentre si allontanavano dall'abitazione di Ernesto [OSCURATO:PERSONA] ed ognuno di essi aveva euro 23.000,00 in denaro contante; tuttavia, per tale controllo non era mai stata elevata alcuna contestazione nei confronti del FALCONE (neppure destinatario del provvedimento di fermo del 2019 dal quale il G.i.p. ha tratto tale dato); - quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: • quelle rese da Dante MANNOLO, da una parte non indicano la propria fonte, dall'altra fanno riferimento a fatti appresi dal padre in maniera generica e senza collocarli nel tempo; e il Tribunale, tuttavia, non ha argomentato sul punto e .7/ valutato le propalazioni come una chiamata diretta, non applicando i criteri Cli valutazione posti dalla giurisprudenza di legittimità per le chiamate indirette; • nonostante l'ordinanza del G.i.p. abbia indicato tra gli elementi a carico del FALCONE anche le dichiarazioni di Domenico IAQUINTA, la motivazione dello stesso provvedimento allorché ha richiamato quanto rassegnato da costui/non t ha fatto alcun riferimento all'odierno ricorrente, il che avrebbe reso impossibile valutare non solo la portata indiziaria di esse/ ma anche la possibilità che le dichiarazioni di Dante MANNOLO possano trovarvi riscontro; • inoltre, non era chiaro se il collaboratore IAQUINTA avesse inteso riferirsi proprio a Carmine FALCONE - il quale peraltro non ha mai avuto la disponibilità dell'autoveicolo indicato dal collaboratore - ed anzi tale dato è in contrasto con gli accertamenti svolti in altro procedimento (relativi in particolare all'attività svolta per mezzo della TEFIM s.r.1.); e sul punto l'ordinanza impugnata si sarebbe pronunciatar peraltro travisando il narrato del collaboratore in quanto ha ritenuto che egli facesse riferimento proprio al FALCONE (in parte qua incorrendo nel vizio di motivazione apparente e di travisamento della prova, decisivo perché il venir meno della dichiarazione accusatore dello IAQUINTA priverebbe di riscontro le propalazioni del MANNOLO); - le intercettazioni di conversazioni non hanno mai riguardato direttamente il FALCONE, i contatti telefonici relativi ad Antonio GALLO erano risalenti, concentrati in un solo periodo e non se ne conosce il contenuto/ perché all'epoca non erano state disposte le intercettazioni, dunque non sono dimostrativi di contatti stretti e diretti; si è attribuita valenza dimostrativa a fatti aventi ad oggetto una mera vicenda sentimentale (relazione tra Glenda GIGLIO e Antonio GALLO); il dialogo tra Antonio GALLO e Mario FALCONE (nipote di Carmine) avrebbe ad oggetto fatti assolutamente estranei alla persona del ricorrente; la captazione della riunione al ristorante KESAS di Catanzaro lido, quella relativa all'incontro tra Carmine FALCONE e Andrea LEONE, quella relativa al pranzo in data 14 settembre 2017 a Crotone (intrattenuta tra GALLO, Giuseppe CLARA e Rodolfo [OSCURATO:PERSONA]) e quella relativa al colloquio tra il GALLO e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del 9 maggio 2018 conterrebbero dati privi di valenza indiziaria rispetto al ricorrente; e l'ordinanza impugnata non avrebbe argomentato su tali rilievi, limitandosi a riproporre la motivazione resa dal G.i.p. 2.1. Contrariamente a quanto assunto dalla difesa, il provvedimento impugnato ha esposto in maniera analitica i dati dai quali ha tratto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo di cui il FALCONE è incolpato. In particolare, ha dato conto delle dichiarazioni del MANNOLO e dello IAQUINTA - chiarendo pure le ragioni per cui vi ha attribuito attendibilità (alla luce del loro ruolo nel sodalizio, al tenore della loro narrazione, al difetto di elementi di astio verso l'indagato) -, ha dato conto - conformemente alla giurisprudenza dei questa Corte (cfr., tra le altre, Sez. 2 - , Sentenza n. 10366 del 06/03/2020 Muià, Rv. 278590 - 02: «in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, i contenuti informativi provenienti da intercettazioni di conversazioni tra soggetti intranei all'associazione, relativi a fatti direttamente attinenti a settori vitali della cosca, sono utilizzabili in modo diretto e non come mere dichiarazioni de relato, perché espressione di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune agli associati») - che il MANNOLO nel riportare quanto appreso dal padre ha rappresentato elementi che costituiscono patrimonio di conoscenza della cosca di appartenenza - ha dato conto che IAQUINTA ha riferito come Carmine FALCONE abbia ricevuto una somma di denaro non quale concorrente in altri illeciti, bensì proprio quale contributo versato all'associazione criminale, per l'appunto esatto personalmente dallo stesso FALCONE. Tale dato - contrariamente a quanto assunto dalla difesa - non può dirsi frutto di un travisamento da parte del Tribunale, il quale ha riportato le dichiarazioni dello IAQUINTA, per vero esplicite sul punto (atteso che il collaboratore ha indicato il nome e il cognome dell'indagato, rappresentando che si tratta di un soggetto anziano, proprio allorché ha riferito della dazione di denaro), non apparendo sul punto decisiva l'indicazione della vettura di cui egli disponeva (profilo, peraltro, oggetto di contestazione apodittica da parte della difesa). L'ordinanza impugnata, poi, oltre ad aver dato conto della convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori, ha riportato - quale elemento di riscontro - i dati tratti dalle conversazioni intercettate (a una delle quali ha pure partecipato direttamente il FALCONE, contrariamente a quanto assunto nel ricorso), traendo da esse - con un apprezzamento di fatto congruo e logico e che non può essere sindacato in questa sede sulla scorta della lettura alternativa prospettata dalla difesa - elementi di riscontro del narrato del MANNOLO (i rapporti tra il FALCONE e Antonio GALLO), nonché riferimenti al ruolo criminale dello stesso FALCONE (anche nel determinare, proprio in virtù di esso, quali imprese fossero autorizzare a svolgere lavori) facendo espresso riferimento al fatto che lo stesso indagato avesse chiesto spiegazione al GALLO per verificare se quest'ultimo avesse intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia (evenienza subito negata dal GALLO). Infine, e ad ulteriore riscontro, il Collegio del riesame ha attribuito portata rappresentativa proprioin seno al più ampio compendio appena richiamato, a quanto accaduto il 24 ottobre 2013, allorché anche il FALCONE è stato osservato dagli operanti mentre proveniva dall'abitazione di Ernesto [OSCURATO:PERSONA] appena scarcerato, unitamente ad altri esponenti di vertice del sodalizio, in possesso di complessivi euro 23.000,00 (11.000,00 nella disponibilità del FALCONE); e in maniera immune da censure il Tribunale ha ritenuto tale dato dimostrativo dei rapporti della persona sottoposta ad indagini con membri della societas scelerum. In conclusione, la motivazione dell'ordinanza impugnata è congrua e logica, non può dirsi che abbia travisato gli elementi investigativi, non è con evidenza apparente (atteso che la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente; cfr. Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01); ed ha chiarito perché ha disatteso le allegazioni difensive (che pure ha richiamato nel corpo del provvedimento) in sostanza qui riproposte ed ha ritenuto i gravi indizi di colpevolezza, ossia della concreta assunzione da parte del FALCONE di un ruolo materiale ( all'interno della struttura criminosa e delle funzioni decisionali e di sovraintendenza all'attività dell'articolazione in discorso, di cui è incolpato. 2. Con il secondo motivo sono state prospettate la violazione di legge e l'assenza di motivazione in ordine all'esigenze cautelari di eccezionali rilevanza - la cui ricorrenza è necessaria perché il FALCONE, che ha compiuto settanta anni, possa essere sottoposto a misura inframuraria. Ad avviso del ricorrente, l'ordinanza applicativa della misura ha ritenuto le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza valorizzando la condanna definitiva per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. riportata da Carmine FALCONE con sentenza del 16 maggio 1997, resa dalla Corte di appello di Catanzaro (irrevocabile il 10 luglio 1997). Tuttavia il ricorrente in seguito - in particolare con sentenza del 20 luglio 2007 (irrevocabile il giorno 8 marzo 2008) - è stato assolto dal G.u.p. del Tribunale di Catanzaro dallo stesso delitto; e tale ultimo giudicato (che copre il periodo compreso tra il 1997 e il 20 luglio 2007) non sarebbe stato considerata ed anzi r 2 sul punto il Collegio del riesame nulla avrebbe argomentato. A tale dato dovrebbe, altresì, aggiungersi il già riferito travisamento delle dichiarazioni di Domenico IAQUINTA. 2.1. Anche il motivo in esame è inammissibile, perché non si confronta in toto e in maniera puntuale con la motivazione dell'ordinanza impugnata e le allegazioni con esso mosse non inficiano il percorso argomentativo di essa (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Vero è che il Tribunale non ha attribuito rilevanza, sotto il profilo delle esigenze cautelari, al giudicato assolutorio sopra indicato, assumendo che esso facesse riferimento al diverso contesto criminale di Catanzaro; e ciò, nonostante - come ha esposto la stessa ordinanza impugnata - anche in tale procedimento nei confronti dell'indagato fosse stata elevata imputazione per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. comunque in relazione alla 'ndrangheta. Purtuttavia, la sussistenza delle eccezionali esigenze cautelari è stato affermata sulla scorta di più elementi, ragion per cui l'iter seguito dal Tribunale non ne risulta inciso. Difatti, il provvedimento impugnato ha dato conto della pregressa (e incontestata) condanna definitiva riportata dal FALCONE già prima del procedimento all'esito del quale ha riportato assoluzione; ed ha esposto gli elementi di fatto convergenti che non solo fanno riferimento al suo ruolo nel sodalizio pure nel 2003 (periodo rientrante, come allegato dalla difesa, nel tempus oggetto della pronuncia assolutoria) ma anche a dati risalenti all'anno 2013 e al ruolo autorevole assunto dalla persona sottoposta a indagini nel contesto criminale del proprio territorio (sempre relativo alla 'ndrangheta), richiamando i più recenti elementi emersi nel presente procedimento (in particolare, l'impegno del FALCONE nella raccolta di denaro per la cosca e l'assunzione di decisioni da parte sua in ordine alle imprese cui consentire lo svolgimento di lavori nella propria zona di competenza). In tal modo, dunque, pur a fronte del richiamato giudicato assolutorio, sulla scorta del coacervo dei rimanti elementi, rimane congrua la motivazione con la quale stata ritenuta la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza non altrimenti fronteggiabili, motivazione con la quale - come anticipato - il ricorso non si confronta compiutamente. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Infine, devono mandarsi alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14/07/2021. [OSCURATO:PERSONA]