CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20536/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avezzano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di L'Aquila, adito in sede di riesame, confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal G.i.p. del Tribunale di Avezzano a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentato omicidio plurimo. 1.1. L'accaduto è, in ordinanza, così ricostruito. Il 21 agosto 2023, intorno alle ore 1.50 del mattino, davanti alla discoteca [OSCURATO:PERSONA] di Avezzano, un gruppo di persone di etnia Rom„ tra cui l'odierno indagato, si era reso protagonista di un'azione violenta e intimidatoria ai danni di altri soggetti, di nazionalità albanese, presenti sul luogo ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Gli aggressori avevano, in tale contesto, proferito minacce di morte, avevano estratto pistole e le avevano puntate contro le vittime. Da una delle pistole (la calibro 9X21) si era tentato più volte di sparare all'indirizzo delle vittime medesime, ma l'arma si era inceppata; tre pallottole sarebbero state successivamente rinvenute inesplose. Da altra pistola (la calibro 22) era stato esploso un colpo, che, non mortalmente, aveva attinto [OSCURATO:PERSONA] al fianco. Gli aggressori si erano successivamente allontanati, a bordo di due autovetture, non senza fare fuoco un'ultima volta. Dalle dichiarazioni dei cittadini albanesi coinvolti, reputate dal Tribunale del riesame convergenti nel loro nucleo essenziale, si ricavava che [OSCURATO:PERSONA] aveva diretto l'azione, aveva personalmente tentato di sparare con la pistola mal funzionante, aveva quindi incitato a sparare il correo (verosimilmente identificabile nel figlio Manuel) il quale, facendo fuoco ad altezza d'uomo, aveva colpito [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Secondo il Tribunale, l'indagato doveva rispondere di omicidio tentato in danno di ciascuna delle vittime, la cui vita era stata messa intenzionalmente in pericolo. Anche a prescindere dall'esatta individuazione del correo che aveva sparato a [OSCURATO:PERSONA], e dalla dimostrazione stessa del suo previo incitamento ad opera di [OSCURATO:PERSONA], si era a cospetto di un'azione collettiva, idonea fondare la responsabilità concorsuale per il solo fatto di avere tutti i protagonisti partecipato all'aggressione armata, restando indifferente la ricostruzione esatta del ruolo che ciascun componente del gruppo avesse nella vicenda ricoperto. Il dolo omicida era ricavabile dall'idoneità dei mezzi, dalla direzione in cui le armi erano puntate, dalla volontà di reiterazione dei colpi (uno andato a bersaglio, gli altri rimasti inesplosi) e dalle minacce di morte, contestuali e antecedenti lo sparo.2. L'indagato ricorre per cessazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell'unico motivo, qui riassunto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rilievo dei gravi indizi di colpevolezza e alla qualificazione legale dell'occorso. 2.1. Le indagini, anzitutto, risulterebbero gravemente carenti, non essendo stata acquisita la cartella medica di pronto soccorso e non essendo stati disposti adeguati accertamenti balistici. I contributi dichiarativi delle persone offese non sarebbero stati vagliati con il dovuto rigore. Essi sarebbero in effetti incoerenti, in intrinseco (quanto ai narrati di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno dei quali si sarebbe contraddetto nel succedersi delle versioni) e in estrinseco (non collimando i tre narrati tra loro). Abdulaj e Noka avevano (in tesi, calunniosamente) individuato il feritore di [OSCURATO:PERSONA], nell'immediatezza, proprio in [OSCURATO:PERSONA], e solo in seguito in un altro soggetto. Abdulaj, anzi, aveva inizialmente dichiarato che il bersaglio del colpo andato a segno fosse se stesso, e che Cara fosse stato colpito per errore. Si tratterebbe di discrasie rilevanti ed inficianti, dal Tribunale del riesame non adeguatamente apprezzate. Abdulaj e Noka avevano, almeno inizialmente, affermato che prima si sarebbe verificato il ferimento di Cara, poi il tentativo abortito di fare fuoco con la pistola malfunzionante; cronologia degli eventi opposta a quella descritta da Cara medesimo. Il quale aveva indicato di essere stato attinto da colpo partito dalla pistola «più grande», quest'ultima essendo tuttavia la calibro 9X21, ossia quella inceppatasi. In realtà, neppure l'avvenuto inceppamento sarebbe certo, perché il mancato ritrovamento di bossoli di pari calibro non sarebbe realmente significativo, stante l'avvenuta contaminazione dell'area del crimine; come non sarebbe neppure certo che a colpire Cara fosse stata proprio la pistola calibro 22, in quanto il bossolo esploso, rinvenuto a terra, avrebbe potuto risalire all'altro colpo esploso in aria. Sarebbero dunque incerti snodi cruciali della ricostruzione: quale fosse l'arma impugnata dall'indagato; quale arma fosse riuscita a fare fuoco; cosa abbia realmente ferito Cara; ove si fosse trattato veramente di un'arma, quale ne fosse il calibro. 2.2. Ciò posto, l'ordinanza impugnata sarebbe ulteriormente carente sui seguenti punti:- la definizione delle condotte materiali attribuibili, in termini processualmente corretti ed adeguati, a [OSCURATO:PERSONA]; - la loro autonoma riconducibilità alla fattispecie del tentato omicidio; - l'eventuale configurabilità di un suo concorso morale in condotte materiali altrui; - l'esattezza dell'inquadramento giuridico nella fattispecie di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. Un'arma potrebbe dirsi inceppata, in senso tecnico, se -in origine efficiente- si blocchi nel ciclo di funzionamento avviato con il riarmo successivo ad (almeno) un primo sparo. L'originaria efficienza della pistola 9X21, in chiave di idoneità dell'azione, non era conclamata. Né era conclamato, in chiave di univocità dell'azione, il fatto che l'indagato avesse ripetutamente sollecitato il grilletto (lo riferivano solo, in modo inattendibile, i testi Abdulaj e Noka: ma essi non avevano visto e non avrebbero potuto sentire, perché un grilletto bloccato non fa rumore). Quanto al preteso scarrellamento, esso poteva essere avvenuto a scopo esclusivamente intimidatorio (tra il gruppo rom e quello albanese non correva buon sangue). Il possibile concorso morale dell'indagato era legato alla frase di incitamento diretta al figlio Manuel (o ad altro correo), la cui esistenza andava però revocata in dubbio: ne aveva riferito il solo teste Abdulaj, in una soltanto delle sedi in cui era stato ascoltato, e la circostanza non era inoltre credibile non conoscendo Abdulaj la lingua rom, e non essendo plausibile che la frase fosse stata pronunciata in lingua italiana. Il vero obiettivo del colpo andato a segno sarebbe stato lo stesso Abdulaj, ovvero Noka, secondo i giudici del merito; il G.i.p. aveva parlai:o, con riferimento all'offesa concretamente recata a Cara, di reato aberrante. Ma, se si fosse trattato di reato aberrante, il dolo andava misurato rispetto alle vittime originariamente designate; ebbene, entrambe si trovavano a distanza minima dallo sparatore, sicché, se questi avesse realmente voluto ucciderle, vi sarebbe riuscito (quand'anche le vittime fossero state realmente in movimento), sicché evidentemente egli non voleva un tale epilogo. La mancata acquisizione della cartella di pronto soccorso impediva poi di conoscere in quale parte del corpo, e a quale altezza, Cara fosse stato colpito; cosa lo avesse ferito e in che modo; quali cure fossero state prestate; tutte circostanze, la cui ignoranza impediva di qualificare l'elemento soggettivo della condotta, discriminando tra dolo diretto (l'unico compatibile con il tentato omicidio), dolo eventuale e colpa cosciente (costitutivi del meno grave reato di lesione personale). ( [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, nella parte relativa alla ricostruzione in fatto degli accadimenti. 2. In presenza di una logica motivazione in punto di gravità indiziaria - fondata sulle convergenti dichiarazioni delle vittime, correttamente vagliate nella loro affidabilità e coerenti con il contesto di azione che è stato possibile ricostruire in base ai rilievi scientifici comunque effettuati le deduzioni del ricorrente si risolvono nel sollecitare una rilettura del fatt:o, e una diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono il quadro, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677), e che non può essere censurato per difetto o contraddittorietà di argomentazione solo perché contrario agli assunti difensivi (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961-01). Tra le doglianze proponibili quale mezzo di ricorso non rientrano, infatti, quelle relative alla mera interpretazione delle prove dichiarative, specie se implicanti la soluzione di contrasti interni o esterni ai singoli narrati, la connessa indagine sull'attendibilità delle deposizioni, ovvero la scelta tra divergenti versioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282-01). 3. Le propalazioni accusatorie, come è stato ineccepibilmente osservato nell'ordinanza impugnata, sono convergenti perché combaciano nel loro nucleo essenziale, coincidente con l'individuazione del ricorrente come soggetto che diresse l'aggressione armata - immediatamente successiva, e ulteriormente coeva al compimento di dirette minacce di morte - impugnando una delle pistole impiegate nella sparatoria, verosimilmente quella che rimase inceppata. Se è emerso, infatti, che una pistola riuscì a sparare, perché a terra fu trovato il relativo bossolo esploso, e perché le ferite riportate cla Cara sono ferite da arma da fuoco, è altrettanto chiaro, in base alle evidenze disponibili, che l'altra pistola fu sollecitata nello stesso senso, ma si bloccò. Quanto al riguardo riferito dai testimoni, concordemente, è avvalorato dal rinvenimento, in terra, di proiettili inesplosi compatibili.E dalle attendibili deposizioni, come tali anche sul punto apprezzate, consta che le armi furono spianate contro le vittime, mentre la persona attinta dai colpi lo fu all'altezza del fianco. 4. A fronte di tali precisi elementi storici, appaiono sicuramente irrilevanti eventuali residue divergenze o incertezze dei narrati circa elementi circostanziali del fatto che non rivestono carattere decisivo (e prive, altresì,, di caratteristiche tali da far pensare che i dichiaranti abbiano callunniosamente alterato il racconto: Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, dep. 2021, Scicchitano, Rv. 280741-01). E sicuramente non decisivo, per quanto ulteriormente si dirà in prosieguo, appare lo stabilire quale fosse l'arma realmente impugnata dall'indagato, quale delle pistole abbia effettivamente fatto fuoco ferendo Cara, e che calibro essa avesse. Del pari non determinante, ai fini dell'inquadramento della responsabilità dell'indagato, specie in questa fase cautelare, risulta la ricostruzione del preciso sviluppo cronologico dell'azione di fuoco, per come voluta e realizzata, come anche lo stabilire se il bersaglio umano in concreto attinto fosse quello ab origine prescelto. 5. Il ricorso è infondato, nella parte relativa alla qualificazione penalistica dei fatti. 6. L'ordinanza impugnata si è riportata all'esatto principio di diritto, secondo cui un'aggressione collettiva, caratterizzata dalla reciproca consapevolezza della convergente, ancorché non simultanea, condotta dei correi, comporta che ciascuno di essi risponda a titolo di ordinario concorso, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., dell'evento cagionato, anche se non riconducibile in via diretta all'azione da lui materialmente posta in essere, ove l'evento stesso non ecceda i limiti della impresa criminosa concordata, o che si sarebbe potuta prevedibilmente sviluppare e di cui si sono accettati gli esiti (Sez. 5, n. 35274 del 14/07/2022, Taietti, Rv. 283648-01; Sez. 2, n. 51174 del 01/10/2019, Lucà„ Rv. 278012-01). Un evento di tal genere, che il Tribunale del riesame ha inappuntabilmente ravvisato nel caso di specie in coerenza con l'operata ricostruzione dell'occorso, deve essere infatti considerato, in ragione della struttura unitaria del reato concorsuale, l'effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti (Sez. 5, n. 40449 del 10/07/2009, Scognamiglio, Rv. 244916-01), sui quali ricade a pari titolo, indipendentemente dal ruolo da ciascuno esattamente ric:operto. Le censure difensive, reiterative di argomenti già dall'ordinanza impugnata adeguatamente confutati, si infrangono contro questo principio.7. Sia l'azione dello sparatore, che quella del correo che ha fatto cilecca (e sul punto la motivazione è, come detto, totalmente esauriente), erano sorrette da volontà omicida, validamente argomentata, perché ricavata da elementi adatti ad esprimere, per la loro univoca significanza, il fine perseguito dall'agente: la micidialità dei mezzi di offesa impiegati, il proposito di uccidere esternato contestualmente al loro impiego, la sede corporea vitale attinta dal colpo andato a segno, gli spari ulteriori ad altezza d'uomo abortiti per causa indipendente dalla volontà dello sparatore, la reale inconsistenza dimostrativa dell'argomento a contrario basato sulla corrispondente facilità di consumazione. Tali elementi, accertati con fattuale e logica valutazione, svelano anche la perfetta idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava all'imputato sul momento, in base alle condizioni umanamente prevedibili (Sez. 1, n. 11923 del 29/11/2018, dep. 2019, Rv. 275012-01; Sez. 1, n. 35006 dlel 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208- 01; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014-01). L'inceppamento di un'arma, portata carica sui luoghi non certo perché inefficiente, è inconveniente successivo, che non incide sull'idoneità ex ante e non la esclude. Nel contesto dato, l'entità delle lesioni subite dal ferito - così come il fatto che questi si sia trovato o meno, a posteriori, in pericolo ch vita - non sono circostanze idonee ad influire sulla valutazione della volontà omicida (Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702). 8. Degli omicidi tentati è chiamato a rispondere concorsualmente, dunque, anche l'odierno ricorrente, senza che sia necessario stabilire - come già si diceva - se abbia sparato per primo o per secondo, se abbia o meno lui colpito Cara, quali pistole i correi rispettivamente impugnassero, il calibro dei rispettivi proiettili, e circostanze similari; e senza neppure necessità di stabilire se il padre abbia realmente incitato il figlio (o altro correo) a sparare, posto che il concorso del ricorrente è -in via assorbente- di tipo materiale. Neppure l'ipotizzato decorso causale aberrante intaccherebbe il profilo di responsabilità. E' configurabile il tentato omicidio nel compimento di atti idonei, diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di una persona, anche quando tale condotta, per errore, attinga vittima diversa da quella cui era indirizzata; l'errore non determina, in tal caso, la realizzazione di un evento di natura diversa rispetto a quello che l'agente si proponeva, cade sul solo oggetto materiale del reato e dà luogo ad un'azione che, pur non offendendo il bene-interesse specificamente preso di mira, lede un bene interesse esattamente omogeneo, essendo sorretta da volontà di direzione immutata (Sez. 1, n. 37272 del 03/06/2021, Vivenzio, Rv. 282043-01).9. Il ricorso deve essere respinto, alla stregua di tutte le ,considerazioni che precedono. A tale esito consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il r