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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15209/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 del TRIBUNALE di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perchè il fatto non sussiste [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Messina con sentenza del 5 marzo 2021, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di € 2.950,00 di ammenda, oltre alle spese processuali, per i reati unificati con la continuazione di cui agli art. 68, comma 1, in relazione all'art. 64 comma 1, d.

Igs. 81 del 2008 (perché quale rappresentante legale della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. ha messo a disposizione dei lavoratori uno spogliatoio nel locale antibagno dei servizi igienici non avente le caratteristiche previste dall'allegato IV al punto 1.12), art. 165 lettera a) in relazione all'art. 163 comma 1, d.

Igs. 81/2008 (per aver apposto carente segnaletica di sicurezza indicante le vie di fuga conducenti alle uscite); reati accertati il 1 maggio 2017.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in cassazione deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.

3. Violazione di legge (art. 64, 68, allegato IV punti 1.12, 163, 165 e allegato XXV del d.

Igs. 81/2008; art. 552, comma 1, lettera C, cod. proc. pen.).

Sia nel verbale di ispezione e sia nel verbale di prescrizioni i fatti non risultano specifici, in violazione dell'obbligo dell'organo di vigilanza di "precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati".

Infatti, deve essere garantito al contravventore di adeguarsi agli specifici oneri di adempimento alle prescrizioni impartite per eliminare le criticità.

Invece, nel caso in giudizio è emerso che al momento dell'ispezione nessuna concreta violazione era sussistente.

Del resto, anche la sentenza richiama per gli spogliatoi e per la segnaletica di sicurezza la formula generica delle caratteristiche di legge, senza altre specificazioni.

L'aver messo a disposizione degli spogliatoi nell'antibagno non può costituire violazione della norma in quanto nella stessa non viene assolutamente vietata una tale collocazione.

Non risultano specificate quali sarebbero le caratteristiche di legge alle quali uniformarsi.

Il teste Caragliano, ispettore, al momento dell'audizione era confusottanto che è stata rinviata la sua audizione in una seconda udienza (per poter rispondere con maggiore preparazione).

La teste della difesa Pagliaro, invece, riferiva che la situazione di fatto non era cambiata dall'ispezione ad oggi.

Per la segnaletica la norma non prevede una condotta alternativa (segnaletica carente o mal posta) e comunque in sentenza si condanna per l'assenza della segnaletica di sicurezza, in violazione del principio di correlazione tra quanto contestato e quanto ritenuto in sentenza, nonché della precisione della contestazione ex art. 552 cod. proc. pen. 2.

2. Violazione di legge (art. 192, 521, 533 e 530 cod. proc. pen.); manifesta illogicità e insufficiente motivazione per la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza; mancanza e contraddittorietà della motivazione con travisamento della prova (verbale di prescrizioni del 19 ottobre 2016, raccomandata del 25 gennaio 2017 e prove testimoniali).

La sentenza ha un presupposto travisato ovvero la realizzazione del bagno e dell'antibagno solo all'epoca dei fatti.

Tutti i testi hanno riferito della ristrutturazione e non di una nuova costruzione degli ambienti.

Per la segnaletica i mentre la contestazione riguardava la carenza o la scorretta apposizione, per la sentenza, invece, si condanna per l'assenza della stessa.

La sentenza poi non dà alcun rilievo alla documentazione prodotta dalla difesa (il verbale di prescrizioni e la raccomandata del 25 gennaio 2017) e travisa completamente il contenuto delle prove dichiarative.

Per la sentenza la ricorrente si sarebbe adeguata alle prescrizioni contenute nel verbale, ma nulla si specifica in che cosa sia consistito l'adeguamento: "un adeguamento non c'è stato mai perché non poteva esserci in quanto sin dal primo accesso, non c'era nulla di irregolare nel punto vendita".La richiesta di chiarimenti (sugli adempimenti da effettuare per regolarizzare la situazione, le prescrizioni) di cui alla raccomandata del 25 gennaio 2017 è rimasta senza risposte.

La diversa collocazione degli spogliatoi (non nell'antibagno) non risulta prevista dalla normativa dì riferimento.

E' un dato completamente inventato dal verbalizzante che non sapeva, del resto, rispondere sul punto alle domande del giudice e delle parti.

Anche per la segnaletica di sicurezza il teste Caragliano, ispettore, riferiva della sua presenza; la condanna, invece, è intervenuta per l'assenza delle segnalazioni di sicurezza.

La teste Pagliaro, invece, chiaramente riferiva come lo spogliatoio in passato era esterno mentre ora (al momento dell'ispezione) è all'interno, prima dei bagni.

In conclusione, mentre il teste dell'accusa (Caragliano) risulta inattendibile per le numerose contraddizioni (e per essere stato escusso due volte, per l'impreparazione alla prima escussione) la teste della difesa risulta lineare e chiara sulla collocazione degli spogliatoi.

Nell'azienda, infatti, nessuna nuova costruzione è intervenuta, ma solo la ristrutturazione degli stessi ambientift comunque sempre conformi alla normativa.

Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato.

All'imputata sono contestate due ipotesi di reato: 1- l'aver messo a disposizione dei lavoratori uno spogliatoio nel locale antibagno dei servizi igienici, non avente le caratteristiche previste dall'allegato IV al punto 1.12: 2- aver apposto carente segnaletica di sicurezza indicante le vie di fuga conducenti alle uscite.Nel verbale di prescrizioni del 19 ottobre 2016 si intimava l'eliminazione delle irregolarità riscontrate, senza indicare le modalità dell'eliminazione.

Il 25 gennaio del 2017 la ricorrente con lettera richiedeva alla P.G. di specificare gli adempimenti richiesti per l'eliminazione delle contravvenzioni riscontrate: "non essendo possibile allo stato conoscere le carenze eventualmente addebitate e per le quali si prescrive l'adempimento, posto che la struttura è dotata sia di spogliatoio che di segnaletica di sicurezza, si chiede che vengano indicate, analiticamente, le carenze riscontrate e gli interventi per l'eliminazione delle stesse, al fine di un eventuale corretto adempimento".

Nessuna risposta, alla richiesta suddetta, veniva inviata dalla P.G.

La sentenza impugnata, invece di considerare l'assoluta incertezza delle imputazioni, è pervenuta alla condanna per fatti completamente diversi, non contestati.

Per lo spogliatoio la sentenza rileva l'assenza dello stesso e non la sua irregolarità, in quanto "sia il bagno e l'antibagno che lo spogliatoio erano ancora in fase di realizzazione, con ciò evidenziandosi la non regolarità della situazione pregressa".

Per la segnaletica la sentenza non specifica se la stessa era carente o mal posta, o del tutto assente.

La contestazione riguarda una carenza della segnaletica e non una sua totale assenza.

Non risulta spiegato nell'imputazione (e nella contestazione amministrativa) e neanche in sentenza dove e perché la segnaletica era carente.

Sintomatica sul punto è la mancata risposta, della P.G., alla richiesta di specificazioni concrete della ricorrente, al fine di adempiere per l'estinzione delle contravvenzioni.

Relativamente ai locali spogliatoi si deve rilevare che la norma non indica un divieto di collocare gli stessi nell'antibagno, ma specifica solo la distinzione tra i due sessi, una loro capacità sufficiente e vicino ai luoghi di lavoro, aerati, riscaldati e muniti di sedili.

Mancano, pertanto, completamente le prove dell'elemento oggettivo delle contravvenzioni e la sentenza deve annullarsi senza rinvio perché il fatto non sussiste, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 del TRIBUNALE di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perchè il fatto non sussiste [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Messina con sentenza del 5 marzo 2021, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di € 2.950,00 di ammenda, oltre alle spese processuali, per i reati unificati con la continuazione di cui agli art. 68, comma 1, in relazione all'art. 64 comma 1, d. Igs. 81 del 2008 (perché quale rappresentante legale della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. ha messo a disposizione dei lavoratori uno spogliatoio nel locale antibagno dei servizi igienici non avente le caratteristiche previste dall'allegato IV al punto 1.12), art. 165 lettera a) in relazione all'art. 163 comma 1, d. Igs. 81/2008 (per aver apposto carente segnaletica di sicurezza indicante le vie di fuga conducenti alle uscite); reati accertati il 1 maggio 2017. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in cassazione deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 3. Violazione di legge (art. 64, 68, allegato IV punti 1.12, 163, 165 e allegato XXV del d. Igs. 81/2008; art. 552, comma 1, lettera C, cod. proc. pen.). Sia nel verbale di ispezione e sia nel verbale di prescrizioni i fatti non risultano specifici, in violazione dell'obbligo dell'organo di vigilanza di "precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati". Infatti, deve essere garantito al contravventore di adeguarsi agli specifici oneri di adempimento alle prescrizioni impartite per eliminare le criticità. Invece, nel caso in giudizio è emerso che al momento dell'ispezione nessuna concreta violazione era sussistente. Del resto, anche la sentenza richiama per gli spogliatoi e per la segnaletica di sicurezza la formula generica delle caratteristiche di legge, senza altre specificazioni. L'aver messo a disposizione degli spogliatoi nell'antibagno non può costituire violazione della norma in quanto nella stessa non viene assolutamente vietata una tale collocazione. Non risultano specificate quali sarebbero le caratteristiche di legge alle quali uniformarsi. Il teste Caragliano, ispettore, al momento dell'audizione era confusottanto che è stata rinviata la sua audizione in una seconda udienza (per poter rispondere con maggiore preparazione). La teste della difesa Pagliaro, invece, riferiva che la situazione di fatto non era cambiata dall'ispezione ad oggi. Per la segnaletica la norma non prevede una condotta alternativa (segnaletica carente o mal posta) e comunque in sentenza si condanna per l'assenza della segnaletica di sicurezza, in violazione del principio di correlazione tra quanto contestato e quanto ritenuto in sentenza, nonché della precisione della contestazione ex art. 552 cod. proc. pen. 2. 2. Violazione di legge (art. 192, 521, 533 e 530 cod. proc. pen.); manifesta illogicità e insufficiente motivazione per la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza; mancanza e contraddittorietà della motivazione con travisamento della prova (verbale di prescrizioni del 19 ottobre 2016, raccomandata del 25 gennaio 2017 e prove testimoniali). La sentenza ha un presupposto travisato ovvero la realizzazione del bagno e dell'antibagno solo all'epoca dei fatti. Tutti i testi hanno riferito della ristrutturazione e non di una nuova costruzione degli ambienti. Per la segnaletica i mentre la contestazione riguardava la carenza o la scorretta apposizione, per la sentenza, invece, si condanna per l'assenza della stessa. La sentenza poi non dà alcun rilievo alla documentazione prodotta dalla difesa (il verbale di prescrizioni e la raccomandata del 25 gennaio 2017) e travisa completamente il contenuto delle prove dichiarative. Per la sentenza la ricorrente si sarebbe adeguata alle prescrizioni contenute nel verbale, ma nulla si specifica in che cosa sia consistito l'adeguamento: "un adeguamento non c'è stato mai perché non poteva esserci in quanto sin dal primo accesso, non c'era nulla di irregolare nel punto vendita".La richiesta di chiarimenti (sugli adempimenti da effettuare per regolarizzare la situazione, le prescrizioni) di cui alla raccomandata del 25 gennaio 2017 è rimasta senza risposte. La diversa collocazione degli spogliatoi (non nell'antibagno) non risulta prevista dalla normativa dì riferimento. E' un dato completamente inventato dal verbalizzante che non sapeva, del resto, rispondere sul punto alle domande del giudice e delle parti. Anche per la segnaletica di sicurezza il teste Caragliano, ispettore, riferiva della sua presenza; la condanna, invece, è intervenuta per l'assenza delle segnalazioni di sicurezza. La teste Pagliaro, invece, chiaramente riferiva come lo spogliatoio in passato era esterno mentre ora (al momento dell'ispezione) è all'interno, prima dei bagni. In conclusione, mentre il teste dell'accusa (Caragliano) risulta inattendibile per le numerose contraddizioni (e per essere stato escusso due volte, per l'impreparazione alla prima escussione) la teste della difesa risulta lineare e chiara sulla collocazione degli spogliatoi. Nell'azienda, infatti, nessuna nuova costruzione è intervenuta, ma solo la ristrutturazione degli stessi ambientift comunque sempre conformi alla normativa. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato. All'imputata sono contestate due ipotesi di reato: 1- l'aver messo a disposizione dei lavoratori uno spogliatoio nel locale antibagno dei servizi igienici, non avente le caratteristiche previste dall'allegato IV al punto 1.12: 2- aver apposto carente segnaletica di sicurezza indicante le vie di fuga conducenti alle uscite.Nel verbale di prescrizioni del 19 ottobre 2016 si intimava l'eliminazione delle irregolarità riscontrate, senza indicare le modalità dell'eliminazione. Il 25 gennaio del 2017 la ricorrente con lettera richiedeva alla P.G. di specificare gli adempimenti richiesti per l'eliminazione delle contravvenzioni riscontrate: "non essendo possibile allo stato conoscere le carenze eventualmente addebitate e per le quali si prescrive l'adempimento, posto che la struttura è dotata sia di spogliatoio che di segnaletica di sicurezza, si chiede che vengano indicate, analiticamente, le carenze riscontrate e gli interventi per l'eliminazione delle stesse, al fine di un eventuale corretto adempimento". Nessuna risposta, alla richiesta suddetta, veniva inviata dalla P.G. La sentenza impugnata, invece di considerare l'assoluta incertezza delle imputazioni, è pervenuta alla condanna per fatti completamente diversi, non contestati. Per lo spogliatoio la sentenza rileva l'assenza dello stesso e non la sua irregolarità, in quanto "sia il bagno e l'antibagno che lo spogliatoio erano ancora in fase di realizzazione, con ciò evidenziandosi la non regolarità della situazione pregressa". Per la segnaletica la sentenza non specifica se la stessa era carente o mal posta, o del tutto assente. La contestazione riguarda una carenza della segnaletica e non una sua totale assenza. Non risulta spiegato nell'imputazione (e nella contestazione amministrativa) e neanche in sentenza dove e perché la segnaletica era carente. Sintomatica sul punto è la mancata risposta, della P.G., alla richiesta di specificazioni concrete della ricorrente, al fine di adempiere per l'estinzione delle contravvenzioni. Relativamente ai locali spogliatoi si deve rilevare che la norma non indica un divieto di collocare gli stessi nell'antibagno, ma specifica solo la distinzione tra i due sessi, una loro capacità sufficiente e vicino ai luoghi di lavoro, aerati, riscaldati e muniti di sedili. Mancano, pertanto, completamente le prove dell'elemento oggettivo delle contravvenzioni e la sentenza deve annullarsi senza rinvio perché il fatto non sussiste, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sent
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