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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28938/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetl:a visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal locale G.i.p. a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai capi 25) e 26) della rubrica, aventi ciascuno ad oggetto il porto e la detenzione illegali di arma comune da sparo, aggravati da metodo e finalità mafiose.

1.1. In prospettazione accusatoria, sorretta da intercettazioni e appostamenti di polizia giudiziaria, le due pistole erano a disposizione, rispettivamente, dei clan mafiosi di Niscemi e di Gela (capeggiati, l'uno, da [OSCURATO:PERSONA] e, l'altro, da [OSCURATO:PERSONA]) e dovevano servire a commettere una rapina in Lombardia, congiuntamente pianificata dagli stessi clan per autofinanziarsi.

Della materiale esecuzione della comune rapina era stato incaricato un emissario per ciascuna consorteria ([OSCURATO:PERSONA] per il clan Musto, [OSCURATO:PERSONA] per il clan Burgio).

La rapina alla fine era abortita, ma in vista della sua perpetrazione si erano svolti, all'interno di una riserva naturale in territorio nisseno, svariati summit di mafia cui aveva preso parte l'indagato, incaricato di reperire l'autovettura con cui raggiungere il nord Italia.

Entrambe le armi erano state movimentate nella fase preparatoria della rapina.

Quella procurata dal clan Burgio, oggetto del capo 26), era custodita nell'ovile dell'indagato.

1.2. Secondo il Tribunale del riesame, si profilava il concorso di Cannizzaro, materiale e/o morale, nei reati contestati, esistendo indizi gravi della sua partecipazione all'organizzazione della rapina, nella consapevolezza che la relativa pianificazione comprendesse il conferimento delle due armi illegalmente detenute.

Esistevano, altresì, esigenze cautelari di massimo spessore, sotto il profilo del rischio di reiterazione delle condotte criminose, tali da giusl:ificare la misura custodiale già applicata; né erano state, in ogni caso, vinte le corrispondenti presunzioni, riferite dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. al titolo di reato.

2. Avverso l'ordinanza resa in sede di riesame, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con rituale ministero difensivo.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria in ordine al suo ruolo di concorrente nei reati contestati.

Per poter ritenere integrato, in capo a chicchessia, un concorso di tal genere, sarebbe necessario ricondurre al relativo soggetto la concomitante disponibilità materiale dell'arma.

La semplice consapevolezza, in capo a lui, che altri sia armato non realizzerebbe la fattispecie concorsuale.Ebbene, tale concomitante disponibilità non emergerebbe dagli indizi raccolti, solo sommariamente vagliati, e invero neppure emergerebbe la consapevolezza dell'operato altrui a tale specifico riguardo.

Le armi in questione non erano state, del resto, reperite.

Quella di cui al capo 26) non sarebbe neppure compiutamente identificata e le intercettazioni, da cui desumerne la presenza nell'ovile, sarebbero state erroneamente interpretate.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione sul rilievo delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura applicata.

Né l'uno né l'altra aspetto sarebbero stati giustificati in modo convincente, a fronte di una rapina forse ideata, ma mai realizzata, e di cui nessuno era chiamato a rispondere neppure a livello di tentativo, e a fronte della modestia dei precedenti penali del deducente.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

2. Esso, da un lato, è basato su una mera rilettura delle risultanze investigative, attentamente esaminate e non illogicamente valutate dal giudice territoriale.

Questi ha puntualmente illustrato gli indici di fatto, che attestano che le due pistole non solo erano fisicamente esistenti e illegalmente detenute, ma furono altresì prelevate e portate in esterno nella fase preparatoria della rapina (non portata a compimento), cui l'indagato aveva attivamente partecipato.

Le obiezioni del ricorrente appaiono reiterative, risolvendosi nella ripropo- sizione di elementi a discarico già presi in opportuna considerazione in sede di riesame, e qui giudicati inidonei a condurre ad un esito liberatorio; elementi, la cui rivisitazione non compete alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente apprezzamento, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01) e che non può essere censurato per difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrario agli assunti del ricorrente (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961-01).

Così come sono rimesse all'esclusiva competenza del giudice di merito l'interpretazione e la valutazione del contenuto di conversazioni intercettate, il cui apprezzamento non può essere sindacato in Cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione che le recepisce (da ultimo, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01), qui non emergenti.

3. In diritto, le obiezioni formulate nel primo motivo sono parimenti prive di pregio.

Concorre, infatti, nei delitti di illecita detenzione e di illecito porto in luogo pubblico di arma colui che partecipa, insieme ad altri, all'ideazione e alla preparazione di un reato da commettere necessariamente con l'arma stessa, allo scopo appositamente procurata, essendo irrilevante il suo mancato intervento durante la fase esecutiva del reato programmato (Sez. 1, n. 6223 del 05/12/2023, dep. 2024, Buonanno, Rv. 285785-01), e lo svolgimento stesso di una tale fase.

4. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

In relazione ai reati contestati vige, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la duplice presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari e di inadeguatezza al loro soddisfacimento di misure diverse dalla custodia in carcere; e, in tal caso, il giudice non ha l'onere di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato e la sua intensità, essendo la prima presunzione anche idonea a comprendere i caratteri di attualità e concretezza di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664-01) ed essendo sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, dell'inidoneità al superamento di entrambe degli elementi eventualmente evidenziati dalla difesa, o comunque risultanti dagli atti.

Ciò posto, l'ordinanza impugnata individua in modo esaustivo, e finanche sovrabbondante, a fronte dell'«attenuato» standard motivazionale legale, testé delineato e sul quale il ricorso non è affatto calibrato, gli indici (oggettivi e soggettivi) che qualificano l'esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto, non superati da conducenti elementi di prova contraria, certo non identificabili nella mancata consumazione della rapina, o nell'inesistenza di precedenti condanne a carico dell'indagato per reati a sfondo mafioso.

5. Alla conclusiva reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda la cancelleria per gli ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetl:a visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal locale G.i.p. a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai capi 25) e 26) della rubrica, aventi ciascuno ad oggetto il porto e la detenzione illegali di arma comune da sparo, aggravati da metodo e finalità mafiose. 1.1. In prospettazione accusatoria, sorretta da intercettazioni e appostamenti di polizia giudiziaria, le due pistole erano a disposizione, rispettivamente, dei clan mafiosi di Niscemi e di Gela (capeggiati, l'uno, da [OSCURATO:PERSONA] e, l'altro, da [OSCURATO:PERSONA]) e dovevano servire a commettere una rapina in Lombardia, congiuntamente pianificata dagli stessi clan per autofinanziarsi. Della materiale esecuzione della comune rapina era stato incaricato un emissario per ciascuna consorteria ([OSCURATO:PERSONA] per il clan Musto, [OSCURATO:PERSONA] per il clan Burgio). La rapina alla fine era abortita, ma in vista della sua perpetrazione si erano svolti, all'interno di una riserva naturale in territorio nisseno, svariati summit di mafia cui aveva preso parte l'indagato, incaricato di reperire l'autovettura con cui raggiungere il nord Italia. Entrambe le armi erano state movimentate nella fase preparatoria della rapina. Quella procurata dal clan Burgio, oggetto del capo 26), era custodita nell'ovile dell'indagato. 1.2. Secondo il Tribunale del riesame, si profilava il concorso di Cannizzaro, materiale e/o morale, nei reati contestati, esistendo indizi gravi della sua partecipazione all'organizzazione della rapina, nella consapevolezza che la relativa pianificazione comprendesse il conferimento delle due armi illegalmente detenute. Esistevano, altresì, esigenze cautelari di massimo spessore, sotto il profilo del rischio di reiterazione delle condotte criminose, tali da giusl:ificare la misura custodiale già applicata; né erano state, in ogni caso, vinte le corrispondenti presunzioni, riferite dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. al titolo di reato. 2. Avverso l'ordinanza resa in sede di riesame, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con rituale ministero difensivo. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria in ordine al suo ruolo di concorrente nei reati contestati. Per poter ritenere integrato, in capo a chicchessia, un concorso di tal genere, sarebbe necessario ricondurre al relativo soggetto la concomitante disponibilità materiale dell'arma. La semplice consapevolezza, in capo a lui, che altri sia armato non realizzerebbe la fattispecie concorsuale.Ebbene, tale concomitante disponibilità non emergerebbe dagli indizi raccolti, solo sommariamente vagliati, e invero neppure emergerebbe la consapevolezza dell'operato altrui a tale specifico riguardo. Le armi in questione non erano state, del resto, reperite. Quella di cui al capo 26) non sarebbe neppure compiutamente identificata e le intercettazioni, da cui desumerne la presenza nell'ovile, sarebbero state erroneamente interpretate. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione sul rilievo delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura applicata. Né l'uno né l'altra aspetto sarebbero stati giustificati in modo convincente, a fronte di una rapina forse ideata, ma mai realizzata, e di cui nessuno era chiamato a rispondere neppure a livello di tentativo, e a fronte della modestia dei precedenti penali del deducente. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 2. Esso, da un lato, è basato su una mera rilettura delle risultanze investigative, attentamente esaminate e non illogicamente valutate dal giudice territoriale. Questi ha puntualmente illustrato gli indici di fatto, che attestano che le due pistole non solo erano fisicamente esistenti e illegalmente detenute, ma furono altresì prelevate e portate in esterno nella fase preparatoria della rapina (non portata a compimento), cui l'indagato aveva attivamente partecipato. Le obiezioni del ricorrente appaiono reiterative, risolvendosi nella ripropo- sizione di elementi a discarico già presi in opportuna considerazione in sede di riesame, e qui giudicati inidonei a condurre ad un esito liberatorio; elementi, la cui rivisitazione non compete alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente apprezzamento, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01) e che non può essere censurato per difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrario agli assunti del ricorrente (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961-01). Così come sono rimesse all'esclusiva competenza del giudice di merito l'interpretazione e la valutazione del contenuto di conversazioni intercettate, il cui apprezzamento non può essere sindacato in Cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione che le recepisce (da ultimo, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01), qui non emergenti. 3. In diritto, le obiezioni formulate nel primo motivo sono parimenti prive di pregio. Concorre, infatti, nei delitti di illecita detenzione e di illecito porto in luogo pubblico di arma colui che partecipa, insieme ad altri, all'ideazione e alla preparazione di un reato da commettere necessariamente con l'arma stessa, allo scopo appositamente procurata, essendo irrilevante il suo mancato intervento durante la fase esecutiva del reato programmato (Sez. 1, n. 6223 del 05/12/2023, dep. 2024, Buonanno, Rv. 285785-01), e lo svolgimento stesso di una tale fase. 4. Il secondo motivo di ricorso è infondato. In relazione ai reati contestati vige, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la duplice presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari e di inadeguatezza al loro soddisfacimento di misure diverse dalla custodia in carcere; e, in tal caso, il giudice non ha l'onere di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato e la sua intensità, essendo la prima presunzione anche idonea a comprendere i caratteri di attualità e concretezza di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664-01) ed essendo sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, dell'inidoneità al superamento di entrambe degli elementi eventualmente evidenziati dalla difesa, o comunque risultanti dagli atti. Ciò posto, l'ordinanza impugnata individua in modo esaustivo, e finanche sovrabbondante, a fronte dell'«attenuato» standard motivazionale legale, testé delineato e sul quale il ricorso non è affatto calibrato, gli indici (oggettivi e soggettivi) che qualificano l'esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto, non superati da conducenti elementi di prova contraria, certo non identificabili nella mancata consumazione della rapina, o nell'inesistenza di precedenti condanne a carico dell'indagato per reati a sfondo mafioso. 5. Alla conclusiva reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli ad
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