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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 settembre 2025

Cassazione n. 14476/2026

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19/14963 avverso la sentenza emessa il 12/9/2025 dalla Corte di appello di L'Aquila udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di L'Aquila confermava la condanna emessa in ordine al reato di cui all'art. 348 cod. pen..

Secondo le concordi sentenze di merito, il ricorrente, in qualità di legale rappresentante della società che gestiva la struttura per anziani denominata "[OSCURATO:PERSONA]", avrebbe svolto l'attività di assistenza a persone anziane, anche non autosufficienti, senza essere in possesso dell'autorizzazione della Regione Abruzzo prescritta dalla In. 32 del 2007.2: Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati otto motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. non essendo stato rispettato il principio di correlazione tra imputazione e sentenza, posto che la contestazione richiamava genericamente lo svolgimento abusivo della "professione assistenza anziani", per la quale la società del ricorrente era debitamente autorizzata, mentre le sentenze specificavano che il reato dipendeva dall'aver accolto nella struttura re. sidenziale anche anziani non autosufficienti, per la cui cura occorreva una diversa autorizzazione.

2.2. Con il secondo motivo, si censura la violazione degli artt. 2 e 15 della I.reg.

Abruzzo n. 2 del 2005, sul presupposto che la residenza per anziani era stata regolarmente autorizzata ad accogliere persone autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, sicchè non poteva affermarsi che era stata svolta un'attività in totale assenza di autorizzazione.

L'eventuale difformità tra l'attività svolta ì,e quella autorizzata, pertanto, avrebbe potuto integrare una mera violazione amministrativa, senza che si possa ritenere per ciò solo integrato il reato di cui all'art. 348 cod. pen. 2.3.

Con il terzo motivo, si deduce la violazione della I.reg.

Abruzzo n. 32 del 2007 e l'art.3 del DPCM del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Sostiene la difesa che la richiamata normativa regionale disciplina le residenze sanitarie assistenziali, deputate ad accogliere persone non autosufficienti e non assistibili a domicilio, comportanti la necessità di una assistenza medica svolta all'interno della struttura.

La residenza per anziani gestita dal ricorrer.íte, invece, non erogava alcuna prestazione medica, posto che la stessa ASL aveva confermato che gli anziani ospiti della residenza, pur se nel corso del tempo divenuti non autosufficienti, si erano avvalsi del servizio di assistenza medica domiciliare, attivando direttamente tale servizio.

2.4. Con il quarto e quinto motivo, si deduce l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 348 cod. pen., di ettando una condotta rientrante fnella previsione incriminatrice.

Rimarca la difesa come le attività assistenziali (prestate da personale infermieristico e da medici) erano tutte svolte da soggetti regolarmente abilitati, non essendo emerso il compimento di alcun atto riservato agli esercenti le suddette professioni da parte di soggetti non abilitati e, tanto meno, dal ricorrente.

La Corte di appello, peraltro, sarebbe incorsa in un palese errore lì dove riteneva che la necessità di avvalersi dell'assistenza domiciliare dimostrava di per sé l'assenza di personale medico e, quindi, la sussistenza del reato.

In tal modo, invero, si era invertito l'ordine logico della valutazione che il giudice era chiamato a compiere, posto che era proprio il mancato esercizio di attività medica da parte del gestore della residenza, o di soggetti non abilitati, che dimostrava di per sé 2l'insussistenza del reato.

Il ricorrente censura anche l'insussistenza dell'elemento soggettivo, sottolineando come i medici curanti non avevano mai segnalato l'incompatibilità degli ospiti con la permanenza nella struttura e, in ogni caso, a seguito della sopravvenuta valutazione secondo cui alcuni osai dovevano considerarsi non autosufficienti, si attivava immediatamente affinché le famiglie provvedessero al trasferimento in altre strutture.

2.5. Con il sesto motivo, si deduce la violazione dell'art. 54 cod. pen., evidenziando come alcuni degli ospiti successivamente valutati come "non autosufficienti" erano stati inviati proprio dalla ASL, stante l'indisponibilità di altre strutture, sicché vi era uno stato di necessità che imponeva l'accoglimento di tali soggetti, al fine di salvaguardarne l'incolumità.

2.7. Con il settimo motivo, si censura la violazione degli artt. 2 e 348 cod. pen., sul presupposto che era stato applicato il trattamento sanzionatorio deteriore introdotto dalla

I. 11 gennaio 2018, n.3, sul presupposto che il reato si era protratto fino ad epoca successiva all'entrata in vigore della suddetta modifica normativa.

La difesa eccepisce che, invece, la permanenza era cessata quanto meno alla data del 20 settembre 2017, epoca in qui interveniva la prima ispezione e la conseguente attivazione dei protocolli di 'trasferimento, poi sospesi per indisponibilità di altre soluzioni per ospitare i degenti.

2.8. Con l'ottavo motivo, si censura l'omessa concessione del beneficio della non menzione.

3. Il ricorso è stato definito con rito cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, è incorsa nell'erronea interpretazione dell'art. 348 cod. pen., riconducendo la violazione della disciplina autorizzatoria, dettata dalla normativa regionale in tema di gestione di strutture di degenza per anziani nodi autosufficienti, nel concetto di esercizio abusivo di una professione.

Invero, l'equivoco è reso palese dallo stesso capo di imputazione, lì dove si contesta all'imputato di aver svolto, senza esservi abilitato, la "professione assistenza anziani" che, invero, non è prevista in alcun modo tra quelle per le quali si richiede un'apposita abilitazione.

Nel concetto latamente inteso di assistenza a persone anziane, infatti, 3rientrano plurime condotte, alcune delle quali ',- quali quella infermieristica e medica - sicuramente riservate a soggetti titólari della richiesta abilitazione.

Tuttavia, nel caso di specie non è in alcun modo contestato che il ricorrente abbia svolto attività medica o infermieristica, ovvero abbia consentito che altri la svolgessero nella propria struttura, in assenza di abilitazione.

2.1. Per consolidata giurisprudenza, il reato di cui all'art. 348 cod. pen. siapplica solo nei confronti di coloro che esercitino una professione intellettuale "riservata", per il cui svolgimento è richiesta unat"speciale abilitazione".

L'art. 348 cod. pen. ha natura di norma pena).e in bianco in quanto postula, come 'si evince dalla stessa formulazione del testo normativo (cfr. l'avverbio "abusivamente"), l'esistenza di altre disposizioni di legge che stabiliscano le condizioni oggettive e soggettive in difetto delle quali non è consentito - ed è quindi abusivo - l'esercizio di determinate professioni (quelle per cui occorre l'abilitazione statale); trattasi propriamente di altre disposizioni che, essendo sottintese nell'art. 348, sono integrative della norma penale ed entrano a far parte del suo contenuto per incorporazione, cosicché I.a...violazione di esse si risolve in violazione della norma incriminatrice (Sez.6, n. 2685 del 18/11/1993, Salustri, Rv.198235; Sez.2, n. 16566 del 7/3/2017, Rv.269580).

2.2. Nel caso di specie, l'imputato non svolgeva alcuna professione sottoposta a speciale abilitazione, bensì rivestiva la qualifica di imprenditore operante nell'ambito della prestazione di servizi di assistenza agli anziani.

L'equivoco in cui sono incorsi i giudici di merito è stato quello di far discendere è dalle carenze autorizzative la configurabilità del reato contestato, in tal modo omettendo di considerare la tipicità del fatto descritto dall'art. 348 cod. pen.

Deve affermarsi, pertanto, che la violazione del regime autorizzatorio dettato dalla normativa regionale non integra la nozione di "speciale abilitazione" cui fa riferimento l'art. 348 cod. pen., posto che l'autorizzazione è riferita non già all'attività professionale svolta dal singolo operatore, bensì all'individuazione dei requisiti che la struttura ospitante deve garantire rispetto alle diverse esigenze dei suoi ospiti.

L'abilitazione, invece, presuppone la verifica dei requisiti soggettivi richiesti per l'espletamento di specifiche professioni e, pertanto, attiene al profilo della qualificazione del soggetto che pone in essere atti "riservati".

2.3. Quanto detto dimostra come la norma incriminatrice sia stata applicata totalmente al di fuori di quelli che sono gli elementi costitutivi del reato, dato che il ricorrente non svolgeva attività professionale propriamente intesa, bensì un'attività imprenditoriale.

Al contempo, i giudici di merito hanno dato . a.tto che le attività assistenziali riservate a personale infermieristico o medico sono state svolte da soggetti 4debitamente abilitati.

Ne consegue che il reato non è neppure in astratto configurabile, con conseguente necessità di disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19/14963 avverso la sentenza emessa il 12/9/2025 dalla Corte di appello di L'Aquila udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di L'Aquila confermava la condanna emessa in ordine al reato di cui all'art. 348 cod. pen.. Secondo le concordi sentenze di merito, il ricorrente, in qualità di legale rappresentante della società che gestiva la struttura per anziani denominata "[OSCURATO:PERSONA]", avrebbe svolto l'attività di assistenza a persone anziane, anche non autosufficienti, senza essere in possesso dell'autorizzazione della Regione Abruzzo prescritta dalla In. 32 del 2007.2: Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati otto motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. non essendo stato rispettato il principio di correlazione tra imputazione e sentenza, posto che la contestazione richiamava genericamente lo svolgimento abusivo della "professione assistenza anziani", per la quale la società del ricorrente era debitamente autorizzata, mentre le sentenze specificavano che il reato dipendeva dall'aver accolto nella struttura re. sidenziale anche anziani non autosufficienti, per la cui cura occorreva una diversa autorizzazione. 2.2. Con il secondo motivo, si censura la violazione degli artt. 2 e 15 della I.reg. Abruzzo n. 2 del 2005, sul presupposto che la residenza per anziani era stata regolarmente autorizzata ad accogliere persone autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, sicchè non poteva affermarsi che era stata svolta un'attività in totale assenza di autorizzazione. L'eventuale difformità tra l'attività svolta ì,e quella autorizzata, pertanto, avrebbe potuto integrare una mera violazione amministrativa, senza che si possa ritenere per ciò solo integrato il reato di cui all'art. 348 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione della I.reg. Abruzzo n. 32 del 2007 e l'art.3 del DPCM del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Sostiene la difesa che la richiamata normativa regionale disciplina le residenze sanitarie assistenziali, deputate ad accogliere persone non autosufficienti e non assistibili a domicilio, comportanti la necessità di una assistenza medica svolta all'interno della struttura. La residenza per anziani gestita dal ricorrer.íte, invece, non erogava alcuna prestazione medica, posto che la stessa ASL aveva confermato che gli anziani ospiti della residenza, pur se nel corso del tempo divenuti non autosufficienti, si erano avvalsi del servizio di assistenza medica domiciliare, attivando direttamente tale servizio. 2.4. Con il quarto e quinto motivo, si deduce l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 348 cod. pen., di ettando una condotta rientrante fnella previsione incriminatrice. Rimarca la difesa come le attività assistenziali (prestate da personale infermieristico e da medici) erano tutte svolte da soggetti regolarmente abilitati, non essendo emerso il compimento di alcun atto riservato agli esercenti le suddette professioni da parte di soggetti non abilitati e, tanto meno, dal ricorrente. La Corte di appello, peraltro, sarebbe incorsa in un palese errore lì dove riteneva che la necessità di avvalersi dell'assistenza domiciliare dimostrava di per sé l'assenza di personale medico e, quindi, la sussistenza del reato. In tal modo, invero, si era invertito l'ordine logico della valutazione che il giudice era chiamato a compiere, posto che era proprio il mancato esercizio di attività medica da parte del gestore della residenza, o di soggetti non abilitati, che dimostrava di per sé 2l'insussistenza del reato. Il ricorrente censura anche l'insussistenza dell'elemento soggettivo, sottolineando come i medici curanti non avevano mai segnalato l'incompatibilità degli ospiti con la permanenza nella struttura e, in ogni caso, a seguito della sopravvenuta valutazione secondo cui alcuni osai dovevano considerarsi non autosufficienti, si attivava immediatamente affinché le famiglie provvedessero al trasferimento in altre strutture. 2.5. Con il sesto motivo, si deduce la violazione dell'art. 54 cod. pen., evidenziando come alcuni degli ospiti successivamente valutati come "non autosufficienti" erano stati inviati proprio dalla ASL, stante l'indisponibilità di altre strutture, sicché vi era uno stato di necessità che imponeva l'accoglimento di tali soggetti, al fine di salvaguardarne l'incolumità. 2.7. Con il settimo motivo, si censura la violazione degli artt. 2 e 348 cod. pen., sul presupposto che era stato applicato il trattamento sanzionatorio deteriore introdotto dalla I. 11 gennaio 2018, n.3, sul presupposto che il reato si era protratto fino ad epoca successiva all'entrata in vigore della suddetta modifica normativa. La difesa eccepisce che, invece, la permanenza era cessata quanto meno alla data del 20 settembre 2017, epoca in qui interveniva la prima ispezione e la conseguente attivazione dei protocolli di 'trasferimento, poi sospesi per indisponibilità di altre soluzioni per ospitare i degenti. 2.8. Con l'ottavo motivo, si censura l'omessa concessione del beneficio della non menzione. 3. Il ricorso è stato definito con rito cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, è incorsa nell'erronea interpretazione dell'art. 348 cod. pen., riconducendo la violazione della disciplina autorizzatoria, dettata dalla normativa regionale in tema di gestione di strutture di degenza per anziani nodi autosufficienti, nel concetto di esercizio abusivo di una professione. Invero, l'equivoco è reso palese dallo stesso capo di imputazione, lì dove si contesta all'imputato di aver svolto, senza esservi abilitato, la "professione assistenza anziani" che, invero, non è prevista in alcun modo tra quelle per le quali si richiede un'apposita abilitazione. Nel concetto latamente inteso di assistenza a persone anziane, infatti, 3rientrano plurime condotte, alcune delle quali ',- quali quella infermieristica e medica - sicuramente riservate a soggetti titólari della richiesta abilitazione. Tuttavia, nel caso di specie non è in alcun modo contestato che il ricorrente abbia svolto attività medica o infermieristica, ovvero abbia consentito che altri la svolgessero nella propria struttura, in assenza di abilitazione. 2.1. Per consolidata giurisprudenza, il reato di cui all'art. 348 cod. pen. siapplica solo nei confronti di coloro che esercitino una professione intellettuale "riservata", per il cui svolgimento è richiesta unat"speciale abilitazione". L'art. 348 cod. pen. ha natura di norma pena).e in bianco in quanto postula, come 'si evince dalla stessa formulazione del testo normativo (cfr. l'avverbio "abusivamente"), l'esistenza di altre disposizioni di legge che stabiliscano le condizioni oggettive e soggettive in difetto delle quali non è consentito - ed è quindi abusivo - l'esercizio di determinate professioni (quelle per cui occorre l'abilitazione statale); trattasi propriamente di altre disposizioni che, essendo sottintese nell'art. 348, sono integrative della norma penale ed entrano a far parte del suo contenuto per incorporazione, cosicché I.a...violazione di esse si risolve in violazione della norma incriminatrice (Sez.6, n. 2685 del 18/11/1993, Salustri, Rv.198235; Sez.2, n. 16566 del 7/3/2017, Rv.269580). 2.2. Nel caso di specie, l'imputato non svolgeva alcuna professione sottoposta a speciale abilitazione, bensì rivestiva la qualifica di imprenditore operante nell'ambito della prestazione di servizi di assistenza agli anziani. L'equivoco in cui sono incorsi i giudici di merito è stato quello di far discendere è dalle carenze autorizzative la configurabilità del reato contestato, in tal modo omettendo di considerare la tipicità del fatto descritto dall'art. 348 cod. pen. Deve affermarsi, pertanto, che la violazione del regime autorizzatorio dettato dalla normativa regionale non integra la nozione di "speciale abilitazione" cui fa riferimento l'art. 348 cod. pen., posto che l'autorizzazione è riferita non già all'attività professionale svolta dal singolo operatore, bensì all'individuazione dei requisiti che la struttura ospitante deve garantire rispetto alle diverse esigenze dei suoi ospiti. L'abilitazione, invece, presuppone la verifica dei requisiti soggettivi richiesti per l'espletamento di specifiche professioni e, pertanto, attiene al profilo della qualificazione del soggetto che pone in essere atti "riservati". 2.3. Quanto detto dimostra come la norma incriminatrice sia stata applicata totalmente al di fuori di quelli che sono gli elementi costitutivi del reato, dato che il ricorrente non svolgeva attività professionale propriamente intesa, bensì un'attività imprenditoriale. Al contempo, i giudici di merito hanno dato . a.tto che le attività assistenziali riservate a personale infermieristico o medico sono state svolte da soggetti 4debitamente abilitati. Ne consegue che il reato non è neppure in astratto configurabile, con conseguente necessità di disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. P. P.Q.M
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