CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20251/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta al giudice dell'esecuzione di dichiarare assorbito il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen.) per cui è stato condannato dalla sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 7 novembre 2022j in quello di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen.joggetto della medesima sentenza, ed insiste nel ricorso con memoria depositata in corso di procedimento; cita. J4 rh "(rl 1115 A J:" 13q14' Ritenuto che: - come ha rilevato correttamente il giudice dell'esecuzione, la questione del concorso reale o apparente di norme tra i reati di cui all'art. 512-bis e 648-ter.1 cod. pen. avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di cognizione, in cui, invece, il relativo motivo di ricorso - per come risulta dalla sentenza Sez. 6, n. 10934 del 04/10/2024, dep. 2025, che lo ha deciso - era formulato nei seguenti termini ("Il quarto e il quinto motivo contrastano la ritenuta configurabilità dell'ipotesi di reato di cui all'art. 512-bis cod. pen contestata al capo B9) e l'autoriciclaggio di cui al capo B10), avendo la Corte omesso di chiarire quali fossero le provviste di matrice illecita impiegate dal ricorrente nel partecipare all'investimento relativo alla gelateria di Bruggen, intestata fittiziamente a terze persone. Si lamenta, ancora, la mancata indicazione della sussistenza di un pericolo di applicazione di misure patrimoniali di prevenzione ai propri danni quale presupposto imprescindibile del reato di cui all'art. 512-bis citato"); - non è possibile, pertanto, recuperare mediante incidente di esecuzione una deduzione che non era stata proposta in cognizione, tanto più che il rapporto tra le due fattispecie astratte di reato è complesso (v., per tutte, Sez. 1, n. 39489 del 22/06/2023, Petriccione, Rv. 285123 - 01), e non riducibile alla clausola di riserva ricordata nel ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso P.Q.M