Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 35384/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia che ha condannato [OSCURATO:PERSONA], irrogandogli la pena di mesi due e giorni venti di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.

Igs. n. 159 del 2011, perché, essendo sottoposto a misura di prevenzione, non ottemperava, nel termine fissato, all'obbligo di deposito della cauzione di euro 500,00, commesso in Perugia il 4 dicembre 2018.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che la Corte di appello ha dato congrua motivazione dell'esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, in ragione dell'assenza del requisito dell'occasionalità; rilevato, infatti, che, come affermato dalla Corte di appello, i plurimi precedenti depongono per una condotta di reiterata violazione delle prescrizioni dell'ordinamento; rilevato che i rilievi di ricorso non hanno aggredito specificamente il nucleo argomentativo centrale della statuizione; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 3 luglio 2023 Il c nsigliere estensore Il pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia che ha condannato [OSCURATO:PERSONA], irrogandogli la pena di mesi due e giorni venti di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011, perché, essendo sottoposto a misura di prevenzione, non ottemperava, nel termine fissato, all'obbligo di deposito della cauzione di euro 500,00, commesso in Perugia il 4 dicembre 2018. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la Corte di appello ha dato congrua motivazione dell'esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, in ragione dell'assenza del requisito dell'occasionalità; rilevato, infatti, che, come affermato dalla Corte di appello, i plurimi precedenti depongono per una condotta di reiterata violazione delle prescrizioni dell'ordinamento; rilevato che i rilievi di ricorso non hanno aggredito specificamente il nucleo argomentativo centrale della statuizione; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il c nsigliere estensore Il pres
Sentenza Cassazione n. 35384/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris