CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 30351/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1138/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato in Roma via Germanico n. 172 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura alle liti in Oggetto: riscossione calce al controricorso, con domicilio presso la Cancelleria di questa Corte, [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 5344/2016 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.09.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Ricevuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ingiunzione per tributi vari per gli anni dal 2005 al 2006, quale coerede di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto impugnazione deducendo di aver rinunziato all’eredità del de cuius con atto in data 5.11.2010 presso gli Uffici del Tribunale di Napoli. Si erano costituite sia l’Agenzia delle Entrate sia [OSCURATO:PERSONA] che avevano resistito. Era stato osservato che le eccezioni relative alla mancata qualità di erede dovevano essere formulate con impugnazione degli avvisi di accertamento presupposti dell’iscrizione a ruolo. La CTP Napoli aveva rigettato il ricorso e la Caruso aveva proposto appello, a sua volta rigettato dalla CTR Campania. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi. Resistono con controricorso sia [OSCURATO:PERSONA], che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo ai motivi proposti, sia l’Agenzia delle Entrate che propone anche ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il difensore della ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso mediante istanza congiunta con il [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate nonché comunicazione e presa d’atto della rinunzia da parte del difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Peraltro, non risulta che il difensore sia munito di mandato speciale a tale effetto, in quanto il mandato alle liti a margine del ricorso non comprende il potere di rinunciare al ricorso. Si è utilizzata, infatti, una formula generica («…conferendogli, all’uopo, tutti i poteri di legge, nessuno escluso, ivi compreso quello di farsi sostituire..») che, secondo giurisprudenza di questa Corte, se permette al difensore di compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati, non gli consente di compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere (art. 84 c.p.c. ), come transazione, confessione, rinuncia all'azione o all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, rinunzia agli atti del giudizio (Cass. sez. un. n. 4909 del 201 6 e ivi altra giurisprudenza). Pertanto, non può pronunciarsi l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. 3. Va comunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso stesso, secondo il principio di diritto per cui « La dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non sottoscritta dalla parte di persona ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare, mancando dei requisiti previsti dall'art. 390, comma 2, c.p.c., non produce l'effetto dell'estinzione del processo, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, in specie quando la controparte non si sia neppure costituita, è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.» (Cass. n. 19907 del 2018; Cass. n. 23161 del 2013). 4. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate; non sussistono, inoltre, i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. n. 23175 del 12/11/2015; Cass.