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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19348/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 059YYTA ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha ridotto la pena inflitta al ricorrente ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed €4000,00 di multa riconoscendo l'ipotesi di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Lamentava in particolare il vizio di motivazione in ordine allo scostamento dal minimo edittale in ordine alla pena base, determinata in anni tre.

3. Il ricorso è inammissibile.

Va infatti ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.

Non è infatti obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

Il sindacato di legittimità è infatti ammissibile solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento alla personalità dell'imputato, segnalato più volte sotto diverse generalità per reati della stessa specie, oltre che per lesioni e resistenza al pubblico ufficiale, nonché in considerazione delle modalità del fatto (i giudici di merito sottolineano che, all'atto del sequestro di droga erano stati rinvenuti sette telefonini, alcuni proiettili e 4 bilancini di precisione).

Va infine considerato che la pena è stata irrogata in misura non superiore alla media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). /

5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 059YYTA ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha ridotto la pena inflitta al ricorrente ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed €4000,00 di multa riconoscendo l'ipotesi di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/1990. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Lamentava in particolare il vizio di motivazione in ordine allo scostamento dal minimo edittale in ordine alla pena base, determinata in anni tre. 3. Il ricorso è inammissibile. Va infatti ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. Non è infatti obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità è infatti ammissibile solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento alla personalità dell'imputato, segnalato più volte sotto diverse generalità per reati della stessa specie, oltre che per lesioni e resistenza al pubblico ufficiale, nonché in considerazione delle modalità del fatto (i giudici di merito sottolineano che, all'atto del sequestro di droga erano stati rinvenuti sette telefonini, alcuni proiettili e 4 bilancini di precisione). Va infine considerato che la pena è stata irrogata in misura non superiore alla media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). / 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cass
Sentenza Cassazione n. 19348/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris